1. Nell’aprile del 2025, il Comune di Prato ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse di operatori qualificati all’affidamento del servizio di gestione del canile “Il Rifugio”, nonché del canile sanitario e del pronto soccorso animali, della durata di dodici mesi.
Hanno manifestato interesse tre operatori, i quali sono stati invitati a partecipare al prosieguo della procedura, conclusasi con l’aggiudicazione in favore di Evade S.r.l..
L’aggiudicazione, disposta con la determinazione n. 1809/2025, in epigrafe, è impugnata dal Consorzio COOB, secondo classificato, che chiede pronunciarsene l’annullamento sulla scorta di due motivi in diritto, volti a conseguire in via principale il subentro nell’aggiudicazione stessa e, in subordine, la caducazione della procedura e la sua riedizione.
1.1. Resiste al gravame il Comune di Prato, mentre non si è costituita in giudizio la controinteressata Evade S.r.l., pur ritualmente intimata.
1.2. Sulla domanda cautelare formulata con il ricorso, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 9 novembre 2023, con avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
2. La controversia va definita con sentenza in forma semplificata, sussistendo le condizioni richieste dal quinto comma, primo periodo, dell’art. 120 c.p.a., come sostituito dall’art. 209 del d.lgs. n. 36/2023.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in via principale, il consorzio COOB si duole della mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura di affidamento. Alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, Evade S.r.l. non aveva ancora ottenuto l’iscrizione alla Camera di commercio, e, pertanto, non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara, all’ammissione ostando l’art. 65 co. 1 del d.lgs. n. 36/2023, come pure il paragrafo 5 dell’avviso pubblico, disciplinante i requisiti per partecipare alla selezione.
Il Comune di Prato replica che l’iscrizione al registro delle imprese non costituirebbe un requisito di partecipazione, bensì una condizione di ammissione alla gara, da possedersi al momento dell’apertura della procedura di affidamento in senso proprio e non nella fase, prodromica, dell’indagine di mercato finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse. Sarebbe dunque legittima l’ammissione alla gara della controinteressata, la cui iscrizione alla Camera di commercio è antecedente all’invio delle lettere di invito agli operatori interessati.
2.1.1. Il motivo è fondato.
La nozione di “operatore economico” fatta propria dal d.lgs. n. 36/2023, all’art. 1 lett. l) dell’Allegato I.1., include qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, possa offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.
L’art. 65 del medesimo d.lgs. n. 36/2023, nel rinviare alla disposizione appena citata, ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fra gli altri, gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative.
A sua volta, l’avviso pubblico con cui il Comune di Prato ha invitato gli operatori interessati alla procedura di affidamento oggetto di causa ammetteva a presentare la propria manifestazione di interesse due ordini di operatori economici, vale a dire le associazioni senza scopo di lucro con finalità di protezione degli animali iscritte negli appositi registri regionali, e le imprese sociali “iscritte nel registro delle Imprese presso la CCIAA, per attività attinenti all’oggetto della procedura laddove obbligatoria per legge” (par. 5 dell’avviso pubblico).
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse era fissato alle ore 23.59 del 23 aprile 2025, ed è pacifico che Evade S.r.l. ha ottenuto l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio soltanto il giorno successivo, come del resto attestato dalla visura camerale in atti.
Ne discende che, in ossequio all’autovincolo contenuto nell’avviso pubblico e coerente con gli effetti costitutivi dell’iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2331 c.c.), la stazione appaltante non avrebbe dovuto prendere in considerazione la manifestazione di interesse dell’odierna controinteressata, proveniente da soggetto giuridico ancora non venuto ad esistenza e, in quanto tale, non qualificabile come operatore economico nel senso richiesto dall’avviso stesso, oltre che dalla legge.
In altri termini, proprio perché configurata dallo stesso Comune resistente come condizione originaria di ammissione alla procedura, la mancanza dell’iscrizione nel registro delle imprese rende tamquam non esset la manifestazione di interesse presentata da Evade S.r.l., la quale non avrebbe potuto essere invitata alla selezione e tantomeno rendersene aggiudicataria.
2.1.2. I rilievi che precedono sono sufficienti a evidenziare l’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, che vanno pertanto annullati ai fini dello scorrimento della graduatoria in favore del consorzio ricorrente, secondo classificato. L’annullamento comporta, è appena il caso di precisarlo, l’automatica caducazione della consegna d’urgenza del servizio, disposta dal Comune nelle more della stipula del contratto e che trova nell’aggiudicazione il proprio immediato e indefettibile presupposto (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2021, n. 3629: “… il definitivo annullamento dell’aggiudicazione, impedendo la stipulazione del contratto, determina l’automatica cessazione dell’esecuzione anticipata…”).
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame delle restanti censure, dedotte in via di subordine.
2.1.3. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Prato e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese possono essere invece compensate nei rapporti fra il consorzio COOB e la controinteressata, avuto riguardo alla condotta complessivamente tenuta da quest’ultima e alla natura della controversia.
TAR TOSCANA, I – sentenza 10 settembre 2025 n. 1484