Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Affidamento della concessione di un’area demaniale ed esclusione per erronea collocazione della cauzione provvisoria nella busta dell’offerta economica

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Affidamento della concessione di un’area demaniale ed esclusione per erronea collocazione della cauzione provvisoria nella busta dell’offerta economica

Considerato quanto segue.

1. Il ricorso riguarda la gara indetta dall’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro il 20 giugno 2025, da condurre con la procedura ex art. 73-c del RD 23 maggio 1924 n. 827, per l’affidamento della concessione di un’area demaniale ad uso porto nel Comune di Desenzano del Garda, località Zattera (mappali n. 575, 577, 578, 579, corrispondenti a 4.395,78 mq). La durata della concessione è pari a quindici anni (dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2040). La destinazione consentita del bene dato in concessione è l’ormeggio di unità di navigazione e il rimessaggio in acqua.

2. Con determinazione del direttore dell’Autorità di Bacino n. 787 di data 22 luglio 2025 è stata proclamata aggiudicataria provvisoria la controinteressata Nuova General Nautica srl, unica concorrente rimasta in gara, che ha formulato un’offerta in rialzo pari a € 65.750.

3. La società ricorrente è stata esclusa con provvedimento del direttore di data 23 luglio 2025 per mancato inserimento di copia del documento di identità e della cauzione provvisoria nel plico relativo alla documentazione amministrativa, in violazione dei par. 2-a e 2-d della Parte Prima del bando.

4. La ricorrente contesta la decisione, evidenziando che il documento di identità e la cauzione provvisoria avevano trovato collocazione nella busta (non aperta) dell’offerta economica, a sua volta inserita nel plico relativo alla documentazione amministrativa.

5. La vicenda è già stata esaminata con il decreto monocratico n. 307 del 31 luglio 2025, che viene confermato nella presente fase collegiale.

6. Con ricorso incidentale la controinteressata afferma che la ricorrente dovrebbe essere esclusa anche in quanto società ormai estinta ai sensi dell’art. 2490 comma 6 c.c., pur in mancanza di un formale provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, non avendo depositato il bilancio per tre anni consecutivi.

7. Rinviando per ragioni di sintesi espositiva al citato decreto monocratico, ed esaminando il ricorso incidentale solo come memoria, in quanto non è stata formulata istanza cautelare, si possono ora svolgere le seguenti considerazioni:

(a) per quanto riguarda il primo dei motivi di esclusione dalla gara, si osserva che se il par. 2-a della Parte Prima del bando prevede l’inserimento di copia del documento di identità nel plico relativo alla documentazione amministrativa, il par. 3 della Parte Prima del bando prevede invece che copia della carta di identità del soggetto sottoscrittore sia inserita nella busta dell’offerta economica;

(b) questa duplicazione di adempimenti non sembra corrispondere a un interesse pubblico immediatamente evidente, e dunque si deve ritenere che l’onere di identificazione sia assolto alternativamente con l’inserimento del documento di identità nella prima o nella seconda busta;

(c) sotto una diversa prospettiva, il recupero del documento di identità dalla busta economica integra una fattispecie di doverosa applicazione del soccorso istruttorio, in quanto non altera la par condicio dei concorrenti e rimedia alla formulazione fuorviante del bando. Nella redazione del bando, infatti, l’amministrazione ha ecceduto i limiti della ragionevole severità sia prevedendo adempimenti ridondanti sia moltiplicando senza necessità la sanzione dell’esclusione. Il soccorso istruttorio, previsto in via generale dal par. 4 della Parte Terza del bando, riporta in equilibrio l’interesse pubblico alla massima partecipazione e l’interesse pubblico all’identificazione dei concorrenti;

(d) relativamente all’erronea collocazione della cauzione provvisoria, che costituisce il secondo motivo di esclusione dalla gara, è vero che in base al par. 3 della Parte Prima del bando nella busta dell’offerta economica devono essere contenute, a pena di esclusione, soltanto l’offerta economica e copia della carta di identità del soggetto sottoscrittore. Se inserita in questa busta, pertanto, la cauzione provvisoria sarebbe fuori posto;

(e) si ritiene tuttavia che la regolamentazione del contenuto della busta dell’offerta economica abbia essenzialmente finalità pratiche. L’interesse pubblico sottostante è rivolto alla semplificazione delle operazioni di gara, mentre non vengono in rilievo esigenze di segretezza dell’offerta o di tutela della par condicio. La sanzione dell’esclusione è quindi sproporzionata con riguardo alla cauzione provvisoria, che può in realtà essere considerata un aspetto economico dell’offerta, e comunque non interferisce con nessun altro elemento valutabile dal seggio di gara;

(f) pertanto, anche per la verifica della presenza e dei requisiti della cauzione provvisoria vale la clausola generale del par. 4 della Parte Terza del bando, che ammette il soccorso istruttorio, nello specifico attraverso l’apertura della busta dell’offerta economica;

(g) la ricorrente ha dichiarato in giudizio il canone offerto (€ 92.000), integrando la prova di resistenza circa l’utilità dell’apertura della busta economica;

(h) per quanto riguarda l’ipotesi di estinzione ex art. 2490 comma 6 c.c., la tesi della controinteressata non sembra condivisibile. La suddetta norma, che sanziona il mancato deposito del bilancio per tre anni consecutivi, si applica alle sole società in liquidazione, e richiede un formale provvedimento di cancellazione regolarmente iscritto (v. Cass civ Sez. VI 9 dicembre 2022 n. 36088).

8. In conclusione, può essere adottata una misura cautelare a contenuto misto, con un effetto sospensivo (viene rimossa l’esclusione della ricorrente dalla gara) e un effetto propulsivo (viene imposto al seggio di gara di esaminare l’offerta economica della ricorrente e di riformulare di conseguenza la graduatoria finale).

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, II – ordinanza 10.09.2025 n. 356

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