Rilevato che, con ricorso notificato in data 14.07.2025 e depositato il 12.08.2025, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, esponendo di aver partecipato alla suddetta procedura di mobilità interregionale;
-che si è costituita in resistenza la Asl Caserta eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. e nel merito l’infondatezza della domanda azionata;
-che alla camera di consiglio del 9 settembre 2025 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, sentiti i difensori delle parti presenti e previo avviso agli stessi della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto di dover aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «La procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse, che realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all’art. 1406 c.c., salve le integrazioni derivanti dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non involge, neppure quando sia qualificata come “bando”, i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa previste» (Cass., Sez. Lavoro, n. 26265 del 28/09/2021);
Ritenuto altresì condivisibile l’indirizzo ermeneutico secondo il quale «Le controversie in tema di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando tale procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001» (Cass.,
Sez. unite, n. n. 32624 del 17/12/2018;
Ritenuto peraltro di dover confermare l’orientamento già espresso dal TAR Campania – Napoli, secondo cui la previsione di una commissione per la valutazione dei titoli, di un colloquio con l’attribuzione di un punteggio, e financo la redazione, a valle della procedura, della “graduatoria”, non varrebbero comunque a modificare la natura della procedura per passaggio diretto, in quanto la stessa sarebbe finalizzata ad accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti e delle competenze professionali richieste al fine di selezionare i soggetti più idonei, e ben potendo l’ente fissare preventivamente i criteri di scelta o i punteggi attribuibili a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione del candidato (T.A.R. Campania – Napoli, Sezione IX, n. 1605 del 27 febbraio 2025);
Ritenuto pertanto che non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo piuttosto quella del giudice ordinario;
Rilevato che, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, saranno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a. innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite, in ragione della particolare natura della controversia;
TAR CAMPANIA – NAPOLI, IX – sentenza 16.09.2025 n. 6204