Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di servizi, non ammissione di un concorrente e denegata riapertura del termine di presentazione dell’offerta

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di servizi, non ammissione di un concorrente e denegata riapertura del termine di presentazione dell’offerta

1.Con ricorso depositato in data 08.08.2025 la società istante ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento n. 34170 del 7.07.2025 di rigetto dell’istanza di ammissione alla gara o di riapertura dei termini di presentazione dell’offerta relativa alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione del servizio bar presso i presidi e distretti dell’azienda USL Toscana Centro per il seguente unico motivo di ricorso: “1. Violazione, omessa e/o falsa applicazione degli artt. 25, 26, 29 e 30, d.lgs. n. 36/2023. Violazione di legge. Violazione, omessa e/o falsa applicazione degli artt. 20 e ss., d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Violazione di legge. Violazione, omessa e/o falsa applicazione dell’art. 101, d. lgs. n. 36/2023. Violazione di legge. Violazione dei principi di cui agli artt. 1 (risultato), 2 (fiducia), 3 (accesso al mercato) e 10 (massima partecipazione) del d. lgs. n. 36/2023. Violazione di legge e/o eccesso di potere. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, per difetto d’istruttoria, per travisamento dei fatti e illogicità manifesta”.

2. La società ricorrente ha in particolare contestato il provvedimento adottato dall’amministrazione ritenendo di aver correttamente caricato la propria offerta sulla piattaforma digitale di gara e di non aver potuto completare la procedura a causa di un illegittimo rifiuto opposto dal sistema informatico. La società ricorrente ha dunque esposto di aver caricato le buste da firmare in un’unica cartella con estensione .zip e di aver ricevuto esito negativo della procedura per la motivazione “Estensione ‘P7M’ non consentita per il caricamento delle Buste Firmate” e ha contestato tale esito precisando che la firma PAdES e la firma CAdES hanno pari valore legale, che la firma digitale apposta su un contenitore informatico (come l’archivio .zip) è equipollente alla firma digitale apposta sui singoli documenti ivi contenuti e che, infine, anche allorquando il rifiuto della firma in formato CAdES apposto sulla cartella venisse ritenuto legittimo, la condotta dell’amministrazione resistente sarebbe ugualmente illegittima per non aver attivato il soccorso istruttorio al fine di emendare la mancanza di sottoscrizione.

3. Si è costituito in giudizio Estar chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

4. Con decreto presidenziale n. 457/2025 questo Tribunale ha accolto la domanda di misure cautelari provvisorie nella forma dell’inibizione all’ulteriore corso della procedura di aggiudicazione, sino alla camera di consiglio collegiale fissata col medesimo provvedimento.

5. Alla camera di consiglio del 4 settembre 2025 le parti sono state avvisate della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il Collegio rileva innanzitutto che sussistono i presupposti per definire il giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 104/2010.

7. Ciò posto, il Collegio reputa che il ricorso debba essere rigettato.

8. Costituisce circostanza pacifica che nessuna offerta completa da parte della società ricorrente è mai pervenuta ad Estar mediante la piattaforma digitale di gara, atteso che i tentativi di caricamento della cartella nel sistema sono falliti per la motivazione “Estensione ‘P7M’ non consentita per il caricamento delle Buste Firmate”. Fast Eat Italy s.r.l. non ha al riguardo fornito un principio di prova in ordine a un qualsivoglia malfunzionamento del sistema addebitabile all’amministrazione e, pertanto, reputa il Collegio che le conseguenze della mancata presentazione dell’offerta debbano ricadere sull’istante, in base al principio di autoresponsabilità. Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti chiarito che “non può essere accolto il ricorso avverso l’esclusione da una procedura pubblica per la mancata trasmissione di documentazione tramite il sistema informatico, in mancanza di elementi di prova che consentano di imputare all’Amministrazione malfunzionamenti del sistema informatico deputato alla ricezione della documentazione trasmessa dai candidati”(così TAR Trento, 13.02.2020, n. 24).

8.1 Il Collegio ritiene infatti che la trasmissione, via pec, dell’offerta – oltre ad essere avvenuta, nella specie, oltre l’orario di scadenza fissato nel bando di gara – debba ritenersi del tutto irrituale, perché pervenuta mediante un canale estraneo al portale e non ammesso dalla lex specialis (art. 13 del disciplinare di gara, doc. 2 di parte ricorrente), a presidio del rispetto del principio della par condicio tra tutti i partecipanti e della segretezza delle offerte (cfr. Cons. Stato n. 3287/2016, che ha precisato che: “La delineata peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica, impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell’operato dell’organo valutativo”).

8.2 Né può essere valorizzato l’avvenuto caricamento dell’offerta sul sistema prima della generazione della busta da firmare, atteso che – anche ove in astratto l’offerta sia recuperabile – non possono porsi a carico della commissione adempimenti non previsti dal bando, i quali, peraltro, avrebbero l’effetto di rallentare l’andamento della procedura. Al riguardo, valga infatti l’orientamento secondo cui “l’offerta semplicemente ‘inviata’, ma non accettata dal Sistema, resta in stato di ‘bozza’ e, altresì ‘crittografata’, talché, con tutta evidenza, la stessa non è immediatamente fruibile dalla Commissione di gara per il relativo esame. L’eventuale, ipotetica ‘decrittazione’ si appaleserebbe quale indebito vantaggio a scapito degli altri concorrenti e, soprattutto, dell’esigenza di celere svolgimento del procedimento, che non può soffrire rallentamenti imputabili alla negligenza del concorrente” (cfr. TAR Lazio, sez. II, 21.05.2025, n. 9715).

8.3 Deve conseguentemente escludersi che, nella fattispecie in esame potesse attivarsi il soccorso istruttorio, il quale, oltre a essere precluso per espressa previsione di legge per l’offerta tecnica e/o economica (art. 101 d.lgs. n. 36/2023 e art. 14 del disciplinare di gara), non poteva, in ogni caso, operare in considerazione della mancata presentazione dell’offerta (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, 10.05.2025, n. 9493 per cui il soccorso istruttorio “quale espressione del principio generale di massima partecipazione alle pubbliche gare e alle procedure comparative, deve infatti essere adeguatamente contemperato con il principio di par condicio dei concorrenti e di autoresponsabilità dei partecipanti, come più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 24 novembre 2016 n. 4931), per cui in presenza di una chiara disposizione della lex specialis ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori e omissioni commessi nella presentazione della domanda”).

9. Ciò posto, osserva quindi il Collegio che la mancata presentazione dell’offerta non è derivata da un malfunzionamento del sistema – sul quale la parte ha potuto pacificamente operare sino allo scadere del termine – ma da un errore nella procedura di caricamento delle buste, che è riconducibile all’autoresponsabilità della ricorrente. Nella relazione redatta dal gestore della piattaforma, TeamSystem, non contestata dalla società istante, si specifica infatti che l’operatore economico non “non ha eseguito correttamente le azioni previste dal sistema, prontamente segnalate tramite i messaggi di errore forniti dal sistema stesso”, scegliendo “di avvalersi di una specifica funzionalità di “import massivo”- i.e. una funzionalità che permette all’Operatore Economico di caricare in una sola volta, tramite un file compresso, le offerte tecniche ed economiche per tutti i lotti di interesse – effettuando tuttavia tale operazione in maniera errata, giacché il sistema in tal caso richiede il caricamento di una cartella compressa all’interno della quale ogni singolo file deve essere firmato digitalmente (in CADES o in PADES)” (doc. 18 di parte resistente). Risulta quindi che l’operatore non abbia correttamente seguito le procedure previste per operare sulla piattaforma e poiché la partecipazione alla gara implica e impone l’accettazione delle regole del sistema che governano la gestione in modalità esclusivamente telematica del procedimento selettivo, ricade sul partecipante ogni conseguenza derivante da un uso errato di tali procedure.

9.1 Spettava dunque alla società istante informarsi, servendosi dei manuali d’uso e delle guide all’utilizzo del sistema (che sono stati solo genericamente impugnati nel ricorso), sulle corrette regole da seguire per operare sulla piattaforma, come puntualmente indicato nel disciplinare, non potendo ricadere sull’amministrazione le conseguenze della sua negligenza. La decisione dell’amministrazione è dunque esente dalle censure mosse nel gravame.

9.2 Il Collegio ritiene altresì che non possa considerarsi “equipollente” alla firma digitale il pregresso accreditamento del legale rappresentante della società sulla piattaforma telematica da utilizzarsi per l’inoltro dell’offerta. Ciò non è infatti in grado di sopperire all’assenza della firma digitale, che – come noto – garantisce l’integrità, l’autenticità e il non ripudio del documento informatico, offrendo la certezza legale che il medesimo non è stato successivamente sottoposto a modifiche o alterazioni, e assicurandone la provenienza da chi ne è indicato come autore (così TAR Lazio, sez. II quater, 31.03.2025, n. 6405). Inoltre, non essendosi completata la procedura di caricamento dell’offerta, non si può dar seguito a quell’orientamento sostanzialista che mira a ritenere ammissibile un’offerta non sottoscritta, quando ne risulta certa la paternità, proprio in quanto nel caso di specie non è pervenuta alcuna offerta.

10. A fronte della dimostrata insussistenza di malfunzionamenti nel sistema, la società ricorrente non ha dunque fornito la prova di aver diligentemente operato sulla piattaforma. Al riguardo, era necessario seguire i manuali di funzionamento della procedura e adoperarsi in tempo congruo per caricare l’offerta per i cinque lotti cui intendeva partecipare. È stato infatti chiarito che “I partecipanti a pubbliche procedure a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, conosciuto con congruo anticipo, hanno l’onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo, e per l’ipotesi di gare con partecipazione con modalità telematiche è posta in capo agli operatori una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara” (cfr. Tar Trento, 13.02.2020, n. 24). Nel caso di specie, il Collegio reputa adeguata la possibilità di caricamento temporale dell’offerta prevista dalla legge di gara e, per di più, rileva che gli operatori erano stati specificamente avvertiti nel disciplinare che “Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto” (art. 13 del disciplinare).

10.1 La peculiare diligenza richiesta agli operatori nella trasmissione degli atti di gara compensa la semplificazione degli oneri partecipativi rappresentata dalla trasmissione dell’offerta esclusivamente in via elettronica, cosicché il rischio tecnico (inerente all’efficace e tempestivo caricamento e trasmissione dei dati) grava sull’utente in ossequio al principio di autoresponsabilità (così Consiglio di Stato, sez. V, 2.10.2024, n. 7812). Nel caso di specie, reputa il Collegio che l’operatore non abbia operato con la richiesta diligenza. In particolare, risulta dalla perizia depositata da parte ricorrente che l’utente si è collegato una prima volta alle 8:49 del 30 giugno 2025 aprendo la procedura relativa alla presentazione dell’offerta, senza tuttavia completarla ed eseguendo un logout circa dieci minuti dopo. Emerge inoltre che le attività di caricamento degli allegati per la partecipazione ai cinque lotti sono iniziate soltanto alle 13:01, ossia due ore prima della scadenza fissata nel disciplinare. La società ricorrente deduce che il sistema informatico il giorno 30 giugno 2025 funzionava con estrema lentezza, tanto da averla obbligata a rivolgersi ripetutamente al servizio assistenza, sebbene tale circostanza non sia stata dimostrata, non sussistendo in atti la prova di tali plurimi contatti, ad eccezione di tre contatti telefonici successivi alla scadenza del termine, documentati dal gestore della piattaforma (doc. 18 di parte resistente) e della segnalazione a Estar delle difficoltà di caricamento dell’offerta avvenuta alle ore 14:49, ossia solo undici minuti prima dell’orario di scadenza (doc. 3 di parte ricorrente). L’operatore ha poi riferito di aver eseguito con successo la generazione delle buste da firmare in un’unica cartella .zip soltanto alle 14:54, ossia solo sei minuti prima della scadenza del termine. Peraltro, il sistema non risultava sconosciuto alla ricorrente, che ha affermato di essere già in precedenza registrata sulla piattaforma, avendo partecipato a gare pregresse indette da Estar.

11. Il ricorso è dunque complessivamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

12. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.

TAR TOSCANA, III – sentenza 16.09.2025 n. 1490

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live