Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Bando e lettera di invito e definizione dei Criteri Ambientali Minimi

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Bando e lettera di invito e definizione dei Criteri Ambientali Minimi

1.-Con delibera a contrarre ADP-2023-0017189 del 15/11/2023 il Consiglio di amministrazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. (d’ora in avanti solo AdP) ha adottato gli atti necessari per l’indizione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, CIG: A02B045B2D, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023.

2.- L’appalto ha per oggetto i servizi di pulizia delle aree interne ed esterne dei suddetti aeroporti, inclusi i servizi specialistici ed i servizi accessori; laddove, secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto: a. per “servizi di pulizia” si devono intendere tutte le attività volte ad assicurare il confort igienico ambientale di estrema qualità all’interno delle aerostazioni ed all’esterno per l’intero ambito aeroportuale, contribuendo altresì alla valorizzazione dell’immagine di AdP; b. per “servizi specialistici” si devono intendere i servizi di derattizzazione e di disinfestazione finalizzati all’eliminazione e/o riduzione di specie animali pericolose per la salute ed il confort dei passeggeri e degli operatori aeroportuali; c. per “servizi accessori” si devono intendere i servizi svolti sui quattro scali pugliesi, quali: 1. il recupero dei carrelli portabagagli; 2. la raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali; 3. la fornitura dei materiali di consumo dei servizi igienici; 4. il servizio di spazzamento neve; 5. il servizio di pulizia dei paramenti murari delle aerostazioni; 6. il servizio di facchinaggio interno; 7. il servizio di pulizia del canale di raccolta e smaltimento delle acque; 8. il servizio di sanificazione delle toilette e delle condotte di areazione a micronebulizzazione. Il tutto per una durata di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, per un valore complessivo (comprensivo delle eventuali opzioni di rinnovo) di € 18.763.068,19 oltre a € 81.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva non imponibile ex art. 9, punto 6 del D.P.R. n. 633/1972.

3.- Il R.T.I. Meit – Ariete ha partecipato alla procedura di gara al cui esito si è classificato all’8° posto.

4.- Con provvedimento ADP-2024-0019474 del 16/12/2024 (comunicato con nota ADP-2024-0019561 del 17/12/2024) è stato aggiudicato l’appalto in favore della ditta C.M. Service.

5.- Il R.T.I. ricorrente è insorto avverso gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe ritenendo che l’intera gara sia viziata presentando la lex specialis di gara – ed in particolare il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale d’appalto – plurime anomalie sotto il profilo dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (d’ora in avanti solo CAM) con riferimento ai criteri di selezione (i.e. requisiti di capacità tecnico-professionale), alle specifiche tecniche dei prodotti chimici e detergenti da utilizzare, ai prodotti ausiliari per l’igiene da utilizzare, alle caratteristiche ed alle tipologie specifiche delle macchine ed attrezzatture da impiegarsi ed alle clausole contrattuali (i.e. formazione del personale addetto al servizio).

6.-A sostegno del ricorso sono state articolate censure di: Violazione di legge (art. 57, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e CAM per l’affidamento dei servizi di pulizia e forniture di prodotti per l’igiene ex Allegato 1 del D.M. del 29/01/2021). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; arbitrarietà, illogicità e irrazionalità. Sviamento. Violazione del principio del risultato. Violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

7.-Si sono costituiti in giudizio la C.M service s.r.l. e la Aeroporti di Puglia s.p.a. per resistere al ricorso del quale hanno eccepito la tardività’, l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito.

8.-La controversia è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 27 maggio 2025.

9.-Il ricorso è inammissibile.

10.- L’ammissibilità del ricorso innanzi al Tar dipende, non diversamente da quanto accade in materia di processo civile, dalla sussistenza delle condizioni dell’azione. Queste ultime ricomprendono, in particolare: a) l’affermazione, nella domanda, dell’esistenza di una posizione giuridica (diritto soggettivo o interesse legittimo); b) l’appartenenza di tale situazione giuridica a colui che chiede tutela (cd legitimatio ad causam; c) l’esistenza di una lesione della situazione affermata (cd interesse a ricorrere). In particolare, mentre la legittimazione ad agire consiste nella titolarità, da parte di chi agisce in giudizio, di una situazione giuridica differenziata e qualificata, ossia di una posizione a protezione della quale è consentito rivolgersi al giudice, l’interesse al ricorso sussiste quando la pronuncia che la parte ricorrente aspira a ottenere presenta un’utilità concreta per la stessa. Va inoltre chiarito che l’art. 100 del codice di procedura civile, applicabile al processo amministrativo ex art. 39 del c.p.a., richiede che la parte abbia un interesse personale, attuale e concreto alla rimozione dell’atto impugnato.

11.- Si rammenta che il R.T.I. ricorrente è insorto avverso gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe ritenendo che l’intera gara sia viziata presentando la lex specialis di gara – ed in particolare il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale d’appalto – plurime anomalie sotto il profilo dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (d’ora in vanti solo CAM) con riferimento ai criteri di selezione (i.e. requisiti di capacità tecnico-professionale), alle specifiche tecniche dei prodotti chimici e detergenti da utilizzare, ai prodotti ausiliari per l’igiene da utilizzare, alle caratteristiche ed alle tipologie specifiche delle macchine ed attrezzatture da impiegarsi ed alle clausole contrattuali (i.e. formazione del personale addetto al servizio).

12.-Pare opportuno ripercorrere la prospettazione del ricorrente secondo il quale “La legge di gara, ed in particolare il Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d’appalto entrambi approvati con delibera a contrarre ADP-2023-0017189 del 15/11/2023, deve ritenersi illegittima laddove, in palese violazione del disposto dell’art. 57, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, contiene solo un generico ed insufficiente rinvio alla disciplina dei CAM relativa al settore oggetto dell’appalto, peraltro erroneamente richiamata, senza che la stessa risulti concretamente e coerentemente declinata all’interno della documentazione di gara; oltre al fatto che in sede di valutazione delle offerte la disciplina di gara ha inteso destinare un punteggio marginale alla sostenibilità ambientale.” Ebbene, venendo al caso di specie, rileva come la legge di gara risulti del tutto carente delle su richiamate prescrizioni in tema di CAM come rinvenienti dal vigente D.M. del 29/01/2021 – Allegato 1. E d’altro canto, sintomatico del fatto che tali prescrizioni siano state totalmente ignorate è la circostanza che gli unici scarni riferimenti alla normativa in tema di criteri di sostenibilità ambientale contenuti nel Disciplinare di gara facciano riferimento al Decreto del 13/12/2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (si veda pag. 17 del Disciplinare di gara), del tutto inconferente in quanto riguardante il settore del verde pubblico e peraltro abrogato dal più recente D.M. del 10/03/2020; e, soprattutto, quanto proprio al criterio di valutazione dell’offerta tecnica avente ad oggetto le “Misure finalizzate a ridurre/contenere gli impatti ambientali”, in relazione ai prodotti che il concorrenti si impegna ad utilizzare, al D.M. del 24/05/2012 (si veda pag. 21 del Disciplinare di gara), che come si è visto, già da diversi anni è stato abrogato ad opera del D.M. del 29/01/2021, recante una disciplina più aggiornata e stringente con riferimento al settore delle pulizie. Alcun riferimento, neppure per mero rinvio, è contenuto negli atti di gara (né nel Disciplinare di gara, né tantomeno nel Capitolato Speciale d’appalto e nei relativi allegati) al su richiamato D.M. del 29/01/2021.E, ancora, “Ma in realtà, al di là dell’erroneo ed inconferente richiamo normativo, v’è che la lex specialis è totalmente carente di tutte le prescrizioni richieste per il rispetto dei CAM.” Opina il raggruppamento ricorrente “- In primo luogo, non è prescritto, quale criterio di selezione al fine della dimostrazione della capacità tecnico-professionale di adottare misure di gestione ambientale, il possesso da parte dei concorrenti della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001, come indicato – sia pure in termini non vincolanti – dal D.M. del 29/01/2021 – Allegato 1. “Quanto alle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare – che, come si è visto l’Allegato 1 del D.M. del 29/01/2021 impone di riportare negli atti di gara – nella specie alcuna indicazione è rinvenibile nel Disciplinare di gara. Solo nel Capitolato speciale d’appalto, all’art. 3 concernente il “Servizio di Pulizia”, è rinvenibile un generico riferimento all’utilizzo dei prodotti chimici da impiegarsi che devono «rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi” e “avvertenze di pericolosità”.

12.-Il Collegio rammenta, altresì, che il raggruppamento ricorrente ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica indetta dalla società Aeroporti di Puglia s.p.a. collocandosi all’8^ posto della graduatoria. Nel caso di specie l’interesse alla rinnovazione della gara –azionato in ragione di una asserita non completa attuazione del decreto CAM – deve necessariamente essere giustificato dalla dimostrazione che effettivamente le offerte aggiudicatarie non sono conformi a tale regolamentazione ovvero che la legge di gara, così come predisposta, abbia impedito la formulazione di un’offerta tecnica consapevole da parte degli operatori economici. Diversamente opinando, si legittimerebbe il ricorso di un operatore che si è collocato all’ottavo posto in graduatoria, che non ha in alcun modo dimostrato di essere stato leso dalle clausole contrattuali contestate e non ha dato prova che l’offerta aggiudicataria non è conforme al parametro normativo asseritamente leso, cioè un risultato complessivamente contrario all’ordinamento giuridico.

13.- Ritiene, in proposito, il Collegio che la prospettazione fornita dal raggruppamento ricorrente non sia condivisibile.

14.- Il fatto che la legge di gara contenesse un generico rinvio alla disciplina dei C.a.m. relativa all’oggetto dell’appalto non ha affatto impedito al ricorrente e agli altri operatori di formulare un’offerta consapevole della necessità di rispettare adeguati standards di sostenibilità ambientale nello specifico settore dei servizi di pulizia. Dalla lettura dei documenti versati in giudizio è emerso che tutti i concorrenti erano consapevoli di dover presentare un’offerta rispettosa dei CAM 2021 in considerazione dei chiarimenti resi pubblici sulla piattaforma EmPULIA dal R.u.p. e a detti chiarimenti si sono conformati nella predisposizione delle offerte. Anche il rilievo critico relativo alla incoerenza del d.m. richiamato dalla disciplina di gara non appare decisivo dal momento che le offerte tecniche non sono risultate calibrate in base ai criteri ambientali minimi erroneamente richiamati, ma hanno preso in considerazione la regolamentazione di settore.

15.- In un quadro di riferimento di questo tipo pare al Collegio davvero difficile immaginare un interesse personale, concreto e attuale del raggruppamento ricorrente alla rinnovazione della gara, unico bene della vita agognato con il ricorso.

16.- Le argomentazioni su esposte militano per l’inammissibilità dell’odierna impugnativa.

17.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

TAR PUGLIA – BARI, II – sentenza 30.08.2025 n. 1048

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