Giurisdizione e competenza -Materia pensionistica, sentenza della Corte dei Conti e giudizio di ottemperanza

Giurisdizione e competenza -Materia pensionistica, sentenza della Corte dei Conti e giudizio di ottemperanza

Con il ricorso in esame, parte ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato che si è formato sulla sentenza della Corte dei Conti, sez. giur. Per la Campania, n. 47772024 con la quale è stato riconosciuto “il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (21.07.2022)” e “sui maggiori ratei pensionistici, delle singole scadenze, il diritto di parte attrice alla maggior somma tra interessi e rivalutazione”.

Si è costituita l’INPS la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto l’azione di ottemperanza doveva essere proposta dinanzi alla Corte dei Conti, competente ai fini della esecuzione delle sue sentenze.

All’udienza del 23 luglio 2025, il procuratore costituito del ricorrente ha dichiarato di aderire alla rilevata eccezione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

L’art. 217 del d.lgs. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile) stabilisce che il ricorso per ottenere l’esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d’appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.

Negli altri casi, per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d’appello provvedono queste ultime.

Il giudizio di ottemperanza a sentenza della Corte dei Conti andava, dunque, proposto davanti al giudice contabile, davanti al quale dovrà essere riassunto ex art. 11 c.p.a.

Le spese possono essere compensate.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, VI – sentenza 04.09.2025 n. 6051

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