9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.
9.1. Il primo motivo è fondato, in relazione ad entrambe le sue censure.
9.1.1. Infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado – alla quale questa Corte è abilitata, attesa la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato con la prima delle censure articolate con il presente motivo – emerge che l’adito Giudice di pace ebbe ad affermare la cumulabilità dell’azione ex art. 141 cod. assicurazioni con quella esperibile nei confronti dell’assicuratore del responsabile. Si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza del primo giudice che “la previsione normativa di un’azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore non preclude al danneggiato la proponibilità di azioni risarcitorie nei riguardi della compagnia di assicurazione del responsabile civile”.
Ne consegue, quindi, che non era sufficiente, per (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)), riproporre, a norma dell’art. 346 cod. proc. civ., l’eccezione relativa al (supposto) divieto di “cumulo” delle due azioni, come si legge, invece, nell’ultimo capoverso di pag. 7 della sentenza oggi impugnata.
Opera, infatti, al riguardo, il principio secondo cui l’appello incidentale è necessario per ogni questione che risulti, comunque, “considerata dalla sentenza impugnata, la quale su di essa ha adottato una statuizione, cioè una motivazione che può essere articolata o con affermazioni espresse o con affermazioni enunciate in modo indiretto, le quali, però, rivelino in modo chiaro la sua valutazione di fondatezza o infondatezza” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, Rv. 644305-01).
Tanto già basta, dunque, per accogliere il primo motivo di ricorso, dovendosi, comunque, ribadire – in accoglimento pure della seconda censura, oggetto del motivo in esame, anche a fini nomofilattici – che, in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, “il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l’azione diretta prevista dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l’azione generale di danno di cui all’art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito” (Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n. 21021, Rv. 671934-01).
9.2. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
10. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:
“qualora il giudice di prime cure, con statuizione espressa, rigetti l’eccezione preliminare del convenuto volta a far valere l’inammissibilità di una domanda risarcitoria, poi respinta nel merito, la parte appellata che intenda ribadire tale eccezione ha l’onere di proporre gravame incidentale”.
11. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Cass. civ., III, ord., 09.09.2025, n. 24840