Stranieri -Diniego della concessione della cittadinanza per pericolosità sociale

Stranieri -Diniego della concessione della cittadinanza per pericolosità sociale

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 2 settembre 2019, notificato il 4 dicembre 2019, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 17 novembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa sul suo conto una notizia di reato datata 11 ottobre 2006 per i reati di cu agli artt. 485 e 640 del c.p. (falsità in scrittura privata e truffa).

I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la suddetta istanza di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessato con ministeriale in data 13 dicembre 2018, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, rimasta senza riscontro.

Avverso il diniego impugnato si eccepiscono i vizi di “violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza”, basandosi il provvedimento impugnato unicamente su una notizia di reato datata 11 ottobre 2006, di cui il richiedente non avrebbe mai avuto notizia e che non risulta dalla visura del registro degli indagati rilasciata dalla Procura della Repubblica di Milano in data gennaio 2020.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria in data 15 maggio 2025 il ricorrente ha ribadito di non aver subito alcuna condanna definitiva, come si evince dalla visura del casellario giudiziale prodotta in atti, da cui risulta peraltro che nel 2023 lo stesso è stato assolto dalla Corte di Appello di Torino, perché non punibile per particolare tenuità del fatto, in ordine ad una notizia di reato del 2016 per resistenza a pubblico ufficiale.

All’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la causa è passata in decisione.

Nel merito ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base del “parere sfavorevole” formulato in data 18.7.2017 dalla Questura di Milano – espressamente richiamato nelle premesse motivazionali dell’atto gravato – in considerazione dei sopra riportati elementi pregiudizievoli addebitati all’istante:

deferimento della Polstrada in data 18.1.2016 per il reato di cui all’art. 485 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale);

notizia di reato dell’11.10.2006 per il reato di cui all’art. 485 c.p. e 640 del c.p. (falsità in scrittura privata e truffa).

Come ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza in materia la resistenza a pubblico ufficiale rappresenta un comportamento che può essere apprezzato quale indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale di cui si aspira a diventare cittadino e di mancanza di rispetto delle Istituzioni dello Stato di cui intende divenire parte integrante.

Rispetto a tale addebito la sentenza di assoluzione è stata pronunciata non per non aver commesso il fatto, ma solo per ché quest’ultimo era di lieve entità.

Peraltro si tratta di comportamento reiteratamente contestato per cui non irragionevolmente la p.a. lo ha ritenuto rilevante ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, anche perché ricadenti appieno nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata il 17 novembre 2015) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.

Deve pertanto ritenersi inconferente rispetto al caso di specie la giurisprudenza citata nel ricorso in termini di risalenza dei fatti contestati, in quanto riguardante la diversa fattispecie di comportamenti “risalenti ad oltre 10 anni prima della presentazione dell’istanza” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 3870/2025).

Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057).

Valga inoltre considerare che anche il reato di truffa addebitato al ricorrente è punito dall’art. 640 c.p. con una pena edittale massima pari a tre anni, la cui gravità risulta automaticamente ostativa ex art. 6 della legge 91/1992 persino all’acquisto della cittadinanza italiana “di diritto” da parte del coniuge di connazionale (T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020), nel senso che le ipotesi preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dall’articolo 6 della legge n. 91 del 1992 devono ritenersi applicabili a fortiori anche alla ipotesi della cittadinanza richiesta per naturalizzazione (cfr Consiglio di Stato VI n. 52 del 10 gennaio 2011; sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2944/2022, n. 4236/22, n. 4295/2022, 4941/2022, n. 5130/2022, n. 5131/2022, n. 6254/2022).

Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).

Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite – ponendosi simile scrutinio su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802) – non potrebbe neppure valere l’osservazione in ordine al fatto che in relazione ai reati contestati non si sia stato incardinato alcun procedimento penale, rimanendo comunque i comportamenti addebitati indicativi di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana, come peraltro conferma l’ulteriore episodio di resistenza a pubblico ufficiale del 2016 (ovvero in data addirittura successiva alla domanda di cittadinanza) per il quale il ricorrente è stato assolto unicamente per particolare tenuità del fatto, circostanza quest’ultima che non vale ad escludere il particolare disvalore di tale comportamento proprio nell’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale.

Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.

Il fatto che il ricorrente sia dotata di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Queste, pertanto, costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti, per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio – un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.

Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.

Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).

In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, anche sotto il profilo reddituale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.

D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

TAR LAZIO – ROMA, V BIS – sentenza 11.09.2025 n. 16169 

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