1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.
2. Il tema attiene al tipo di perquisizione che gli agenti penitenziari chiesero di eseguire, non essendo in contestazione che nessuna autorizzazione era stata rilasciata per eseguire una perquisizione con denudamento.
Un tema, quello in questione, devoluto alla Corte di appello dall’imputato che, nel corso del suo esame, aveva riferito come gli agenti chiesero di sottoporsi ad una perquisizione con denudamento pur non essendo stato detto atto autorizzato.
L’imputato aveva fatto peraltro notare come la sua tesi difensiva fosse corroborata dal fatto che la sanzione disciplinare inflittagli nell’occasione fosse stata particolarmente lieve (tre giorni di isolamento) rispetto a quelle cui vengono sottoposti i detenuti per comportamenti del tipo di quello per cui si procede.
Proprio detta circostanza, si sostiene, sarebbe rivelatrice della anomalia della situazione.
La Corte di appello ha affermato che non vi sarebbero ragioni per dubitare di quanto riferito concordemente dai testi di polizia penitenziaria, presenti sul posto al momento in cui i fatti si verificarono, che avevano dichiarato di come si fosse trattato di una perquisizione ordinaria e non con denudamento; testimoni, secondo la Corte, attendibili perchè di polizia, perché non animati da un interesse inquinante e, ancora, perché le dichiarazioni dell’imputato sarebbero “di per sé” dotate di una minore capacità dimostrativa dei fatti narrati “in assenza di qualsivoglia riscontro”.
3. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso.
Il tema ha una rilevante centrale nel processo e andava accertato con rigore, tenuto conto che le deposizioni del personale di polizia penitenziaria non potevano di per sé esautorare da approfondimenti probatori, essendo gli agenti soggetti non del tutto terzi rispetto alla ricostruzione alternativa dell’imputato; ciò che, in particolare, non è stato chiarito è: a) se fossero presenti, oltre agli agenti, altre persone al momento in cui i fatti si verificarono; b) quali fossero le procedure che quotidianamente venivano eseguite dopo che i detenuti avevano colloqui; c) quali i rapporti fra quegli agenti di polizia penitenziaria e il ricorrente; d) cosa fu accertato nel procedimento disciplinare; e) se la tesi della perquisizione arbitraria fu sostenuta sin dall’immediatezza dall’imputato; f) quale tipo di sanzione disciplinare veniva normalmente inflitta per comportamenti del tipo di quelli per sui sì procede e, in particolare, se la sanzione fu particolarmente blanda, e posto che lo sia stato, le ragioni di tale decisione; e) se vi erano stati in precedenza comportamenti abusivi da parte degli agenti.
Rispetto a tali decisivi temi di prova, la motivazione è obiettivamente silente.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello, in sede di rinvio, accerterà i fatti secondo le indicazioni appena fornite e verificherà se e in che limiti sia configurabile il reato contestato.
Cass. pen., VI, ud. dep. 11.09.2025, n. 30544