Il ricorso è infondato.
1. Nessun errore di diritto è ravvisabile nella decisione della Corte d’appello di inquadrare la fattispecie in esame nell’ambito della disciplina di cui all’art. 624-bis cod. pen. in quanto il fatto è stato commesso all’interno del giardino di pertinenza dell’appartamento della persona offesa scavalcando — ha evidenziato la Corte distrettuale con motivazione non contraddetta in parte qua — il muro perimetrale che cinge il giardino il cui accesso è consentito in via diretta esclusivamente dall’abitazione della persona offesa. Tale valutazione è conforme ai principi espressi da questa Corte nella sua massima composizione che, nel delineare il concetto di abitazione, ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’alt. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076). A nulla rileva, dunque, la sussistenza o meno della controversia in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà su parte dell’area in cui è stato perpetrato il furto posto che la norma in questione non è posta a tutela del diritto del proprietario, ma a tutela del diritto di chi abbia anche la mera detenzione del bene oppure eserciti su di esso il possesso (inteso quale potere di fatto) in modo non occasionale; occorre, in altri termini, che l’immobile abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare che utilizza il luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne.
1.2. Parimenti nessuna violazione di legge è ravvisabile nel riconoscimento dell’aggravante della violenza sulle cose. La Corte d’appello, infatti, si è correttamente conformata al condivisibile principio affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio intende dare seguito, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell’impossessamento, ma è sufficiente che essa venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa (ex multis, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478; Sez. 2, n. 3372 del 18/12/2012, dep. 2013, Moisescu, Rv. 254782 entrambe concernenti la placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita). Nel caso di specie, attraverso il taglio delle fascette che collegavano la foto-trappola alla recinzione, quest’ultima ha perso una componente essenziale per la sua protezione e nessuna rilevanza può assumere la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che la persona offesa, ove avesse voluto rimuovere la foto-trappola, avrebbe dovuto anch’ella recidere le fascette e applicarne poi delle nuove essendo ciascuna di esse idonea ad un solo utilizzo. Deve infatti evidenziarsi che, nella vicenda che qui di interessa, l’azione furtiva era diretta alla foto-trappola e che la rimozione delle fascette di collegamento alla recinzione rappresenta la patente espressione della volontà dell’agente di separare la protezione dal bene da apprendere, così da renderne più agevole la sottrazione. Le fascette recise sono da ritenersi, pertanto, strumento di completamento e di protezione della res principale a cui erano collegate stabilmente, con la conseguenza che, come è stato affermato con riferimento ai dispositivi antitaccheggio, «sotto il profilo strutturale la [loro] rimozione ha comportato il venir meno dello scopo di protezione […] dal pericolo di furto». (Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971).
Dalle superiori considerazioni discende l’infondatezza del motivo proposto.
3. Infondati, ai limiti dell’inammissibilità, sono il secondo e terzo motivo di ricorso.
La ricorrente aveva chiesto l’acquisizione della sentenza del Tribunale di La Spezia da cui sarebbe emersa l’incertezza in ordine al diritto di proprietà della fascia di terreno in cui è stato perpetrato il furto. Orbene, a prescindere, come sopra osservato, dall’irrilevanza della questione, deve in ogni caso osservarsi che la Corte ha richiamato in modo appropriato la disposizione di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. in quanto i documenti di cui era stata chiesta l’acquisizione avrebbero potuto essere prodotti in primo grado. Tale decisione è infatti perfettamente coerente con la disposizione normativa richiamata e non si appalesa, contrariamente a quanto dedotto, violativa del diritto di difesa in quanto il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento nei soli casi in cui la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova che non sia stato esercitato per forza maggiore o per la sopravvenienza della stessa dopo il giudizio o perché I’ ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice.
Nessuna violazione di legge è poi riscontrabile nella denegata acquisizione d’ufficio della predetta sentenza posto che la Corte, in conformità del disposto di cui al primo comma dell’art. 603 cod. proc. pen., ha ritenuto, con motivazione adeguata, di poter decidere allo stato degli atti poiché da questi era emersa la natura pertinenziale dell’area in cui l’imputata si era introdotta.
4. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile come liquidate in dispositivo.
Cass. pen., V, ud. dep. 12.09.2025, n. 30622
Giurisdizione e competenza – Gratuito patrocinio e stabilità della soglia reddituale anche in presenza di più procedimenti
1.Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato laddove la ricorrente invoca una interpretazione analogica in bonam partem dell’art.92 TU Spese di giustizia, affinchè venga riconosciuta la elevazione della soglia di reddito del richiedente l’ammissione al G.P. per ogni ulteriore procedimento penale pendente nei suoi confronti, in misura equivalente a quella, contemplata dalla suddetta disposizione, per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.
Trattasi in tutta evidenza di evenienze niente affatto omogenee la cui mancata equiparazione non determina profili di irragionevolezza con riferimento ai principi di uguaglianza e di effettività della tutela giurisdizionale così da richiedere una interpretazione estensiva o analogica della suddetta disposizione.
Invero, la disciplina del Patrocinio a Spese dello Stato ammette l’accesso al beneficio in relazione ad ogni procedimento penale che risulti iscritto a carico dell’interessato qualora venga riconosciuto lo stato di non abbienza dello stesso. A questo proposito la scelta del legislatore è stata quella di individuare la condizione di non abbienza sulla base di un parametro reddituale riferibile al nucleo familiare del richiedente (art.76 DPR n.115/2002), elevato in ragione del numero dei componenti (art.92); sulla base di un criterio che valorizza le componenti reddituali positive, rappresentate da “qualsiasi introito che l’istante percepisce con caratteri di non occasionalità che confluisce nel formare il reddito personale” (Sez. 4, n. 28810 del 10/05/2023, Vitali, Rv. 284808 – 01), defalcate dai costi deducibili.
Se questa è stata la scelta del legislatore, la mancata considerazione delle spese legali quale motivo di elevazione della soglia di reddito prevista per l’ammissione al beneficio è coerente con l’impostazione seguita dal legislatore e non irragionevole. Peraltro, le spese legali sono sopportate dalla collettività e cioè dall’Erario in presenza dei parametri reddituali fissati dal legislatore. Più in generale, il legislatore ha espressamente sancito, ai fini della individuazione dei parametri reddituali, la irrilevanza dei costi deducibili.
È del tutto evidente, pertanto, che l’ordinamento penale pone un limite reddituale al riconoscimento del beneficio che vale in relazione a ciascun procedimento in cui venga introdotta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l’imposizione di un tale limite, parametrato alle capacità patrimoniali e reddituali del nucleo familiare dell’interessato, prescinde dalla variabile del numero dei procedimenti cui è stato sottoposto l’interessato.
2. La prospettata questione di legittimità costituzionale, così come formulata, e cioè mirante alla previsione dell’obbligo di tenere in considerazione l’incidenza della pluralità di procedimenti penali ai fini dell’innalzamento del limite del reddito di cui agli artt. 76 e 92 co. secondo DPR 115/2002; risulta priva del requisito della rilevanza, posto che da un lato la ricorrente non ha fornito evidenza della pluralità dei procedimenti pendenti a suo carico e della riferibilità degli stessi al medesimo anno di imposizione fiscale, così da determinare un aggravio di spese a carico dell’interessata, e dall’altra non ha neppure documentato che per l’annualità di interesse siano stati effettivamente sostenuti dei costi.
2.1. Quanto alla richiesta di pronuncia pregiudiziale, nel giudizio di cassazione non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, ove la parte si limiti, come nella specie, a censurare direttamente l’incompatibilità con il diritto euro-unitario delle conseguenze di fatto derivanti dall’interpretazione del diritto interno, senza sollecitare un’esegesi generale e astratta della normativa nazionale ritenuta incompatibile con quella europea, laddove nella specie nessun dubbio interpretativo risulta prospettato in relazione al significato da attribuirsi alla norma interna, né alla latitudine applicativa dei principi enunciati dal diritto comunitario in materia di patrocinio a spese dello Stato, essendosi limitata la parte ricorrente a denunciare una astratta incompatibilità tra le due discipline (sez. 6, n. 44436 del 04/10/2022, Paiamara, Rv. 284151-04; sez.F., n.33478 del 1/08/2024, M., Rv.287162 in motivazione pag. 11).
3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa dell’Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità al riguardo.
Cass. pen., IV, ud. dep. 12.09.2025, n. 30574