1.- La vicenda trae origine da un ricorso al TAR Lazio, promosso in data 22/02/2011 con il quale la Fater S.p.a., titolare nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2008, proroghe comprese, del servizio di fornitura domiciliare di ausili per incontinenti durato dal 2005 al 2008, chiedeva al Giudice amministrativo di: “accertare il suo diritto alla revisione dei prezzi mediante integrazione del contratto con la clausola fissata dall’art. 115 del Codice dei contratti, ovvero, ove necessario, mediante eventuale sostituzione a norma dell’art. 1339 cod. civ. di ogni eventuale clausola o condizione esclusiva od anche limitativa di tale diritto, se del caso previa dichiarazione della loro nullità e per l’effetto condannare l’Asl RM/D al pagamento in suo favore della somma di € 170.127,87 o di quell’altra somma eventualmente minore o maggiore che risultasse dovuta, con gli interessi al tasso stabilito dal D. Lgs. n. 231/02 o, quanto meno, a quella legale sino al soddisfo”.
2.- Il Tribunale decideva il ricorso con sentenza n. 6803/2020, depositata il 29 maggio 2020, nella quale stabiliva l’obbligo dell’Asl di provvedere sull’istanza di Fater Spa alla determinazione e liquidazione del compenso revisionale.
3.- L’Asl Roma 3, in esecuzione di quanto stabilito dal Giudice amministrativo, adottava la deliberazione n. 75 del 28/01/2021 con la quale riconosceva l’adeguamento Istat per il Servizio di fornitura e distribuzione di prodotti per incontinenza direttamente a domicilio degli utenti per il periodo 01/11/2005 –31/08/2008, applicando l’indice medio nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati indice generale; corrispondeva, quindi, alla Fater S.p.a. la somma di euro 159.124,55 oltre IVA.
4.- La Fater S.p.a. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato all’Asl Roma 3 in data 26 maggio 2021, depositato presso il Ministero della Salute in data 27/05/2021, con cui ha chiesto l’annullamento parziale della citata deliberazione del Commissario Straordinario della Asl Roma 3 n. 75 del 28 gennaio 2021, censurando la violazione della disciplina vigente in materia di interessi moratori, specificamente quella contenuta nel D. Lgs. n. 231/2002, in particolare lamentando la mancata determinazione e corresponsione a titolo di interessi moratori di euro 120.72,84.
5.- L’Asl Roma 3 si è avvalsa della facoltà ad essa concessa dalla legge ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.p.r. n. 1199/1971 ed ha pertanto chiesto che il ricorso venisse deciso in sede giurisdizionale.
La difesa della Fater S.p.a., in data 21/10/2021, ha quindi notificato all’Asl Roma 3, avviso di deposito dell’atto di costituzione nel giudizio r.g. 10190/2021, nel quale l’istante chiede l’annullamento della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Asl Roma 3 n. 75 del 28 gennaio 2021, comunicata alla Fater S.p.a. con nota prot. N. 11147 del 17 febbraio 2021, nella parte in cui non ha calcolato gli interessi moratori limitandosi a riconoscere la sorte capitale in euro 159.124,55, oltre IVA.
6.- Col ricorso odierno, come trasposto dinanzi a questo Tribunale, Fater Spa deduce quindi i seguenti motivi di gravame: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 D.Lgs. n. 163 del 2006 e succ. mod. int. e del D.Lgs. n. 231/2002.Difetto di istruttoria. Superficialità dell’azione.
Chiede di annullare gli atti impugnati, in epigrafe, e per l’effetto, accertare la spettanza degli interessi moratori sul compenso revisionale nella misura di € 120.672,84, calcolati sulla somma riconosciuta dall’Ente, dal 21/09/2010 sino alla data del 28/01/2021, ovvero di quelli minori o maggiori che saranno ritenuti di giustizia.
La Fater spa con successiva memoria ha chiesto inoltre di condannare l’Asl RM/D, oggi ASL ROMA 3, al pagamento in suo favore della somma che risultasse dovuta, con gli interessi al tasso stabilito dal D. Lgs. n. 231/02 o, quanto meno, a quella legale sino al soddisfo, ex art. 1284, co. 4 cod. civ. novellato, per il periodo successivo alla domanda giudiziale nella misura pari a quanto previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e dunque per un importo ulteriore di € 65.072,16 alla data del 26 maggio 2025.
7.- Avverso il ricorso si è costituita l’Azienda USL Roma 3, rappresentata come in epigrafe, riservandosi di argomentare ed eccepire con successiva memoria difensiva, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Con memoria depositata in vista dell’odierna udienza la ricorrente Fater spa ribadisce che:
– sussistono tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione del D. lgs. n. 231/2002;
– il contratto da cui scaturisce il credito è una transazione commerciale;
– il compenso revisionale costituisce un debito di valuta, la Fater S.p.A. è un’impresa e la Asl è una Amministrazione pubblica;
– la Asl ROMA 3 ha obliterato il riconoscimento di tali somme, costringendo la società ad avviare un nuovo contenzioso per la corresponsione degli interessi ex art. 1284, co. 4 cod. civ. novellato, per il periodo successivo alla domanda giudiziale sempre nella misura pari a quanto previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La ricorrente richiama la giurisprudenza amministrativa che, in fattispecie relative alla richiesta della revisione dei prezzi e proprio in favore della medesima Fater S.p.A., ha espressamente riconosciuto gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 sull’importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi.
Deposita un prospetto recante un calcolo degli interessi che ritiene dovuti dalla ASL Roma 3, con riferimento alla somma di € 159.124,55, dovuta dall’Ente per la revisione dei prezzi a seguito della delibera ASL ROMA 3 n. 75 del 28/01/2021.
8.- La causa è stata discussa all’udienza straordinaria del 27 giugno 2025 ed è passata in decisione.
9.- La domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
La Fater s.p.a. aveva adito il Tar Lazio per l’accertamento del suo diritto alla revisione dei prezzi del contratto di forniture e distribuzione di prodotti per incontinenza direttamente a domicilio degli utenti, stipulato con la Asl Rm/d dall’1 novembre 2005 al 31 ottobre 2007 e prorogato sino al 31 gennaio 2008 mediante integrazione “ope legis“/sostituzione ex art. 1339 c.c. della previsione di cui all’art. 6, comma quarto, l. n. 537/93 e di cui all’art. 115 del d. lgs. n. 163/2006; aveva in tale sede chiesto la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di €. 170.127,87, o di quell’altra minore o maggiore ritenuta dovuta, con gli interessi al tasso fissato dal d. lgs. n. 231/2002.
Con la citata sentenza TAR Lazio n. 6803/2020 è stato dichiarato l’obbligo di Asl RM /D, oggi ASL ROMA 3, a provvedere sulla domanda di revisione prezzi di Fater spa del 21.9.2010.
L’Asl Roma 3, in esecuzione di quanto stabilito dal Giudice amministrativo, ha quindi adottato la deliberazione n. 75 del 28/01/2021 con la quale ha applicato l’adeguamento Istat per il Servizio di fornitura e distribuzione di prodotti per incontinenza direttamente a domicilio degli utenti per il periodo 01/11/2005 –31/08/2008 all’indice medio nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati indice generale; ha riconosciuto, quindi, alla Soc. Fater S.p.a. la somma di euro 159.124,55, oltre IVA.
La Fater spa chiede con l’odierno ricorso di accertare il suo diritto agli interessi moratori calcolati sulla citata somma riconosciuta dall’Ente, dal 21/09/2010 sino alla data del 28/01/2021.
10.- Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia depone in senso favorevole all’accoglimento del ricorso nei limiti di seguito specificati.
10.1.- La pretesa della ricorrente si fonda sulle previsioni degli artt. 4 -5 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
L’art. 1284 comma 4 del codice civile, in materia di saggio degli interessi stabilisce: “Se le parti non hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Con il D. Lgs. n. 231/ 2002, artt. 4 e 5, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, il legislatore ha stabilito, con funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti,l’obbligazione accessoria automatica degli interessi moratori rispetto al tardivo pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, come definite dall’art. 2 D. Lgs. 231/2002.
Giova rilevare che il d. lgs. 231/2002 all’art. 4 dispone:
Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data….;
il comma 5 altresì stabilisce:
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.”.
10.2.- La decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d’appalto, come definito dall’art. 1655 c.c. ( Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22260).
Data la natura di debito di valuta propria del compenso a titolo di revisione dei prezzi in materia di contratti ad esecuzione periodica o continuativa, lo stesso è soggetto alla corresponsione degli interessi di mora per ritardato pagamento dal momento in cui sono dovuti e sino all’effettivo soddisfo, in applicazione del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 11 marzo 2013, n. 215), di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento della P.A. nelle transazioni commerciali ( TAR Campania, Napoli, Sezione Quinta, n.969/2017).
Detti interessi moratori rappresentano una sorta di risarcimento per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovutogli (art. 1224 c. 1 c.c.; Cassazione sez. un. sent. 18.09.2020 n. 19597).
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, in mancanza della prova da parte dell’impresa creditrice di avere subito un danno maggiore dell’importo corrispondente agli interessi legali (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13.09.2013, n. 1926).
11.- In applicazione delle descritte coordinate deve essere dichiarato il diritto di Fater Spa alla corresponsione degli interessi moratori, al tasso degli interessi legali determinati secondo l’art. 5 d.lgs 231/2002 e fino alla data del saldo, sulla somma capitale di euro 159.124,55, già dovuta a titolo di revisione dei prezzi, nei limiti in cui essa è stata riconosciuta in favore di Fater spa ed a carico della ASL Roma 3.
12.- Stabilita così la spettanza degli interessi moratori richiesti, occorre altresì stabilire la decorrenza degli interessi moratori come dovuti ex lege.
Fater Spa chiede di annullare gli atti impugnati, indicati in epigrafe, e per l’effetto, accertare la spettanza degli interessi moratori nella misura di € 120.672,84, calcolati sulla somma riconosciuta dall’Ente, dal 21/09/2010 sino alla data del 28/01/2021, ovvero di quelli minori o maggiori che saranno ritenuti di giustizia.
La domanda formulata dalla ricorrente nella parte relativa alla decorrenza degli interessi richiesti non è fondata.
12.1.- In base all’art. 4, co. 1, del d. lgs n. 231 del 2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, previsto dalla legge o dal contratto ( termine raddoppiato dall’art. 4 c. 5 cit. per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria).
La modificazione intervenuta con il d.lgs. n. 192 del 2012 (che ha sostituito, al primo comma dell’art. 4, l’avverbio “automaticamente” con la locuzione “senza che sia necessaria la costituzione in mora”) non cambia la previsione di applicabilità della c.d. mora automatica a tutti i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, a prescindere dalla data della loro stipulazione (purché ovviamente successiva al 2002, anno di entrata in vigore della normativa di derivazione comunitaria per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Ai fini dell’applicazione della c.d. mora automatica al compenso revisionale non rileva affatto la scadenza, legale o contrattuale, per il pagamento dei corrispettivi di servizio originari, cioè non (ancora) revisionati. Infatti la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che la pretesa al compenso revisionale non ha la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, in quanto la posizione giuridica soggettiva dell’appaltatore ha piuttosto la natura di interesse legittimo rispetto al potere-dovere della stazione appaltante di provvedere in merito all’istanza presentata dall’impresa interessata (cfr. Cons. Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5375) e la relativa determinazione va effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi (cfr. art. 6 legge 537/1993 ratione temporis applicabile, poi sostituito dall’art. 115 d.lgs163/2006).
Secondo il Consiglio di Stato, l’istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente (Cons. St., sez. III, 09 gennaio 2017, n. 25).
Ne segue che non può accogliersi la tesi della ricorrente circa la decorrenza degli interessi moratori nel periodo anteriore alla determinazione assunta da parte dell’amministrazione.
12.2.- Tanto considerato, seguendo le coordinate ermeneutiche esposte, il Collegio ritiene di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui per la decorrenza degli interessi di mora deve aversi riguardo alla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale (così Cons. Stato, III, 14 luglio 2014, n. 3684), dovendosi escludere che, prima di tale determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale ( che nel caso è data dalla deliberazione n. 75/2021 del 28 gennaio 2021) possa trovare applicazione l’interesse legale di mora stabilito per le transazioni commerciali dal d. lgs. n. 231 del 2002 (TAR Lazio, sez. III, sent. n. 9319/2022; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 685 del 28.01.2014).
12.3 – Ai sensi dell’art. 4 d.lgs 231/2002, in assenza di diversa previsione normativa, il periodo di computo degli interessi moratori richiesti decorre pertanto dopo i 60 giorni dalla data di piena esecutività, a norma di legge, della predetta delibera n. 75/2021 della ASL ROMA 3, adottata il 28 gennaio 2021, di riconoscimento del compenso revisionale.
13.- In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Per l’effetto deve essere dichiarato il diritto della ricorrente Fater spa agli interessi moratori sul compenso revisionale come riconosciuto dall’Amministrazione con l’atto deliberativo della ASL ROMA 3 n. 75/2021, che non ha previsto l’applicabilità degli interessi di mora sulla somma capitale dovuta a titolo di revisione prezzi, spettante nei termini e con la decorrenza esposti.
Il relativo computo degli interessi moratori deve essere posto a carico dell’amministrazione, che vi provvederà nel termine indicato in dispositivo, ai sensi del d.lgs.231/2002.
14.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
TAR LAZIO – ROMA, III QUATER – sentenza 28.08.2025 n. 15857