*Concorsi ed esami – Vincitori del concorso per ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria e legittimità della regola di conferma presso la sede di attuale appartenenza

*Concorsi ed esami – Vincitori del concorso per ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria e legittimità della regola di conferma presso la sede di attuale appartenenza

7. Con il primo mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata, assumendo che il T.A.R. erroneamente non avrebbe indicato l’iter logico seguito per giungere al proprio convincimento, ma si sarebbe limitato a dare atto di due circostanze, ossia che nel bando il criterio della conferma in sede era privilegiato rispetto a quello della graduatoria, e che la nomina dei vice ispettori sarebbe dovuta avvenire secondo l’ordine di graduatoria; nessuna di tali circostanze, tuttavia, escluderebbe in tesi l’attribuzione ai dipendenti, ai quali non fosse gradita la conferma nella sede già di servizio, di un’altra sede con posti liberi scelta secondo l’ordine della graduatoria meritocratica (secondo le preferenze già espresse); tale questione di fatto non sarebbe stata esaminata nella sentenza impugnata, pertanto il ricorrente ne chiede, nell’ambito del presente giudizio, l’accertamento.

L’esponente ribadisce, infatti, che escludere l’ordine della graduatoria ai fini dell’assegnazione della sede di servizio rappresenta una violazione di tutte le norme e i principi in materia di concorsi, che troverebbero applicazione perfino quando il criterio della graduatoria per l’assegnazione della sede non è espressamente menzionato nel bando, in quanto principio di diritto, espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., che non lascia spazio ad alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione.

8. Con il secondo motivo di appello, Salvatore De Cicco lamenta che il T.A.R. non avrebbe esaminato il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stata dedotta la mancata applicazione delle disposizioni del bando, della normativa e dei principi applicabili al caso di specie, essendo stato del tutto ignorato l’ordine della graduatoria concorsuale. Il criterio ulteriore della conferma nella sede di appartenenza sarebbe stato applicato con assoluta irragionevolezza e disparità di trattamento, con errata interpretazione della norma del bando di cui all’art. 14 comma 7. L’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato esclusivamente, e indistintamente, il criterio della conferma in sede, che invece andava applicato solo se i vincitori, interpellati secondo l’ordine di graduatoria, ne avessero voluto usufruire, non potendosi non tener conto del criterio generale dell’ordine della graduatoria concorsuale (con attribuzione nelle sedi indicate nelle preferenze dove vi fossero stati ancora posti liberi).

9. Con la terza censura, il ricorrente deduce che nessuno dei motivi di ricorso era stato indicato ‘in subordine’, e comunque che l’iter motivazionale della sentenza sarebbe contraddittorio e lacunoso anche con riferimento all’attribuzione della sede secondo le preferenze.

Inspiegabilmente il Tribunale adito, secondo l’appellante, se in un primo momento era sembrato avallare il criterio della conferma della sede, anche nel caso in cui non fosse stato richiesto e indipendentemente dall’ordine della graduatoria, in seguito non ha poi rilevato alcuna discrasia con la circostanza, incontestata, che durante il corso di formazione l’Amministrazione avesse chiesto agli allievi vice ispettori di esprimere tre preferenze sulla destinazione in prima nomina, pur essendo di immediata evidenza che, se il bando avesse effettivamente previsto che tutti i vincitori dovessero essere confermati in sede, tal preferenze non avrebbero avuto ragione né di essere chieste, né di essere espresse.

Inoltre, quanto alla affermata genericità delle censure, per non essere emerse le sedi di preferenza, il ricorrente lamenta che, nel caso di specie, non è stato possibile fornire le preferenze espresse non avendone la disponibilità, perché le schede delle preferenze erano in possesso solo dell’Amministrazione. L’appellante lamenta di avere proposto istanza istruttoria nel corso del giudizio, affinché il Collegio ordinasse all’Amministrazione di esibire, oltre alla graduatoria, anche la documentazione relativa a tutte le dotazioni organiche delle sedi e le unità assegnate, anche in sovrannumero, nonché le schede di preferenze espresse dai candidati, ma tale istanza non è stata accolta. Inoltre, denuncia che Giudice di primo grado non avrebbe rilevato in udienza, o in una successiva ordinanza, prima della decisione, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., alcunché in ordine alla poi dichiarata inammissibilità, considerato che si trattava di rilievo d’ufficio, al fine di garantire il contraddittorio sulla questione.

10. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi.

11. L’appello è infondato.

Il ricorrente ha partecipato al concorso per vice ispettore bandito il 3 aprile 2008 per 643 posti, elevati a 1232 con provvedimento del 16 gennaio 2017.

La graduatoria del concorso è stata pubblicata il 12 gennaio 2017 e, prima dell’inizio del corso, il 20 luglio 2018 sono stati resi noti i posti disponibili per i vincitori. Il corso di formazione è iniziato nel settembre 2018 e si è concluso nel mese di marzo 2019.

Durante lo svolgimento del corso di formazione è stato richiesto dall’Amministrazione agli allievi vice ispettori di esprimere tre preferenze in merito alle sedi di destinazione ad esito della procedura.

Secondo la tesi sostenuta dall’appellante, la partecipazione al concorso e il risultato conseguito nelle prove scritte, orali e nell’esame finale del corso di formazione, sarebbero stati del tutto vanificati dall’applicazione, arbitraria, del comma 7 dell’art. 14 del bando (conferma della sede di appartenenza), senza tenere in considerazione quanto previsto al precedente comma 6 (cioè l’ordine della graduatoria finale di merito, comprendente anche i punteggi riportati agli esami di fine corso).

L’appellante argomenta che il criterio della conferma della sede avrebbe dovuto essere interpretato ed applicato come ulteriore, ossia in ipotesi di esito favorevole per i candidati e, quindi, applicabile solo se il vincitore del concorso intendesse avvalersene.

11.1. Il Collegio non condivide tale assunto interpretativo, per i rilievi di seguito enunciati.

Va premesso in fatto, che l’Amministrazione ha predisposto, con nota del 20 luglio 2018, n. 0237914, i possibili posti per le prime assegnazioni, posto che l’art. 14, comma 7, del bando ha stabilito che: “Il personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria sarà confermato nella sede di appartenenza compatibilmente alla dotazione organica”.

Come ha chiarito il Ministero con memoria, tale atto indicava espressamente l’intento di dare preventiva informazione ai candidati che nell’imminenza dell’avvio al corso poteva svolgere le proprie riflessioni e scelte, tenendo conto che la prima assegnazione in una sede diversa da quella di provenienza non avrebbe comportato la corresponsione di indennità accessorie.

Il provvedimento di prima assegnazione, oggetto di impugnazione, ha previsto che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 non consente la conferma in sede del personale coinvolto nella procedura se non per n. 8 unità che trovano posto in organico, mentre è possibile assegnare il personale in istituti ubicati nella stessa città, ovvero nell’istituto più vicino alla sede di provenienza.

L’art. 14 del bando di concorso ha previsto, per quanto qui rileva, che: “5. Al termine del corso gli allievi vice ispettori che abbiano superato gli esami finali, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione, conseguono l’idoneità per la nomina a vice ispettore. 6. La nomina alla qualifica di vice ispettore è conferita secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. A parità di punteggio ha la preferenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano di ruolo. 7. Il personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del corpo di polizia penitenziaria sarà confermato nella sede di appartenenza compatibilmente alla dotazione organica (…)”.

Orbene, il Collegio preliminarmente evidenzia la genericità delle denunce prospettate dal ricorrente con il terzo motivo del ricorso introduttivo, come riproposte con l’atto di gravame, tenuto conto che non emerge quali siano state le sedi di preferenza del ricorrente (da cui sarebbe stato pretermesso a favore di altri concorrenti), il quale non ha ritenuto neppure di allegarle, limitandosi a dolersi del fatto che il Giudice del merito ha omesso di esercitare il proprio potere officioso. Il T.A.R., come noto, non era tenuto a dare corso a istanze istruttorie dal contenuto esplorativo, in difetto di un indizio di prova offerto dall’attore, laddove, al contrario, “spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” (art. 64 c.p.a.), in disparte la possibilità di acquisire la documentazione utile all’esercizio del diritto di difesa anche mediante un accesso documentale difensivo.

Né si può predicare che vi sia stata una violazione dei diritti di difesa a seguito della dichiarazione di inammissibilità delle censure, posto che la giurisprudenza prevalente ritiene che, nel rilevare d’ufficio l’inammissibilità di un motivo, non occorre dare alle parti l’avviso di cui all’art. 73 c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio (C.g.a. 16 giugno 2021, n. 534).

Nel merito, va ribadito quanto precisato dal Collegio di prima istanza, ossia che: “diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti, il bando di concorso prevedeva, come criterio preferenziale di assegnazione delle sedi, la conferma nelle sedi di servizio di provenienza per ciascun vincitore di concorso, compatibilmente con la dotazione organica, laddove in caso di mancanza di posti disponibili il Bando comune legittima l’assegnazione del ricorrente ad altra sede di servizio situata nella stessa città ovvero in quella più vicina (v. Tar Lazio, I quater, n. 11008/2021 del 27.10.2021 e n. 10718/2021 del 19.10.2021)”.

Invero, l’art. 14, comma 7, testualmente dispone che: “Il personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del corso di polizia penitenziaria sarà confermato nella sede di appartenenza compatibilmente alla dotazione organica (…)”.

La sentenza impugnata non merita censura, posto che i principi espressi sono in linea con quelli enunciati da questo Consiglio di Stato in più occasioni (cfr. sentenze nn. 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611 del 2011), secondo cui: “Il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che, quindi, opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando”. Argomentando a contrario, laddove è lo stesso bando, come nella specie, a stabilire il criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori, la regula iuris del caso concreto prevale sul criterio generale dell’ordine di graduatoria.

Questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 4779 del 2020, ha evidenziato l’erroneità tanto dell’assunto per cui l’assegnazione delle sedi deve avvenire secondo l’ordine della graduatoria (considerato quale principio normativo generale della materia), quanto del ritenere inderogabile tale criterio, in relazione alle disposizioni indicate dal bando di concorso.

Il bando in oggetto, che sotto tale specifico profilo non è stato impugnato, ha privilegiato quale criterio di assegnazione della sede, rispetto alla collocazione in graduatoria, nel caso in esame rilevante per l’assegnazione della qualifica, quello della conferma nella sede di appartenenza, ove compatibile con la dotazione organica.

In sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso, l’Amministrazione non ha alcun potere discrezionale di ‘gestione’ dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, in quanto l’assegnazione è l’atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all’art. 97, Cost.

L’art. 16 d.lgs. n. 443 del 1992 non conferisce affatto all’Amministrazione il potere di derogare alle regole del bando di concorso che, come tali, sono di stretta applicazione. Quindi, l’Amministrazione non ha alcun potere discrezionale di ‘gestione’, e ciò in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale, come tale strettamente regolato dal bando (Cons. Stato n. 161 del 2013). Nella specie, il bando ha espressamente stabilito, che: “Il personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del corso di polizia penitenziaria sarà confermato nella sede di appartenenza compatibilmente alla dotazione organica (…)”,pertanto, nessuna contestazione può essere espressa nei confronti dell’operato del Ministero della Giustizia.

Invero, con riferimento alle disposizioni del bando, come osservato dal T.A.R., l’appellante confonde il criterio rilevante per la nomina alla qualifica nel limite dei posti disponibili, con quello rilevante ai fini dell’assegnazione della sede.

Ne consegue che le critiche riferite alla omessa pubblicazione della graduatoria finale del concorso non rilevano al fine di sostenere la denuncia prospettata nel gravame, atteso che l’ordine della graduatoria, nello specifico caso in esame, ha assunto importanza al fine dell’assegnazione della qualifica nel limite dei posti disponibili, e non per l’assegnazione della sede. Tanto è dato rilevare dalla piana lettura dell’art. 14, comma 6, del bando secondo cui: “La nomina alla qualifica di vice ispettore è conferita secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso”.

Appare quindi all’evidenza l’infondatezza delle denunce prospettate nel gravame avverso la sentenza impugnata, posto che nessuna omessa pronuncia o vizio logico della motivazione è ravvisabile, avendo il Giudice del merito argomentato le ragioni del proprio convincimento sulla base del quadro normativo di riferimento e in relazione alla regula iuris del caso concreto.

12. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnava va confermata. Le ulteriori questioni dedotte dalle parti devono ritenersi assorbite, tenuto conto che l’eventuale esame delle stesse non determinerebbe una soluzione di segno contrario.

13. Le spese di lite del grado, tenuto conto delle ragioni della decisione e della particolarità della vicenda processuale, vanno interamente compensate tra le parti.

CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 01.09.2025 n. 7155

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