3. Il ricorso è fondato.
Sono pacifici i fatti, e cioè la trasmissione di una partita di calcio in locale pubblico con uso della scheda Mediaset Premium a uso domestico.
La giurisprudenza ha affermato nella sentenza Dell’Anna (Sez. 3, n. 7051 del 02/12/2011, dep. 2012, Rv. 252011), in conformità al precedente della sentenza Lubrano (Sez. 3, n. 45567 del 24/11/2010, Rv. 248763), che il predetto fatto non integra il reato, per mancanza del fine di lucro, allorché non venga accertato l’intento di far confluire nel locale un maggiore numero di clienti, in conseguenza della fruizione gratuita del servizio, indicando in tale circostanza un elemento differenziale decisivo rispetto all’opposto orientamento favorevole alla configurazione del reato (tra le varie, Sez. 3, n. 13812 del 12/02/2008, Giacometti, Rv. 239686; Sez. 3, n. 8073 del 25/01/2007, Polverino, Rv. 236088; Sez. 3, n. 31579 del 17/05/2002, Martina, Rv. 222308).
Nella sua requisitoria, il Procuratore generale, sulla scorta della sentenza Dell’Anna, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo che l’imputato debba essere assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Il Collegio ritiene invece che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio perché è necessario colmare la lacuna della motivazione sul fine di lucro, la cui esistenza è stata data per presunta dalla Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di appello. E’ dunque necessario verificare in concreto se tale fine sussista o meno, alla stregua delle risultanze di causa. A differenza di quanto opinato dal Procuratore generale, non sono emersi elementi che consentano di escludere in radice il reato, siccome la motivazione è gravemente carente anche nella descrizione delle circostanze di fatto.
L’accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbite le altre questioni.
Cass. pen., III, ud. dep. 04.09.2025, n. 30279