Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Sistema dinamico di acquisizione su piattaforma Consip, affidamento in somministrazione in più lotti e scelta della stazione appaltante di riservare un lotto ad uno specifico vaccino

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Sistema dinamico di acquisizione su piattaforma Consip, affidamento in somministrazione in più lotti e scelta della stazione appaltante di riservare un lotto ad uno specifico vaccino

1. – Viene in decisione il complessivo ricorso – un ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti – promosso dalla Msd Italia S.r.l. avverso gli atti della procedura di gara centralizzata, mediante sistema dinamico di acquisizione per la pubblica amministrazione su piattaforma Consip per l’affidamento, della durata di 12 mesi della fornitura in somministrazione dei vaccini inseriti nel Calendario di Immunizzazione Regionale; in particolare oggetto del presente ricorso è il lotto n. 35, riguardante la fornitura del “vaccino pneumococcico coniugato” ad uso pediatrico 20 valente.

2. – Il ricorso integrato dai motivi aggiunti non è fondato, per le ragioni che si andranno ad illustrare.

2.1. – Risultano in particolare infondati i primi due motivi che per ragioni di ordine logico possono essere esaminati congiuntamente.

Non appare in particolare condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine al fatto che la C.U.C., contemplando l’acquisto del vaccino “PCV20 valente” commercializzato in esclusiva da Pfizer, avrebbe illegittimamente limitato la concorrenza tra gli operatori economici titolari di vaccini antipneumococcici coniugati in assenza dei presupposti a tal fine richiesti dalla normativa vigente.

Invero la giurisprudenza che si è occupata di vicende analoghe a quella per cui è causa, anche con specifico riguardo ai suddetti vaccini, ha costantemente ritenuto che rientri nel potere delle singole Regioni la scelta in ordine al tipo di vaccino da somministrare alla popolazione, puntualizzando al contempo che:

– “non sussiste alcun vincolo a carico delle Regioni in merito al tipo di vaccino da acquistare, né sono stati indicati criteri da inserire nei bandi di gara, rientrando nel potere delle singole Regioni operare la scelta sul tipo di vaccino da somministrare” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16/11/2018. n. 1257, che richiama Cons. Stato, Sez. III, 9 gennaio 2017 n. 27);

– “nella dialettica fra tutela della concorrenza e perseguimento dell’interesse pubblico primario l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nella selezione dell’oggetto (e delle caratteristiche tecniche) dell’appalto, in funzione degli standards organizzativi e di efficienza delle relative prestazioni (in tesi anche molto elevati, purché non irragionevoli), dovendo l’offerta adattarsi alla domanda e non viceversa. (…) Tale dialettica non può evidentemente spingersi (…) ad anteporre la prima alla seconda, e a restringere conseguentemente la discrezionalità della stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sez. III, 17 novembre 2020, n. 7138; Sez. V, 9 marzo 2023, n. 2514);

– “la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l’Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2020, n. 8359; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 22/12/2023, n. 3829).

La prospettazione di parte ricorrente, la quale evidenzia come nel caso in esame ci si troverebbe al cospetto di un vero e proprio “bando fotocopia”, si risolve in un inammissibile tentativo di sollecitare un riesame delle scelte discrezionalmente operate dall’Amministrazione regionale e dalla stazione appaltante, alle quali è deputato il compito di individuare il prodotto ritenuto più idoneo ad assicurare un adeguato livello di tutela della salute della popolazione pediatrica.

Osserva inoltre il Collegio che, stante l’ampia discrezionalità di cui gode la Regione Siciliana nella scelta del vaccino da somministrare, la decisione di acquistare il prodotto con la più alta copertura sierotipica tra quelli in commercio potrebbe essere, in linea teorica, censurata solo laddove la ricorrente avesse dimostrato la perfetta equivalenza tra il proprio prodotto e quello prescelto. Ma così non è, risultando la tesi della ricorrente il frutto di una valutazione soggettiva non fondata su dati oggettivi e inconfutabili.

Del resto non risulta dagli atti di causa che alcuna Autorità competente abbia mai affermato la sussistenza di un rapporto di equivalenza tra “PCV20 valente” prodotto dalla Pfizer e il vaccino “PCV15 valente” prodotto dalla ricorrente il quale ha una copertura sierotipica differente rispetto a quella discrezionalmente richiesta dall’Amministrazione; e di ciò dà atto anche il Disciplinare di gara in cui si legge che “il Referente Tecnico della C.U.C. ha rappresentato che per i lotti in regime di esclusività (lotti nn. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39) il ricorso all’O.E. esclusivista è determinato dal fatto che, a seguito di consultazione del sito AIFA, risulta un unico prodotto con principio attivo, forma farmaceutica, dosaggio e unità di misura”.

In definitiva la scelta dell’amministrazione risulta ragionevole e congruamente motivata tenuto conto che, come già rilevato in sede cautelare dal Collegio “il mancato riconoscimento dell’equivalenza tra i due vaccini ed il riconosciuto potere di scelta sull’acquisto del prodotto vaccinale a più ampia copertura sierotipica, prodotto da una sola società farmaceutica, giustifica l’indizione della procedura negoziata […], vertendosi in tema di acquisto da un unico fornitore” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 27/2017 cit.).

2.2. – Prive di fondamento risultano anche le censure con le quali la ricorrente ha dedotto che la decisione di riservare il lotto n. 35 al solo vaccino “PCV 20-valente” di Pfizer sarebbe stata assunta in carenza di qualsivoglia attività istruttoria (terzo motivo), il che riceverebbe conferma negli atti prodotti in giudizio dall’Amministrazione resistente in ottemperanza alla sopra citata ordinanza n. 150/2025 (quarto motivo).

In primo luogo l’argomentazione della ricorrente – secondo il quale dagli atti di gara non si evincerebbero le ragioni tecnico-farmaceutiche per le quali il vaccino 20-valente di Pfizer dovrebbe ritenersi “superiore rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato farmaceutico, fra i quali il vaccino 15-valente” di MSD, sì da giustificare l’assegnazione in esclusiva – non tiene conto della circostanza, sopra rilevata, che la stessa ricorrente (in assenza del ricorso alla specifica procedura per il rilascio di un’attestazione di equivalenza terapeutica del proprio vaccino, da parte dell’AIFA o del Ministero della Salute) non ha affatto dimostrato l’equivalenza dei due vaccini posti in comparazione. A fronte di ciò, la scelta della Regione di offrire, prudenzialmente, solo il vaccino con la maggiore copertura sierotipica ricade in un ambito, come detto, non sindacabile dal giudice amministrativo.

In secondo luogo non è affatto vero che la procedura di acquisto per cui è causa non sia stata preceduta da alcuna istruttoria.

Invero l’azione dell’Amministrazione risulta essere stata finalizzata all’adozione da parte del SSR del vaccino anti pneumococcico più aggiornato, idoneo alla maggior copertura dei ceppi della malattia, nel rispetto delle indicazioni dei referenti dei Servizi di Epidemiologia delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, i quali hanno espresso parere favorevole all’individuazione del vaccino anti pneumococcico 20 valente.

In particolare i pareri espressi da sei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, sugli otto presenti nel corso della riunione del 13 novembre 2024, richiamano il calendario vaccinale regionale dove viene espressamente previsto l’utilizzo di vaccini a più ampia copertura antigenica, nonché gli altri documenti tecnici regionali allegati al calendario. Sotto tale profilo l’estratto della registrazione versato in atti non costituisce affatto l’unica “traccia” di detta riunione di cui si dà invece conto anche nella nota del Servizio 4 del DASOE Prot./Serv.4/ n. 38325 del 13 novembre 2024, nella quale si fa riferimento espresso proprio “a quanto concordato nel corso delle attività svolta nell’incontro del 13 Novembre 2024”, nonché nella nota del referente tecnico della gara vaccini regionale, ossia il Direttore dell’U.O.C. SPEMP dell’A.S.P. di Trapani prot. n. 0151684 del 15 novembre 2024, dove si richiamano appunto le “risultanze dell’incontro avvenuto il 13 novembre al DASOE”.

Ne consegue che i suddetti atti sono ampiamente sufficienti a giustificare, dal punto di vista istruttorio e motivazionale, la decisione (ampiamente discrezionale) assunta dall’amministrazione regionale.

3. – In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

4. – Avuto riguardo ai peculiari profili della controversia, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.

TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 29.08.2025 n. 2003

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live