Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Affidamento del servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici e decadenza dell’autorizzazione

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Affidamento del servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici e decadenza dell’autorizzazione

1) Con ricorso notificato e depositato il 29/03/2024 l’esponente Società ha contestato il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione in precedenza rilasciata in suo favore dal Comune di Milano, per svolgere sistemi di mobilità in sharing free floating one way con monopattini sul territorio del Comune medesimo, per un periodo di 36 mesi, dal 16.12.2023 al 15.12.2026.

In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato di avere preso parte alla procedura competitiva, indetta dal predetto Comune con Determinazione Dirigenziale dell’Area Trasporto Pubblico, Sharing e Sosta n. 6264, del 18.07.2023, di approvazione dell’Avviso pubblico per l’individuazione, tra gli altri, di “soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Milano per la durata di 36 mesi”. Tale Avviso avrebbe previsto che le manifestazioni di interesse avrebbero dovuto essere inviate entro il 18 settembre 2023 e sarebbero state valutate da un’apposita Commissione tecnica, anche sulla base di «criteri premianti» individuati nell’Allegato 2 dell’Avviso medesimo. Il confronto competitivo tra le offerte ritenute ammissibili, perché conformi ai requisiti minimi, sarebbe stato, dunque, svolto proprio in forza dei diversi criteri premianti proposti dai concorrenti, sulla cui base la Commissione valutativa avrebbe redatto la graduatoria finale. Su tale punto, l’esponente ha ulteriormente precisato come nel novero dei criteri premianti sarebbero state individuate specifiche ipotesi di “premialità”, vale a dire ulteriori caratteristiche, aggiuntive e diverse rispetto a quelle afferenti ai singoli criteri premianti, che avrebbero consentito l’incremento del punteggio attribuito all’offerta. Sempre a proposito della lex specialis, la ricorrente ha riferito come, ai sensi del § 5 dell’Avviso, “la mancata attuazione degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse che abbiano dato luogo, nella valutazione dell’istanza, alle premialità di cui all’Allegato 2”, avrebbe costituito causa di decadenza dall’autorizzazione.

Sempre in base alla narrazione dell’esponente, quest’ultima, nella Relazione descrittiva allegata alla propria offerta, avrebbe proposto, per quanto qui di interesse, monopattini con ruota posteriore pari a 11 pollici, tutti equipaggiati con caschi a disposizione degli utenti. Tali caratteristiche dei monopattini, chiaramente indicate nell’offerta, avrebbero coinciso, ha soggiunto la ricorrente, con specifici “criteri premianti” (diversi dalle “premialità”), con attribuzione di un punteggio pari, rispettivamente, a 3 e 2 punti. Sicché, all’esito dell’ammissione in gara, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti e standard minimi e della conseguente valutazione dell’offerta, la Commissione avrebbe attribuito all’offerta presentata da Bolt un punteggio pari a 76.

Si sarebbe giunti, così, alla Determinazione Dirigenziale 30 novembre 2023, n. 11315, con cui il Comune di Milano avrebbe preso atto della conclusione della fase di valutazione delle offerte e approvato la graduatoria, che avrebbe visto in prima posizione la ricorrente (con punti 76), in seconda posizione Voi Technology Italia s.r.l. (con punti 76), in terza posizione Emtransit s.r.l. (con punti 74), in quarta posizione Vento Mobility s.r.l. (con punti 73), in quinta posizione Lime Technology s.r.l. (con punti 71), in sesta posizione Bird Rides Italy s.r.l. (con punti 60). A seguire si sarebbero svolte, “con esito positivo”, le verifiche tecniche sui monopattini offerti dai primi tre “soggetti individuati dalla graduatoria”, ricorrente inclusa, nel corso delle quali “non sono stati rilevati ulteriori elementi ostativi a procedere con l’autorizzazione” all’esercizio del servizio. Sicché, con provvedimento del 14 dicembre 2023, n. 11965, il Comune di Milano avrebbe autorizzato, tra gli altri, Bolt “a svolgere sistemi di mobilità in sharing free floating one way con monopattini sul territorio del Comune di Milano, per un periodo di 36 mesi dal 16.12.2023 al 15.12.2026”.

Sennonché, con nota del 15 dicembre 2023 il Comune avrebbe comunicato alla ricorrente, da un lato, che “l’avvio del servizio” sarebbe dovuto avvenire entro il 15 gennaio 2024 e, dall’altro lato, che la “messa in strada dell’intera flotta prevista dall’Avviso pubblico” avrebbe dovuto “in ogni caso essere completata entro e non oltre il 31 gennaio 2024”, richiedendo, altresì, la trasmissione di un cronoprogramma completo entro sette giorni dalla trasmissione della nota.

Pur essendosi immediatamente attivata per implementare la flotta dei monopattini in coerenza con le specifiche caratteristiche proposte nella propria offerta, e nonostante le significative difficoltà nell’approvvigionamento dei monopattini provocate dalle criticità presenti nell’area del Mar Rosso, l’esponente avrebbe, in tesi, concordato col Comune che, al precipuo fine di salvaguardare l’interesse pubblico sotteso alla continuità del servizio a beneficio dell’utenza, la stessa avrebbe mantenuto provvisoriamente nel territorio comunale monopattini sprovvisti di talune delle caratteristiche afferenti ai criteri premianti, tuttavia conformi a tutti i requisiti e standard minimi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare.

Indi, la ricorrente avrebbe provveduto a trasmettere il cronoprogramma, così come richiesto da parte resistente, specificando che, nonostante le stringenti tempistiche e il contesto di notoria crisi internazionale nel Mar Rosso, da un lato, sarebbe stata in grado di “fornire un servizio che includa anche la tipologia di mezzi proposti in fase di gara a partire dalla settimana 8 del 2024”, ossia dal 19 febbraio 2024; e, dall’altro, il servizio sarebbe stato espletato con la totalità della flotta su strada e con il 100% dei mezzi conformi all’offerta a partire dalla settimana 13 del 2024, ossia a partire dal 25 marzo 2024.

Sennonché, con comunicazione del 18 gennaio 2024 il Comune avrebbe respinto le tempistiche di messa in esercizio della flotta previste nel cronoprogramma della ricorrente, evidenziando che, nel caso in cui nel corso delle rilevazioni avesse constatato la presenza di monopattini sprovvisti delle caratteristiche afferenti ai criteri premianti, avrebbe avviato il procedimento di decadenza dall’autorizzazione.

All’esito di successive interlocuzioni fra le parti, con comunicazione del 29 gennaio 2024 il Comune avrebbe reso noto all’istante che “a partire dal 01.02.2024 non potranno più essere utilizzati dispositivi che non rispondano integralmente a quanto dichiarato in sede di manifestazione d’interesse e diversi da quelli visionati nella prova tecnica”, richiamando espressamente il § 5 dell’Avviso Pubblico, che, “in ordine al mancato rispetto delle soglie di flotta previste dall’Avviso medesimo”, avrebbe previsto l’irrogazione di una mera penale.

Indi, con nota del 31 gennaio 2024 il Comune avrebbe, da un lato, indicato a Bolt di “procedere con le attività nel rigoroso rispetto delle scadenze da voi indicate” nel cronoprogramma trasmesso il 21 dicembre; e, dall’altro lato, rammentato che “a partire dal 01.02.2024, i mezzi immessi dovranno possedere necessariamente le caratteristiche tecniche previste in sede di offerta in merito ai criteri premianti”, richiedendo contestualmente l’aggiornamento del medesimo cronoprogramma “di messa in strada solamente dei dispositivi di cui sopra”.

Sennonché, nella riunione convocata dal Comune per l’8 febbraio 2024 sarebbe emerso che “sullo pneumatico della ruota posteriore di un nostro monopattino risulterebbe essere presente il codice corrispondente a una taglia inferiore”.

Con successiva diffida ad adempiere del 13 febbraio 2024, il Comune avrebbe intimato all’esponente di “comunicare – nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 3 giorni dalla consegna della presente – le risultanze delle verifiche avviate sulla flotta in merito alle anomalie rilevate sulle dimensioni degli pneumatici e della tempistica per la eventuale sostituzione delle componenti che dovessero risultare difformi”, avvertendo che, in caso di mancato riscontro, avrebbe proceduto con l’avvio del procedimento di decadenza dall’autorizzazione.

In riscontro alla predetta diffida, il 16 febbraio 2024, entro i termini previsti, la ricorrente avrebbe rappresentato al Comune che l’ordine urgente di nuovi componenti, conformi ai requisiti afferenti ai criteri premianti dell’Avviso Pubblico, sarebbe arrivato nelle successive due settimane e, comunque, entro il 1° marzo 2024.

Il successivo 23 febbraio 2024 il Comune avrebbe richiesto un aggiornamento rispetto alla sostituzione della componentistica relativa alle ruote, richiedendo la trasmissione di un “cronoprogramma di dettaglio”.

Indi, in data 28 febbraio 2024 il Comune avrebbe convocato un’ulteriore riunione con Bolt per il giorno seguente (29 febbraio) “al fine di consentire l’espletamento di ulteriori valutazioni da parte dell’Amministrazione”, richiedendo “la presenza di personale in grado di intervenire meccanicamente sulle componenti dei dispositivi per le necessarie verifiche”. Lo stesso giorno la ricorrente, nell’allegare il cronoprogramma richiesto, avrebbe comunicato che un lotto di componenti conformi ai criteri premianti “è stato prontamente prodotto ed è stato rilasciato per la consegna attualmente prevista entro la fine della settimana” (ossia entro il 3 marzo) “come indicato dalle informazioni ricevute dalla compagnia di trasporto”, chiedendo “cortesemente che la riunione programmata” per il 28 febbraio fosse posticipata ad un data successiva al 6 marzo, vale a dire in esito all’arrivo dei componenti conformi ai criteri premianti, data anche l’impossibilità di garantire la partecipazione del personale esperto, “compresi i rappresentanti nazionali e il team di manutenzione che supporterà l’ispezione”.

Tuttavia, il Comune di Milano avrebbe respinto la richiesta di differimento della riunione, evidenziando che “le valutazioni che intende compiere l’Amministrazione riguardano componenti ed elementi che dovrebbero già essere installati a bordo dei dispositivi presenti in strada alla data della convocazione”, al contempo omettendo del tutto di comunicare che dette verifiche tecniche avrebbero potuto essere prodromiche ad un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione.

La ricorrente avrebbe, quindi, partecipato alla riunione del 29 febbraio, durante la quale sarebbero state svolte verifiche tecniche, anche alla presenza di rappresentanti del Comune e di Amat, su due monopattini della flotta “Bolt”. All’esito di dette verifiche sarebbe stato rilevato, per quanto di interesse, come entrambi i monopattini non risultassero provvisti:

– “della ruota posteriore di dimensioni previste dall’Avviso pubblico all’Allegato 2”, in relazione ai quali il criterio premiante prevedeva “dimensioni minime pari a 11 pollici (27,94 cm), mentre i dispositivi rilevati presentavano ruote con diametro pari a 10,4 pollici (26,5 cm)”;

– della dotazione di casco, caratteristica parimenti afferente, in tesi, solo ai criteri premianti, in quanto, come rilevato nel verbale, sarebbe stato “rubato”.

Il medesimo 29 febbraio, al termine delle descritte prove tecniche, del tutto inaspettatamente il Comune avrebbe notificato a Bolt il “provvedimento di decadenza dell’autorizzazione ai sensi del paragrafo 5 dell’avviso pubblico”, adottato sulla base di un duplice ordine di profili:

(a) il mancato rispetto delle soglie di flotte previste nell’Allegato 1, Paragrafo 1, lettera a) per almeno 3 giorni nell’arco di un mese solare;

(b) la mancata attuazione degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse, che abbiano dato luogo – nella valutazione dell’istanza – alla premialità di cui all’Allegato 2, ricondotti dal Comune alla non conformità delle ruote posteriori e all’assenza della dotazione del casco che, in tesi, rappresenterebbero meri criteri premianti e non premialità.

2) I motivi di ricorso sono cinque.

2.1) Il primo motivo si dirige contro il primo profilo su cui verte il provvedimento di decadenza, che fa leva sul presunto mancato rispetto delle soglie di flotta dei monopattini previste nell’Allegato 1, § 1, lettera a), per almeno 3 giorni nell’arco di un mese solare.

Al riguardo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, la violazione e/o falsa applicazione del § 5 e dell’Allegato 2 dell’Avviso pubblico, la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché, l’eccesso di potere per contraddittorietà, falsità di presupposti, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti.

Ciò, poiché l’evenienza indicata non risulterebbe in alcun modo inclusa tra le ipotesi tassative di decadenza dell’autorizzazione, atteso che, come precisato a chiare lettere dal § 5 dell’Avviso Pubblico, essa comporterebbe soltanto “l’applicazione di una penale pari ad euro 1.000,00 (euro mille/00”.

2.2) Con il secondo motivo si contesta, invece, la seconda ragione posta a fondamento della decadenza, che fa leva sul presunto mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione della manifestazione di interesse e che avrebbero comportato il conseguimento di “premialità di cui all’Allegato 2” dell’Avviso Pubblico.

Al riguardo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 689/1981, la violazione e/o falsa applicazione del § 5 e dell’Allegato 2 dell’Avviso pubblico, la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, l’eccesso di potere per contraddittorietà, la falsità di presupposti, la carenza di motivazione, l’ingiustizia manifesta e il travisamento dei fatti.

2.3) In via subordinata, con il terzo motivo si deduce la illegittimità della previsione di decadenza prevista nel § 5 dell’Avviso pubblico, ove interpretata nel senso di includere tra i relativi presupposti anche la mancata attuazione degli impegni afferenti ai criteri premianti, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 1 della l. n. 241/1990, del principio di proporzionalità e ragionevolezza oltre che per manifesta contraddittorietà.

2.4) Con il quarto motivo si contesta invece l’applicazione fatta dal Comune della previsione di cui al § 5 dell’Avviso pubblico, siccome illegittima per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per violazione e/o falsa applicazione del § 5 dell’Avviso pubblico, nonché, per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e irragionevolezza.

Ciò, poiché le fattispecie elencate nel § 5 non dovrebbero intendersi quali circostanze atte a determinare la decadenza automatica dall’autorizzazione, bensì quali circostanze che il Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, potrebbe riservarsi di valutare ai fini dell’eventuale adozione della decadenza, nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza.

2.5) Con il quinto e ultimo motivo si deduce, infine, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, omessa valutazione di circostanze decisive ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza, nonché illogicità manifesta e contraddittorietà.

3) Con decreto n. 319, del 31 marzo 2024, il Presidente della V Sezione ha respinto l’istanza per la concessione di misure cautelari monocratiche.

4) Si sono costituiti il Comune di Milano e la Società Lime Technology, controdeducendo con separate memorie alle censure avversarie.

5) Con ordinanza del 26/4/2024, n. 416, la V Sezione ha ritenuto insussistenti «i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare considerato che:

– quanto al fumus:

– risulta incontestato che neppure dopo le due proroghe concesse dal Comune di Milano (con l’ultima delle quali è stato indicato che “a partire dal 1 febbraio 2024 non potranno più essere utilizzati dispositivi che non rispondano integralmente a quanto indicato in sede di manifestazione di interesse e diversi da quelli visionati nella prova tecnica”) la ricorrente sia stata in grado di dare esatto adempimento agli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse;

– la verifica tecnica svolta in contraddittorio in data 29 febbraio 2024 ha riscontrato (due) difformità delle componenti dei dispositivi rispetto a quanto dichiarato dalla ricorrente nella propria offerta tecnica, atteso che i mezzi prelevati su strada non sono risultati provvisti della ruota posteriore delle dimensioni previste nell’offerta tecnica e sono risultati, altresì, sprovvisti di casco;

– i ritardi nelle forniture sembrano attenere al rischio di impresa, e non giustificano un non previsto (ed ulteriore) slittamento dei termini di inizio e/o una variazione delle condizioni di esercizio dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività previste dall’avviso, determinandosi, diversamente, una violazione della par condicio;

– con riferimento alla sussistenza di presunti atti vandalici o furti dei caschi, per i quali non risulta peraltro presentata alcuna denuncia agli organi competenti, sarebbe comunque stato onere del soggetto autorizzato (a svolgere il servizio) provvedere a reintegrare i monopattini delle parti/componenti eventualmente distrutte o vandalizzate dagli utenti o da terzi (nelle more dell’introduzione, come rappresentato da parte ricorrente con la comunicazione dell’8 febbraio 2024, di “diverse contromisure volte a ridurre gli atti vandalici (es. triplicando le ore di pattuglia per controllare lo status della flotta, impedendo la chiusura della corsa in caso di casco non presente tramite verifica AI e stiamo producendo una diversa tipologia di casco al fine di renderlo meno soggetto a furti)”);

– non risulterebbe, peraltro, adeguatamente provato che, al momento della messa in strada della flotta per l’avvio dell’attività, i dispositivi avessero le caratteristiche indicate;

– la decadenza sembra, comunque, legittimamente adottata in forza della disciplina contenuta all’art. 5 del bando in materia di decadenza (per “mancata attuazione degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse che abbiano dato luogo – nella valutazione dell’istanza – alle premialità di cui all’Allegato 2”), non trovando fondamento la distinzione – ai fini del legittimo esercizio della decadenza – tra “criteri premianti” e “premialità”, tenuto anche conto che l’allegato 2 all’avviso pubblico prevede in modo chiaro ed esplicito che i criteri premianti “dovranno essere garantiti dall’operatore per l’intera durata dell’autorizzazione, pena la decadenza”;

– la decadenza può essere disposta in ogni caso di accertato inadempimento delle caratteristiche oggetto dell’offerta tecnica (e indicata nella relazione descrittiva delle attività allegata alla candidatura), e pertanto di accertata carenza delle caratteristiche considerate per l’attribuzione dei punteggi;

– la diversa interpretazione dell’art. 5 dell’avviso pubblico proposta da parte ricorrente appare irragionevolmente limitare i casi di decadenza alla sola accertata carenza delle caratteristiche proposte attributive di punteggi per “premialità”, senza tenere conto del consolidato orientamento secondo cui in forza dell’art. 1363 c.c. il bando va interpretato nella sua complessità, ben inteso che le varie clausole in esso contemplate, che si interpretano le une per mezzo delle altre, e come previsto dall’art. 1367 c.c., nel dubbio devono interpretarsi nel senso che abbiano qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (Cons. Stato sez. V n. 9789/2023; di recente TAR Lombardia, Milano, sez. V, n. 0636/2024);

– la lettura offerta da Bolt Support Services IT S.R.L. finirebbe, di contro, col neutralizzare proprio la previsione generale contenuta nell’incipit dell’allegato 2 del bando;

– quanto al periculum, l’incidenza economica degli effetti del provvedimento impugnato non può costituire un pregiudizio irreparabile stante la sua natura patrimoniale, per sua natura reintegrabile se ravvisati sussistenti i presupposti di legge; (…)».

6) In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza del 7/06/2024, n. 2136, V Sezione, ha respinto l’appello avverso l’ordinanza n. 416/2024 «(…) ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza dell’appello cautelare, atteso che l’impugnata decadenza appare sussumibile all’interno della previsione di cui all’art. 5 del bando (“mancata attuazione degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse che abbiano dato luogo – nella valutazione dell’istanza – alle premialità di cui all’Allegato 2”), tenuto conto che, al momento dell’avvio dell’attività, la flotta di monopattini risultava carente delle caratteristiche per le quali l’odierna appellante aveva ottenuto punteggi premiali, divenendo in tal modo aggiudicataria; (…)».

7) Con motivi aggiunti notificati e depositati il 17/09/2024 l’impugnazione è stata estesa alle Determinazioni, in epigrafe specificate, con cui il Comune ha approvato lo scorrimento della graduatoria (di cui alla DD n. 11315 del 30.11.2023) e, a fronte della rinuncia di Vento Mobility s.r.l., ha quindi autorizzato le società Lime T. e Bird R.I. a svolgere “sistemi di mobilità in sharing free floating one way con monopattini sul territorio del Comune di Milano fino al 15.12.2026”.

Contro tali determinazioni l’istante, oltre a dedurre l’invalidità derivata, promanante dagli atti impugnati con il ricorso principale, ripropone le censure già svolte anche in via autonoma, aggiungendo anche nuove censure.

8) Si è costituita Bird Rides Italy S.r.l.

9) In vista dell’udienza di merito tutte le parti hanno depositato memorie e repliche.

9.1) Le difese delle intimate Società hanno, fra l’altro, eccepito la inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva poiché, ove lo scrutinio del ricorso principale ne rivelasse l’infondatezza, una volta accertata la legittimità della decadenza della Società Bolt, non sarebbe configurabile alcun interesse strumentale della stessa ad ottenere la riedizione della gara, trattandosi di soggetto legittimamente escluso che, per effetto dell’esclusione, rimarrebbe privo, non soltanto, del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma, anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; in tal senso, si richiama la pacifica giurisprudenza, per cui:

– «il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l’impugnativa dell’aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura (Consiglio di Stato, sez. V, 1 febbraio 2021, n. 937)» (Consiglio di Stato, V, 4-07-2023, n. 6530);

– «per comune e consolidato intendimento, una volta accertato che un certo operatore economico è stato legittimamente escluso dalla procedura di gara, il suo interesse alla ripetizione della gara medesima resta privo di quei caratteri di differenziazione e di qualificazione che, soli, possono validamente supportare la proposizione dell’azione sede giudiziaria, in tal modo qualificando il ridetto interesse come di mero fatto» (Cons. Stato, V, 04-01-2019, n. 107; id., III, 07-03-2018, n. 1461; id., IV, 20-04-2016, n. 1560; nonché, TAR Campania, Napoli, I, 14-09-2023, n. 5075, per cui: “l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara può̀ essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile»). Nello stesso senso, fanno notare le controinteressate, si esprimerebbe anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, incline a negare la legittimazione ad impugnare gli atti di procedure di affidamento (anche nella prospettiva di un interesse alla rinnovazione della procedura) ad un concorrente da esse definitivamente escluso (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 21 dicembre 2016, in causa C-355/15, GesmbH; richiamata anche da TAR Sicilia, Palermo, I, 14-06-2024, n. 1965).

10) All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, presenti l’Avv. F. Patrono per la società ricorrente, l’Avv. D. Parvopasso per il Comune di Milano, l’Avv. R. D’Apolito per la Bird Rides Italy S.r.l., e l’Avv. R. Zebini, in sostituzione, su delega orale, dell’Avv. M. Giustiniani, per la Lime Technology S.r.l., la causa è stata trattenuta in decisione.

11) In premessa, va notato come la procedura in esame non sia riconducibile né a un appalto né a una concessione di servizi, avendo il Comune di Milano inteso soltanto individuare i soggetti autorizzati ad esercitare un’attività economica privata nuova, non oggetto di assunzione pubblica (cfr. Cons. Stato, V, 02/05/2023, n. 4368; id., 03/11/2023, n. 9541; TAR Sicilia, Palermo, I, 01/03/2023, n. 650; TAR Lombardia, Milano, III, 3-07-2020, n. 1274).

La pertinente disciplina primaria va, peraltro, rinvenuta nell’art. 1, comma 75-ter e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (come modificato dall’art. 33-bis, comma 2, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per cui: «Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis i servizi di noleggio dei monopattini elettrici a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città»).

Da essa è agevole ricavare come, da un lato, per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici sia necessario il rilascio di un titolo autorizzativo (indicato dal legislatore nella “licenza”); e, dall’altro, il numero degli atti che possono essere rilasciati sia contingentato.

Viene, pertanto, in rilievo il disposto dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (recante l’«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»), per cui:

«Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi».

In tale contesto, quindi, la normativa sui contratti pubblici risulta applicabile limitatamente ai principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, in quanto ugualmente riconducibili alla comune matrice dell’art. 81 TFUE (cfr. Corte Giustizia UE 7/12/2000, C-324/98, nonché, Cons. Stato, VII, 28/10/2022, n. 9328; id., V, 15/03/2022, n. 1811; TAR Sicilia, Palermo, III, 12-01-2024, n. 116).

12) Tanto premesso in ordine alla cornice normativa entro cui si iscrive la fattispecie in esame, in relazione al ricorso introduttivo, il Collegio ritiene utile evidenziare come il provvedimento di decadenza, verso cui si dirigono i primi due motivi di ricorso, sia fondato su due ragioni, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerlo.

12.1) Difatti, dopo avere ripercorso nelle premesse i presupposti fattuali della Determinazione per cui è causa e, dopo avere, dunque, rilevato che:

«- il Paragrafo 5 “Penali, decadenza, revoca” dell’Avviso stabilisce – fra gli altri – che:

> in esito alle attività di monitoraggio mensile svolte dall’Amministrazione, anche per il tramite di AMAT, è prevista l’applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) in caso di mancato rispetto delle soglie di flotte previste nell’Allegato 1, Paragrafo 1, lettera a) per almeno 3 giorni nell’arco di un mese solare;

> l’Amministrazione si riserva di attuare la procedura di decadenza del provvedimento autorizzativo in caso di mancata attuazione degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse che abbiano dato luogo – nella valutazione dell’istanza – alle premialità di cui

all’Allegato 2 dell’Avviso;

– a seguito di quanto comunicato dall’Amministrazione e della verifica svolta in data 29.02.2024 risulta evidente che codesta Società non ha ottemperato a quanto richiesto dall’Avviso e a quanto richiesto dall’Amministrazione nell’ambito dell’istruttoria sopra richiamata, determinandosi in tal modo i presupposti per il perfezionamento e la conclusione del procedimento di decadenza del titolo autorizzativo, ai sensi del citato Paragrafo 5 dell’Avviso; (…)», l’intimata Amministrazione, «in relazione alle difformità riscontrate dai citati monitoraggi riguardanti in particolare:

– mancato rispetto delle soglie di flotte previste nell’Allegato 1, Paragrafo 1, lettera a) per almeno 3 giorni nell’arco di un mese solare;

– mancata attuazione degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse che abbiano dato luogo – nella valutazione dell’istanza – alle premialità di cui all’Allegato 2»,

ha disposto, «ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al Paragrafo 5 “Penali, decadenza, revoca” dell’Avviso (…) la decadenza dall’autorizzazione (…)» (così, il provvedimento di decadenza impugnato, depositato sub doc. 1 da parte ricorrente).

L’atto impugnato integra, dunque, un provvedimento plurimotivato, con la conseguenza che, come costantemente affermato in giurisprudenza, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato può determinarne l’illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l’annullamento; laddove, pertanto, il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell’atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, V, 13-02-2025, n. 1215; id., 20-08-2025, n. 7093; id., VI, 18-09-2015, n. 4345; id., V, 24-03-2014, n. 1426).

12.2) Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene utile scrutinare prioritariamente il secondo motivo, in quanto vertente sulla motivazione del provvedimento che, nel fare leva sulla mancata attuazione degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse che hanno dato luogo alle premialità di cui all’Allegato 2 dell’Avviso, resiste alle censure avversarie, rendendo, per tale via, superflua la disamina del precedente motivo.

12.2.1) Al riguardo, giova in primo luogo osservare come, con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 970, del 11/07/2023, l’intimata Amministrazione abbia approvato le linee di indirizzo per l’individuazione, tramite Avviso Pubblico, di soggetti interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con biciclette e/o monopattini elettrici sul territorio del Comune di Milano, per la durata di 36 mesi, a cui associare il logo del Comune di Milano, nonché, disposto la prosecuzione dell’attività fino al 15 dicembre 2023, per gli operatori precedentemente autorizzati e ad oggi operativi sul medesimo territorio comunale.

A seguire, con la già citata Determinazione Dirigenziale del 18/07/2023, n. 6264, il Comune di Milano ha approvato due schemi di Avviso pubblico, completi dei rispettivi allegati, per l’individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con biciclette (Allegato 1) e servizi di mobilità in sharing con monopattini elettrici (Allegato 2).

Quest’ultimo Allegato, su cui verte la controversia in esame, riporta sia l’Avviso pubblico succitato sia i relativi Allegati (da 1 a 5).

Stando all’Avviso, esso ha, per quanto qui d’interesse, previsto:

– al § 3, tra le «Condizioni generali»: (i) che i sistemi oggetto dell’Avviso saranno autorizzati allo svolgimento delle attività dal 16 dicembre 2023 al 15 dicembre 2026, (ii) che, per lo svolgimento del sistema, è prevista una flotta massima complessiva pari 6.000 unità, sicché ciascun soggetto proponente avrebbe potuto presentare una proposta con una flotta composta esclusivamente da 2.000 monopattini, (iii) che i mezzi autorizzati dovranno essere immessi in esercizio con decorrenza dal 16 dicembre 2023, previo positivo esito della prova tecnica e dalla completa integrazione del flusso dati via API, (iv) che le istanze pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione sulla base dei criteri premianti individuati nell’Allegato 2 dell’Avviso e al termine delle valutazioni sarà stilata la relativa graduatoria, fino al raggiungimento dei valori massimi di mezzi complessivamente autorizzabili, pari a 6.000 monopattini, (v) che, a seguito della pubblicazione della graduatoria, redatta nel rispetto dei criteri premianti di cui all’Allegato 2, tutti i modelli dei mezzi che i soggetti individuati dall’Avviso hanno proposto nella candidatura saranno oggetto di prova tecnica, da parte del Comune di Milano in collaborazione con AMAT srl, per verificare la rispondenza alle prescrizioni tecniche e normative richiamate. Il positivo esito della prova tecnica risulterà vincolante per l’avvio delle attività;

– al § 5, a proposito di «Penali, decadenza e revoca»:

(i) che è prevista l’applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00), fra l’altro, «al riscontrarsi delle seguenti situazioni:

• mancato rispetto delle soglie di flotte previste nell’Allegato 1, Paragrafo 1, lettera a) per almeno 3 giorni nell’arco di un mese solare;

• mancato rispetto degli standard minimi di cui all’Allegato 1, Paragrafo 1, lettere e), f), h), i);

• mancato rispetto degli obblighi degli operatori di cui all’Allegato 1, Paragrafo 2, lettere b), c), d), h), k), l), m), n)»;

(ii) che «[i]l Comune di Milano si riserva di determinare la decadenza del provvedimento autorizzativo di cui al presente Avviso, nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:

• l’operatore non provveda ad avviare le attività entro il termine indicato dal Paragrafo 3 dell’Avviso;

(…)

• mancata attuazione degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse che

abbiano dato luogo – nella valutazione dell’istanza – alle premialità di cui all’Allegato

2;

(…)».

Per il resto, l’«Allegato 1» all’Avviso ha individuato modalità, condizioni e standard minimi per lo svolgimento dei sistemi di mobilità de quibus, specificando, per quanto qui d’interesse: al § 1, gli «standard minimi» da garantire nello svolgimento dell’attività autorizzata, fra cui, alla lettera «a) esercire i sistemi mettendo a disposizione dell’utenza un numero minimo di mezzi almeno pari al 90% della flotta autorizzata nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre e almeno pari al 70% dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno. La rilevazione dello stato dei mezzi disponibili ed indisponibili verrà condotta in maniera automatica ogni 60’ (al minuto 00 di ogni ora) e il mancato rispetto delle soglie nelle 24 rilevazioni giornaliere, determinerà l’applicazione delle penali previste dal Paragrafo 5 dell’Avviso; (…)».

L’«Allegato 2» ha disciplinato, invece, i «criteri premianti», prevedendo sin dall’incipit che:

«Sulla base dei seguenti criteri premianti, che dovranno essere garantiti dall’operatore per l’intera durata dell’autorizzazione, pena la decadenza, verrà redatta la graduatoria di aggiudicazione del presente avviso». Segue la tabella con l’indicazione dei criteri e del corrispondente punteggio.

In relazione a due dei quattordici criteri premianti è stato previsto, in aggiunta al punteggio per il criterio premiante, un punteggio aggiuntivo, denominato «Premialità», in corrispondenza di una particolare modulazione dell’offerta (ad esempio: rispetto al «criterio premiante» dell’«Utilizzo di mezzi con presenza sensori di movimento e/o ribaltamento», è prevista l’attribuzione di 1 punto, in presenza di sensore di movimento, e l’attribuzione di 1 punto, in presenza di sensore di ribaltamento. Ove, però, siano offerti entrambi i sensori predetti, è riconosciuta, in aggiunta ai punti dei criteri premianti, la «premialità» di 1 ulteriore punto).

12.2.2) Tra detti criteri premianti, è utile riportare, per quanto qui d’interesse, il criterio dell’«Utilizzo di mezzi con Ruote con grandi dimensioni», per il quale sono previsti: «3 punti per ruota anteriore pari ad almeno 12 pollici» e «3 punti per ruota posteriore pari ad almeno 11 pollici»; nonché, il criterio dell’«Utilizzo di flotta unicamente dotata di mezzi equipaggiati con casco», in corrispondenza del quale sono previsti 2 punti.

Infatti, come allegato e documentato in atti di causa, è indubbio che la ricorrente ha offerto (cfr. la Relazione descrittiva delle attività, allegata alla manifestazione d’interesse di Bolt, entrambe depositate da parte resistente, sub docc. 19 e 4), per quanto concerne i “Criteri premianti”, l’“Utilizzo di mezzi con Ruote con grandi dimensioni” e l’“Utilizzo di flotta unicamente dotata di mezzi equipaggiati con casco”, avendo l’istante dichiarato di utilizzare monopattini dotati di ruota anteriore da 12 pollici e di ruota posteriore da 11 pollici, tutti equipaggiati con caschi a disposizione degli utenti.

Proprio tali dichiarazioni, all’esito delle valutazioni effettuate dall’apposita Commissione (cfr. i docc. 11 e 12 dei depositi di parte resistente), hanno determinato l’attribuzione alla suddetta manifestazione d’interesse di 76 punti, 5 dei quali scaturiti dalla valutazione dei “Criteri premianti” in questione. Tale punteggio ha poi consentito a Bolt di collocarsi al primo posto della graduatoria della procedura selettiva, a pari merito con altro concorrente (Voi Technology Italia), e, conseguentemente, di ottenere l’autorizzazione a svolgere i servizi di mobilità di cui alla DD n. 11965/2023.

Tuttavia, sin dal 15 dicembre 2023 (cfr. la pec depositata sub doc. 16 da parte resistente) l’esponente ha rappresentato al Comune l’impossibilità tecnico-operativa di avviare l’esecuzione del servizio alla data prevista del 16 dicembre 2023, benché, come già rilevato in precedenza, tale data fosse da considerarsi ben nota ai partecipanti alla selezione, in quanto indicata sia nella Determinazione Dirigenziale n. 6464, del 18 luglio 2023, di approvazione dell’Avviso Pubblico, sia in quest’ultimo.

Inoltre, stando alle interlocuzioni fra le parti, tutte depositate in atti di causa da parte del resistente, pur avendo quest’ultimo accordato una (non prevista) dilazione (fino al 31 gennaio 2024), la ricorrente ha chiaramente rappresentato (cfr. la PEC in data 21 dicembre 2023, depositata sub doc. 20 da parte resistente), che: (i) “l’obiettivo di avere su strada almeno il 70% della flotta, per tutte le tipologie di mezzi (monopattini, e-bike, cargo bike e bici con seggiolino), verrà raggiunto durante la settimana 5 del 2024”; (ii) “la società scrivente sarà in grado di fornire un servizio che includa anche la tipologia di mezzi proposti in fase di gara a partire dalla settimana 8 del 2024”; (iii) “il servizio verrà espletato con la totalità della flotta su strada e con il 100% dei mezzi conformi all’offerta della scrivente società a partire dalla settimana 13 del 2024”.

Sicché, la stessa ricorrente ha apertamente riconosciuto di non poter rispettare gli impegni assunti in sede di manifestazione d’interesse, con particolare riguardo ai tempi di avvio del servizio, al numero dei monopattini e alle caratteristiche degli stessi.

Inoltre, preme notare come, anche la data, posticipata, del 31 gennaio 2024, prospettata nel cronoprogramma trasmesso il 21 dicembre 2023 dalla stessa ricorrente, non sia stata rispettata, avendo la medesima trasmesso al Comune, il 25 gennaio 2024, un nuovo cronoprogramma di messa in strada dei dispositivi, ove si legge che: “la soglia del 70% verrà progressivamente raggiunta durante il mese di febbraio fino ad arrivare al suo completamente nella prima settimana di marzo” (così, il doc. 22 dei depositi del resistente).

Da ciò, la comunicazione in data 29 gennaio 2024 del Comune, volta a ribadire ulteriormente che “a partire dal 01.02.2024 non potranno più essere utilizzati dispositivi che non rispondano integralmente a quanto dichiarato in sede di manifestazione d’interesse e diversi da quelli visionati nella prova tecnica” (cfr. il doc. 23 dei depositi del resistente), riscontrata dalla ricorrente l’8 febbraio 2024, rappresentando al Comune criticità, tutt’altro che irrilevanti, siccome relative, tra l’altro, al meccanismo di fissaggio dei caschi e alle dimensioni degli pneumatici presenti sui monopattini in strada, per la possibile presenza di ruote di dimensioni minori di quelle dichiarate in sede di manifestazione d’interesse (cfr. doc. 24 della produzione resistente).

Si giunge, così, alla diffida, datata 13 febbraio 2024 (depositata sub doc. 26 da parte resistente), con cui il Comune ha concesso all’istante ulteriori, ultimativi termini, al fine di eliminare tutte le difformità dei dispositivi rispetto a quanto dichiarato nella già citata manifestazione di interesse.

Ad ulteriore riscontro, tuttavia, la ricorrente (cfr. la PEC in data 16 febbraio 2024, depositata dal Comune sub doc. 27), ha sostanzialmente confermato di non potere rispettare gli impegni assunti, avendo comunicato che: “dopo ulteriori indagini condotte da Bolt, è emerso che uno dei nostri fornitori aveva erroneamente prodotto un componente non idoneo e non ci aveva informato della difformità”, indi specificando di avere proceduto a ordinare delle componenti aggiornate, che sarebbero arrivate “nel corso delle prossime due settimane e comunque entro il 1 marzo 2024”.

12.2.3) Ebbene, nell’anzidetto contesto, il Collegio non può che ribadire quanto già osservato in sede cautelare, ossia che, da un lato, i riferiti ritardi nelle forniture non possono che attenere al rischio di impresa, risultando quindi inidonei a giustificare i ritardi accumulati da parte ricorrente nell’attuazione degli impegni assunti in sede di partecipazione alla procedura de qua, in disparte, oltretutto, il profilo del vulnus al basilare principio della par condicio; e, dall’altro, quanto agli asseriti atti vandalici (in disparte l’assenza di prova degli atti stessi come pure della circostanza che, al momento della messa in strada della flotta per l’avvio dell’attività, i dispositivi avessero le caratteristiche indicate), sarebbe stato comunque onere del soggetto autorizzato (a svolgere il servizio) provvedere a reintegrare i monopattini delle parti/componenti eventualmente distrutte o vandalizzate dagli utenti o da terzi (nelle more dell’introduzione, come rappresentato da parte ricorrente con la comunicazione dell’8 febbraio 2024, di “diverse contromisure volte a ridurre gli atti vandalici”).

In ogni caso, va rimarcato come la mancata attuazione degli impegni assunti da parte ricorrente abbia ricevuto una ulteriore conferma all’esito della verifica tecnica relativa a due monopattini della flotta “Bolt” presenti in strada, svoltasi in data 29 febbraio 2024, ove il Comune e la ricorrente hanno, in contraddittorio, appurato (come risulta dal verbale delle operazioni di verifica, di cui al doc. 28 dei depositi del resistente) la perdurante presenza di difformità delle componenti dei dispositivi rispetto a quanto dichiarato dalla ricorrente nella propria Relazione descrittiva, già citata.

In particolare, ivi è emerso che le ruote posteriori dei monopattini erano di dimensioni inferiori a 11 pollici, equivalenti a 27,94 cm, e che i mezzi erano sprovvisti di casco.

Risulta, pertanto, ulteriormente confermato quanto riportato da parte resistente nel provvedimento di decadenza, in ordine alla sussistenza dei presupposti della decadenza medesima, di cui al § 5 dell’Avviso, stante la mancata attuazione degli impegni assunti da parte ricorrente rispetto all’«utilizzo di veicoli con ruote di grandi dimensioni» (meglio descritti a pagina 28 della sopra citata Relazione tecnica), per i quali l’Allegato 2 all’Avviso medesimo ha previsto «3 punti per ruota posteriore pari ad almeno 11 pollici»; come pure rispetto all’«utilizzo di flotta unicamente dotata di veicoli equipaggiati con casco» (meglio descritto a pagina 29 dellacitata Relazione tecnica), per cui l’Allegato 2 all’Avviso ha previsto ulteriori «2 punti».

12.2.4) Né scalfisce tale conclusione, la contestazione mossa dalla ricorrente basandosi sull’espressione “premialità”, in luogo di “criteri premianti”, riportata nel provvedimento di decadenza come pure nel predetto § 5 dell’Avviso. Difatti, tale rilievo non conduce affatto ad avvalorare l’interpretazione letterale dei predetti provvedimenti, così come invocata da parte ricorrente, in palese contrasto con le modalità esegetiche individuate dagli artt. 1362 e 1363 c.c., ossia con una interpretazione sistematica della lex specialis, «tramite la quale il contenuto di una clausola costituirà lo strumento per l’interpretazione delle altre (Cons. Stato n. 7570 del 2024), attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto» (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 4-07-2025, n. 5818, che poi aggiunge «(…) l’interpretazione sistematica delle varie clausole trova fondamento anche nella tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti e, a tale fine, l’intera formulazione delle clausole, in ogni sua parte, consente di dare concreto rilievo al significato del dato testuale, perché solo attraverso il canone interpretativo della totalità si può ricavare il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si comprende il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante»).

In tal senso, è sufficiente richiamare, da un lato, la chiara indicazione presente nell’incipit dell’Allegato 2 all’Avviso (per cui «Sulla base dei seguenti criteri premianti, che dovranno essere garantiti dall’operatore per l’intera durata dell’autorizzazione, pena la decadenza, verrà redatta la graduatoria di aggiudicazione del presente avviso»), ove la decadenza è inequivocabilmente correlata al mancato rispetto dei «criteri premianti»; e, dall’altro, il rilevante scarto di valore che la tabella, sottostante il predetto incipit, pone in luce fra la valorizzazione del complesso dei (14) criteri premianti e quella riservata alle (2) premialità, ivi contemplate, rendendo così oltremodo evidente come la previsione della decadenza logicamente non possa che ricondursi all’inosservanza dei primi.

12.3) Da quanto sin qui esposto consegue, pertanto, l’infondatezza del secondo motivo.

12.3.1) Da tale infondatezza discende altresì, la inammissibilità per difetto d’interesse del primo motivo, per le ragioni in precedenza esposte (cfr. supra, sub 12 e 12.1).

13) Passando all’esame dei restanti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, il Collegio osserva quanto segue.

13.1) Le contestazioni rivolte contro la previsione della decadenza, di cui al § 5 dell’Avviso pubblico, sono infondate.

Risulta, infatti, legittima espressione dell’ampia discrezionalità spettante all’Amministrazione nell’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte la scelta del Comune di Milano di prevedere la decadenza quale conseguenza automatica del mancato rispetto dell’impegno assunto dal concorrente in sede di offerta rispetto ai cd. criteri premianti.

Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la scelta operata dall’amministrazione appaltante relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire ai singoli elementi, specificati nella lex specialis, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 14-11-2017, n. 5245; id., 18-06-2015, n. 3105; id., 8-04-2014, n. 1668; id., III, 2-05-2016, n. 1668).

Nella specie, la scelta del Comune di Milano – che attraverso la previsione dei «criteri premianti», ha evidentemente inteso selezionare le offerte in modo da premiare quelle maggiormente in grado di garantire la incolumità degli utenti del servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici – risulta del tutto immune dai dedotti vizi e rispondente all’interesse pubblico perseguito dalla Amministrazione stessa (cfr., in tal senso, Cons. Stato, III, 26-10-2023, n. 9255; id., V, 7-03-2022, n.1617, per cui «La previsione della legge di gara, oltre a non essere contraddittoria, è in linea con la giurisprudenza che ammette che un criterio valutativo dell’offerta, attributivo di un punteggio premiante, non interferente quindi con i requisiti di ammissione, possa essere basato sulla dichiarata disponibilità del concorrente di eseguire con determinate attrezzature o secondo determinate modalità le prestazione contrattuali, sempreché l’impegno venga assunto con i requisiti di serietà e verificabilità richiesti dalla documentazione di gara (cfr. Cons. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1868 e id., V, 26 gennaio 2021, n. 776)»).

13.2) Conseguentemente, non risulta affetta da sproporzione né da illogicità la previsione, nella lex specialis, della decadenza dal titolo autorizzatorio quale conseguenza della difformità della prestazione erogata dal soggetto autorizzato rispetto a quella cui lo stesso si era obbligato in sede di offerta.

Si tratta, a ben vedere, di vicenda estintiva della posizione giuridica di vantaggio in precedenza acquisita dall’operatore che non risulta in contrasto né con le coordinate delineate al riguardo dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. la sentenza 11-09-2020, n. 18) né con quelle evidenziate dalla più recente giurisprudenza, incline a ravvisare la natura sanzionatoria dei provvedimenti di decadenza, siccome volti ad evidenziare, a carico del destinatario di un precedente provvedimento ampliativo, inadempimenti o carenze di requisiti, tali da impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto sorto per effetto del suddetto provvedimento ampliativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo, V, 19-12-2024, n. 3542; TAR Toscana, I, 8-04-2023, n. 363; TAR Calabria, Reggio Calabria, 29-03-2023, n. 283; TAR Campania, Napoli, V, 04-05-2020, n. 1627, per cui: «la decadenza dall’autorizzazione amministrativa è un atto dovuto, vincolato ed espressione di un potere di autotutela ad avvio doveroso, che non richiede specifiche valutazioni in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione»).

13.3) Ciò nondimeno, preme ribadire come il provvedimento di decadenza, oggetto qui di contestazione, risulti adeguatamente motivato sui presupposti fattuali e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione (cfr. supra, sub 12.1), sottraendosi, così, anche alle censure di difetto di motivazione, da ultimo svolte nel ricorso.

14) Il ricorso introduttivo va, pertanto, respinto.

15) Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio deve preliminarmente soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso stesso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, svolta dalle difese delle parti controinteressate (cfr. supra, sub 9.1).

15.1) L’eccezione è fondata.

15.2) Dal rigetto del ricorso principale (cfr. supra sub n. 14) consegue la legittimità della decadenza della ricorrente che, pertanto, non vanta più alcun interesse giuridicamente rilevante a contestare gli atti di scorrimento di una graduatoria, a cui la ricorrente stessa risulta ormai estranea.

Appare, infatti, applicabile alla fattispecie in esame la giurisprudenza sopra riportata, invocata da parte delle controinteressate, per cui «(…) il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile» (così, da ultimo, TAR Campania, Napoli, II, 31-01-2025, n. 856, che richiama anche TAR Campania, Salerno, II, 03-05-2021, n. 1112, per cui: «Accertata la legittimità dell’esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento, il medesimo è carente di legittimazione ad agire avverso la totalità degli atti della gara (vieppiù, se successivi alla sua estromissione), proseguita nei confronti di altre imprese rimaste in competizione: l’accoglimento del motivo di gravame rivolto a tali atti comporterebbe, infatti, la mera ripetizione della gara, laddove, però, l’interesse strumentale ad essa può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata (correttamente) esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile».

15.3) Applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va ribadita la inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di legittimatio ad causam della ricorrente, conseguente al rigetto del ricorso introduttivo.

16) Conclusivamente, quindi, il ricorso introduttivo va respinto mentre i motivi aggiunti risultano inammissibili.

17) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22-03-1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30-03-2022, n. 2328; id., VI, 22-03-2022, n. 2072; id., VI, 20-01-2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

18) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente e a favore del resistente e delle controinteressate, nella misura liquidata in dispositivo.

TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 30.08.2025 n. 2870

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