Concessioni e autorizzazioni – Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, rischio idrogeologico ed esclusione dal finanziamento

Concessioni e autorizzazioni – Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, rischio idrogeologico ed esclusione dal finanziamento

Il Comune di Magliano De Marsi, in ragione di specifica convenzione anche in rappresentanza e nell’interesse dei Comuni di Massa d’Albe e Scurcola Marsicana, ha partecipato al Bando pubblicato in GU Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023, adottato ai sensi del DPCM 16 maggio 2022 recante il “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, candidando un progetto esecutivo avente ad oggetto “la valorizzazione e il recupero dei percorsi storici e culturali” dei territori di riferimento.

A fronte dell’esclusione dalla procedura di cui al suddetto Bando, disposta per “Difformità dall’articolo 2, comma 10, lettera f), del dPCM 16 maggio 2022. Difformità dall’articolo 2, comma 10, lettera g), del dPCM 16 maggio 2022. Difformità dall’articolo 2, comma 10, lettera h), del dPCM 16 maggio 2022”, il Comune ha notificato il presente ricorso denunziando i seguenti motivi:

– violazione ed erronea applicazione del bando e del dpcm del 16 maggio 2022, violazione dell’art. 3 della l. n.241/90 per carenza di motivazione e/o, comunque, per assoluta incongruità della stessa, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione del diritto di difesa, sviamento;

– violazione ed erronea applicazione del bando e del dpcm del 16 maggio 2022, violazione dell’art. 6 della l. n.241/90 per mancata attivazione del soccorso istruttorio e violazione dell’art. 7 del bando. eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità, di buon andamento, del giusto procedimento e di leale collaborazione tra p.a. e privati.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Con atto notificato il 10 gennaio 2025 il Comune ricorrente ha integrato il ricorso con la proposizione di motivi aggiunti articolando ulteriori doglianze avverso i provvedimenti impugnati.

Con ordinanza collegiale n. 23161/2024, vista la rinuncia alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto di dover disporre l’integrazione del contraddittorio, autorizzando, in ragione dell’elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami nei termini indicati; la notifica è stata ritualmente adempiuta.

All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere accolto.

La motivazione alla base dell’esclusione del progetto è ricavabile dal verbale della Commissione relativo alla seduta del 1° luglio 2024 (All.n.33) ove si dà conto della “difformità dall’art. 2, comma lett. f) g) h) del DPCM in quanto mancano le relative dichiarazioni preventive”

Le disposizioni del DPCM invocato richiedono: lett. f) la “preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; lett. g) “la dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilità o meno del progetto alle procedure di valutazione”; lett. h) per gli interventi tra i cui obiettivi è prevista la riduzione dei rischi idrogeologici, il “preventivo parere di compatibilità con la vigente pianificazione in materia, rilasciato dalla competente autorità di bacino distrettuale”.

Il manuale operativo (pag. 16) accluso alla procedura consentiva per la documentazione di cui al citato art.2, comma 10, lett. f), g) e h) (f), nell’ipotesi in cui tali dichiarazioni non fossero dovute, l’allegazione di “una attestazione motivata”.

Nella dichiarazione di coerenza del PFTE agli strumenti urbanistici del 2 ottobre 2023, allegata alla domanda il Responsabile del Servizio LL.P.. del Comune ricorrente (All.n.38) ha effettivamente dichiarato che “gli interventi previsti consistenti nella manutenzione straordinaria del percorso preesistente denominato “Cammino dei Briganti” che interessa i comuni sopradetti, non necessitano di: – dichiarazione preventiva in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; – preventivo parere di compatibilità con la vigente pianificazione in materia di rischio idrogeologico, rilasciato dalla competente autorità di bacino distrettuale, in quanto l’intervento non prevede opere di mitigazione dei rischi idrogeologici”.

Inoltre nella dichiarazione di verifica dell’interesse archeologico e VIA del 28 ottobre 2023 (All. n. 8), il Capogruppo del costituendo RTP, ha dichiarato “che il presente progetto non necessita di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 28, comma 4 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, in quanto non saranno effettuati scavi con profondità ≥ di 40 cm; che il presente progetto non necessita di studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito “VIA”, in quanto gli interventi previsti non hanno impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”.

Alla luce delle regole della procedura dunque l’esclusione è illegittima in quanto – come richiesto dal manuale operativo – il proponente ha attestato la non necessità dell’acquisizione dei pareri delle competenti Autorità, deponendo in tal senso le attestazioni rilasciate dal progettista e dal Responsabile del Servizio LL.P.. del Comune ricorrente.

In ogni caso anche a non voler ritenere non totalmente satisfattive tali attestazioni ogni equivoco avrebbe potuto essere fugato dalla Commissione facendo ricorso al soccorso istruttorio previsto dallo stesso Bando (art. 7 comma 3 “La Commissione può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, nonché la trasmissione di documentazione integrativa comprovante le informazioni riportate nell’istanza”); soccorso peraltro utilizzato dall’amministrazione con riferimento alle domande di altri proponenti e in questa vicenda ingiustificatamente non esperito.

Pertanto, per le superiori e assorbenti considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, sono annullati gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui recano l’esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune ricorrente.

Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame della domanda per cui è causa.

Tenuto conto della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

TAR LAZIO – ROMA, IV BIS – sentenza 05.09.2025 n. 16050

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