1. Con ricorso notificato il 10 giugno 2024 e depositato il 13 giugno 2024, la società Logic s.r.l. è insorta avverso la nota del Parco Regionale dell’Appia Antica n. 1392 del 23 maggio 2024, recante comunicazione di chiusura del procedimento relativo all’istanza di revisione del nulla osta rilasciato (con nota n. 3334 dell’11 dicembre 2023) alla medesima società, ex art. 28 della l.r. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, in relazione ad un intervento di restauro e risanamento conservativo di un complesso da destinare ad area commerciale.
In particolare, tale istanza di revisione – formulata dalla Logic s.r.l. al fine di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di nuova cabina elettrica di media tensione che non era stata assentita con il predetto nulla osta – è stata dichiarata dal Parco “decaduta” in quanto l’integrazione documentale prodotta dalla società è stata ritenuta “incompleta, non esaustiva, né chiarificatrice degli aspetti di cui nota di questo Ente Parco prot. 938/03.04.2024, tale da non permettere l’espressione di un provvedimento”.
1.1. A supporto del gravame la società ricorrente ha formulato i seguenti motivi di censura: “1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà rispetto al procedimento amministrativo nella sua interezza”; “2. Violazione di legge con riferimento all’art. 28 l. reg. 29/97 – Difetto di istruttoria per travisamento dei fatti”; “3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria errore sui presupposti – Violazione di legge (art. 2, comma 8 bis, l. 241/1990) con riferimento al silenzio assenso del nulla osta ex art. 13 l. 394/91”; “4. Violazione di legge – Violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis l.241/90 – Mancata comunicazione del preavviso – Violazione del principio di buona amministrazione art. 97 Cost.”; “5. Difetto assoluto di motivazione”.
1.2. Sulla scorta di tali motivi, la Logic s.r.l. ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento di chiusura del procedimento, “accertando la formazione del silenzio assenso sull’istanza 21/06/2023 via SUE prot. Municipio VIII CM/2023/60979”.
2. All’esito della camera di consiglio del 15 luglio 2024, fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, la Sezione, con ordinanza n. 14682 del 18 luglio 2024, ha disposto istruttoria nei confronti del Parco Regionale dell’Appia Antica, non costituito in giudizio, al fine di acquisire i documenti di cui all’art. 46, comma 2, c.p.a., oltre ad una dettagliata relazione in ordine ai fatti per cui è causa.
3. In data 16 settembre 2024 il Parco Regionale dell’Appia Antica si è costituito in resistenza, depositando alcuni documenti e una memoria difensiva con cui, prima ancora di controdedurre nel merito alle doglianze avversarie, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione della già intervenuta realizzazione della cabina e della natura preventiva del nulla osta di cui all’art. 28 della l.r. n. 29 del 1997.
4. Con ordinanza n. 4693 del 18 ottobre 2024, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 15 ottobre 2024, cui la trattazione della domanda cautelare era stata rinviata, la Sezione ha accolto la stessa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
5. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025, su istanza della parte ricorrente depositata il 3 febbraio 2025, cui la difesa erariale ha aderito in pari data, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 24 giugno 2025.
6. Con atto depositato il 17 giugno 2025, la società Logic ha rappresentato che “in data 17.04.2025 (sulla scorta del verbale redatto tra le parti in data 15.04.2025 prot. n. 1080 e nel quale parti dichiaravano di voler rinunciare al ricorso R.g. n. 6555/24 ed a qualsiasi pretesa in merito) veniva emesso dal Parco Regionale dell’Appia Antica provvedimento in cui si riconosceva il nulla-osta al posizionamento della cabina elettrica sul presupposto del silenzio assenso maturato, che, evidentemente, risolve completamente la vicenda oggetto di ricorso”. Ha quindi istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A tale richiesta si è associato il Parco regionale dell’Appia Antica con atto depositato in data 23 giugno 2025.
7. Alla pubblica udienza del 24 giugno 2025, previa dichiarazione a verbale di entrambe le parti in ordine alla rinuncia alle spese di lite, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
8.1. Ha chiarito, al riguardo, il Consiglio di Stato che “Il codice del processo amministrativo distingue […] la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, espressamente regolata nell’ambito delle sentenze di merito ex art. 34, comma 5, c.p.a., dalla sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, costituente una sentenza di rito ex art. 35 c.p.a. La differente natura giuridica (di merito o di rito) delle sentenze in commento discende dal diverso accertamento sotteso alla loro emissione: la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo […]; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio – anziché per l’ottenimento – per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (così, Cons. St., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
8.2. Venendo al caso di specie, il provvedimento del Parco Regionale dell’Appia Antica n. 1116 del 17 aprile 2025, acquisito agli atti del giudizio, nel dare atto che il nulla osta n. 3334 del 2023 “è stato rilasciato oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda trasmessa via pec dallo Sportello Unico del Municipio VIII in [data] 10/10/2023 con prot. n. CM96644”, ha espressamente riconosciuto l’avvenuta formazione per silenzio assenso – ex art. 28, comma 1-bis, della l.r. n. 29 del 1997 – del parere favorevole in merito alla realizzazione della cabina di media tensione, il che comporta la piena realizzazione dell’interesse legittimo, di natura pretensiva, azionato in giudizio dalla società ricorrente.
9. Le spese di lite devono essere compensate nei rapporti tra la società ricorrente e il Parco Regionale dell’Appia Antica in ragione della rinuncia alle stesse dichiarata a verbale da entrambe le parti. Nulla deve invece disporsi in punto di spese nei confronti della Regione Lazio in quanto non costituita in giudizio.
TAR LAZIO – ROMA, II QUATER – sentenza 10.09.2025 n. 16130