1. Con ricorso notificato il 12.07.2021 le ricorrenti hanno impugnano l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha loro ingiunto la demolizione del fabbricato unifamiliare di civile abitazione in muratura e copertura inclinata a due falde, realizzato in assenza di titoli abilitativi, come riscontrato nel corso del sopralluogo del -OMISSIS-, sul lotto di terreno contraddistinto al catasto al foglio n. -OMISSIS-, ubicato in -OMISSIS- in -OMISSIS-.
2. I motivi di diritto sollevati a sostegno del ricorso sono i seguenti:
1) “Violazione di legge con riferimento all’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione all’art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, mancata considerazione di circostanze essenziali, ingiustizia grave e manifesta. Eccesso di potere con riferimento ai princìpi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla responsabilità soggettiva negli illeciti edilizi”: le ricorrenti osservano come le sigg.re -OMISSIS- e -OMISSIS- non siano proprietarie né titolari di un diritto di godimento sulla proprietà fondiaria sulla quale insiste il manufatto oggetto dell’ordinanza impugnata, di talché le stesse, in qualità di mere utilizzatrici del fabbricato (come da qualifica contenuta nella prodromica relazione tecnica del -OMISSIS-) contestano la legittimità dell’ordine di demolizione alle stesse indirizzato, in quanto non proprietarie del bene né responsabili dell’abuso. Le due congiunte, sorella e madre della proprietaria del fondo, affermano che si trovavano in loco per prendersi cura dei figli piccoli della parente, mentre il Comune non avrebbe fornito alcuna che le stesse abbiano contribuito alla realizzazione delle opere contestate.
2) “Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all’art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380 del 2001 nonché agli artt. 4 e 7, in relazione all’art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, ed all’art. 56, comma primo, lett. c) ed), legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56. Violazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”: secondo quanto esposto nel ricorso, non sussisterebbero i presupposti di legge per l’adozione della sanzione demolitoria trattandosi di un manufatto strutturalmente e funzionalmente temporaneo, adibito a ricovero per la stagione estiva.
3) “Violazione di legge -sotto ulteriore profilo -con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all’art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed all’art. 841 cod. civ..” con riferimento ai punti secondo e terzo dell’ordinanza, secondo cui “smaltimento ai sensi di legge di tutto il materiale di risulta derivante dalla demolizione…comunicazione delle avvenute opere di demolizione”. Le ricorrenti contestano l’incompetenza a impartire tali prescrizioni da parte del Dirigente del settore edilizio, essendo queste semmai di competenza del settore ambiente; le prescrizioni in discorso non sono incluse nel novero della potestà sanzionatoria conferita dalle norme indicate nell’ordinanza impugnata (artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001).
3. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
4. All’udienza del 29.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento in quanto infondato per le ragioni di seguito esposte.
6. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- eccepiscono il relativo difetto di legittimazione passiva, non essendo per legge esse le destinatarie del provvedimento che ingiunge la demolizione.
Il motivo non può essere accolto.
L’art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 380/2001 dispone che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, “ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione”.
La sanzione prevista dall’articolo testè trascritto è una sanzione ripristinatoria che si riferisce, indifferentemente, al proprietario e al responsabile dell’abuso (quando diverso dal proprietario), perseguendo la funzione dell’eliminazione delle conseguenze dell’abuso con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nell’interesse a pervenire a un ordinato assetto del territorio.
Il carattere reale e la natura ripristinatoria della sanzione demolitoria consente tuttavia di indirizzare l’ordine di demolizione a qualsiasi soggetto che appaia in una relazione qualificata con il bene immobile e che, perciò, sia in grado di assicurare il ripristino dello stato dei luoghi. Tale orientamento, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, è stato di recente ribadito dal T.A.R. per il Lazio (25.10.2024, n. 18651), secondo cui: “Il sistema posto a tutela del patrimonio edilizio enucleabile dalla norma in esame, nel prevedere le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio, si riferisce indifferentemente al proprietario e al responsabile dell’abuso, quando l’esecutore materiale non coincida con il proprietario dell’immobile, in ragione della natura rispristinatoria degli atti ingiuntivi adottati in materia edilizia, finalizzati al conseguimento della eliminazione delle conseguenze della violazione edilizia, attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere abusive.
Pertanto, in materia di abusi edilizi, destinatario dell’ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la “disponibilità” dell’opera, anche solo giuridica, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, e pertanto, quale “detentore”, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato.
Peraltro, l’ordinanza di demolizione ben può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all’autore materiale dell’abuso, nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell’area interessata da lavori edilizi abusivi, ovvero a entrambi tali soggetti, ognuno onerato, per quanto di competenza, con il limite, nel caso in cui il proprietario non sia responsabile dell’abuso, della insuscettibilità del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene”.
Nel caso di specie – come risulta dal verbale di sopralluogo del -OMISSIS- (all. 2 parte resistente) – la sig.ra -OMISSIS-, presente alle operazioni, ha dichiarato che: “In questo immobile vivono oltre a me, mia figlia -OMISSIS-, l’altra mia figlia -OMISSIS- con i suoi figli minori…”). Ebbene, da tale dichiarazione discende il riconoscimento di una situazione di godimento che implica una relazione giuridica qualificata di detenzione o utilizzo del bene immobile – di proprietà della sig.ra -OMISSIS- – proprio in capo alle esponenti -OMISSIS- e -OMISSIS-; la suddetta relazione giuridica qualificata, come visto espressamente riconosciuta dalla stessa ricorrente -OMISSIS-, giustifica la notifica dell’ordine di demolizione anche a quest’ultima e alla sig.ra -OMISSIS-, entrambe abitanti l’immobile e nella possibilità di ripristinare l’ordine giuridico violato per via dell’abuso edilizio.
Il Collegio rammenta altresì che il verbale ispettivo sia assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., oltre che per quanto attiene alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo redige, anche in merito ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, rientrandovi anche l’esistenza e la provenienza delle dichiarazioni rese in sua presenza, indipendentemente dalla veridicità dei contenuti affermati (in questo senso cfr ex multis Corte di Cass. Ord. 4.05.2020, n. 8445).
7. Con il secondo motivo di gravame le ricorrenti contestano l’adozione della sanzione demolitoria al cospetto di un manufatto precario che sarebbe ricovero per la stagione estiva, destinato ad essere rimosso nella stagione invernale.
Il motivo è infondato.
L’ordinanza di demolizione inquadra l’intervento costruttivo in termini unitari e funzionali, essendo dimostrato dall’accertamento ispettivo condotto presso la proprietà che il manufatto in muratura, realizzato in assenza di titolo, assolve ai bisogni abitativi del gruppo famigliare che, come da vista dichiarazione di una delle residenti, ha espressamente dichiarato di vivere presso il medesimo (cfr. verbale di sopralluogo doc. 2 parte resistente).
La destinazione residenziale del manufatto abusivamente realizzato, adibito ai bisogni famigliari delle ricorrenti, ancorché in astratto tecnicamente amovibile, gli imprime una funzione abitativa stabile, che arreca pregiudizio al regolare assetto del territorio, sì da giustificarne la sanzione demolitoria. Il Collegio rammenta, infatti, che il pregiudizio all’ordine del territorio non derivi ex se da ciascun intervento singolarmente considerato, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (cfr ex multis T.A.R. Piemonte, sez. II, 5.10.2022, n. 796).
Nel caso di specie, i rilievi fotografici effettuati in sede di sopralluogo (e allegati al verbale) ritraggono elementi di arredo, dotazioni e accessori che dimostrano la funzione stabilmente abitativa dell’opera abusiva, realizzata in muratura, dotata di pozzo nero, munita di infissi in legno, di termosifoni per il riscaldamento degli ambienti nella stagione invernale e, più in generale, di arredi atti ad assolvere in via continuativa ai bisogni famigliari, così dimostrando l’infondatezza del motivo di ricorso diretto a sostenere la temporaneità e la precarietà del manufatto.
8. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’incompetenza del dirigente che ha emanato l’ordinanza impugnata a disporre lo smaltimento del materiale di risulta derivante dalla demolizione nonché l’inconferenza di tale prescrizione rispetto alle norme di diritto che legittimano l’ordinanza impugnata. Al privato, poi, non competerebbe un onere di comunicazione in merito alla positiva esecuzione del provvedimento, gravando sul Comune la verifica dell’ottemperanza alle sanzioni dal medesimo irrogate.
Il motivo è infondato.
Le prescrizioni di “smaltimento ai sensi di legge di tutto il materiale di risulta derivante dalla demolizione…[e di] comunicazione delle avvenute opere di demolizione” ha un contenuto meramente accessorio all’ordine di demolizione di cui al provvedimento impugnato, la cui presenza non incide sulla legittimità dell’atto, non costituendone l’oggetto principale quanto, piuttosto, un mero richiamo da parte del Comune resistente alla corretta applicazione delle vigenti disposizioni di legge in merito allo smaltimento del materiale derivante dalla demolizione.
Del pari, l’onere di comunicare l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza di demolizione favorisce il privato ottemperante, fermo restando il dovere di vigilanza del territorio gravante sul Comune.
9. In conclusione, per le ragioni suesposte il ricorso deve essere respinto.
10. Il riparto fra le parti delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
TAR PIEMONTE, II – sentenza 05.09.2025 n. 1297