1.- Il primo motivo contiene due censure, autonomamente rubricate.
La prima prospetta violazione degli articoli 115 c.p.c. e 1243, 1244 e ss. codice civile.
La seconda prospetta violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c.
In realtà il motivo (i due motivi o le due censure, non è chiaro) contiene una serie di argomentazioni in ordine sparso, che possono così riassumersi.
Innanzitutto, il Tribunale avrebbe operato una compensazione in assenza dei presupposti di legge. Ossia avrebbe accolto l’eccezione di compensazione (la macchina contro la parcella) anche quando il credito del convenuto opposto in compensazione (il valore delia macchina) non era in realtà liquido e nemmeno certo.
1.2. Questa censura, ripetuta più volte nel corso del motivo, è inammissibile per due ragioni.
Innanzitutto, il Tribunale ha qualificato l’eccezione fatta dal convenuto non già come compensazione, ma come datio in solutum (a pagina 4 della sentenza si legge che l’eccezione era di parziale estinzione del debito ex articolo 1197 c.c.).
E, del resto, questa qualificazione è quella giuridicamente più corretta: la compensazione presuppone che la macchina sia stata venduta e che ne sia risultato un credito al corrispettivo da compensare con il debito da prestazione professionale. Invece la macchina risulta ceduta in pagamento, sia pure parziale, e dunque secondo lo schema della prestazione in luogo di adempimento.
Ciò significa che ogni questione relativa ai presupposti della compensazione è fuori dalla ratio decidendi.
Anche ad ammettere che il Tribunale abbia qualificato l’eccezione come di compensazione, le censure mosse a tale qualificazione investono il fatto e non il criterio giuridico: il Tribunale infatti ha ritenuto liquido il credito costituito dalla cessione della vettura, che secondo il Tribunale era stimabile con certezza, e dunque la censura, mirando invece a dire il contrario – che il valore della vettura non era certo – si appunta proprio su tale stima, che è giudizio di fatto qui non contestabile.
Le altre censure contenute nel motivo sono poi a loro volta rivolte a contestare proprio quella stima, sostenendo che non potesse ricavarsi dal documento prodotto (la quotazione di una rivista) né dalla deposizione della figlia del convenuto, in quanto interessata.
Si tratta anche qui di censure mosse ad un accertamento in fatto, o meglio, alla valutazione delle prove (sul valore dell’auto) e che quindi prospettano semplicemente un apprezzamento diverso da quello effettuato dal giudice di merito.
Infine, è censurata la violazione della regola per cui i fatti non contestati si danno come ammessi, ma la censura è del tutto inammissibile, poiché non è chiaro quali siano questi fatti, e laddove essi consistano nel valore della vettura, fatti non sono, per come è evidente, ma valutazioni; ed anzi risultano invece contestati, come lo stesso ricorrente ammette (lui indica un valore ed il convenuto un altro).
2. – Il secondo motivo prospetta omesso esame.
Secondo il ricorrente, in un altro giudizio davanti ai Tribunale di Latina, il convenuto avrebbe giurato di non avere mai effettuato compensazioni con l’avvocato, ossia con il ricorrente: di tale giuramento decisorio il giudice di appello non avrebbe tenuto conto.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Intanto non è riportato il contenuto di tale asserito giuramento, con conseguente difetto di specificità del motivo, e dunque non si capisce quale è il fatto, nel suo oggetto, che sarebbe stato omesso; in secondo luogo, non si tratta di un fatto, ma semmai di una prova, in terzo luogo, il giuramento decisorio vale come prova legale se è formalmente deferito, ed in questo caso non sappiamo se lo sia stato, né il ricorrente ce lo indica.
3. – Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Il ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado ha errato nella valutazione della vettura data in pagamento: si è limitato a dare credito al listino di una rivista ed alla testimonianza della figlia del convenuto; il primo dei due, elemento non di certo significativo, la seconda invece inammissibile, dati i rapporti di parentela; svolge poi alcune considerazioni sul fatto che le richieste istruttorie fatte in primo grado debbano essere reiterate in seguito.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Mira a contestare l’apprezzamento della prova fatto dal giudice in ordine alla valutazione del veicolo. Apprezzamento che è insindacabile e che comunque è stato adeguatamente motivato. Va pure evidenziato che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca – come avvenuto sostanzialmente nel caso di specie – che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. un., sentenza n. 20867 del 30/09/2020).
4.- Il quarto motivo prospetta violazione del DM 585 del 1994 e successivi in tema di onorari dell’avvocato.
Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha liquidato le spese di lite a suo favore in misura inferiore al minimo atteso lo scaglione.
4.1. Il motivo è infondato.
Il ricorrente prospetta di avere diritto a maggiori onorari e competenze, in ragione dello scaglione della lite, ma non tiene conto del fatto che il giudice di appello ha liquidato gli onorari (e con essi quelli del primo grado) in ragione dell’esito complessivo della lite (che è stato di parziale accoglimento) ed in ragione dell’effettivo valore della causa, in base al decisum, e non a quanto richiesto. La regola è infatti che le spese vanno liquidate secondo il decisum, salvo che, ottenuta una somma in primo grado, sia fatto appello per conseguirne una maggiore e l’appello venga rigettato (Cass. 23082/2021; Cass. 30999/2023). E non è il caso presente, in cui l’appello è stato proposto dalla parte soccombente, ed è stato parzialmente accolto.
Tra l’altro qui il ricorrente neanche censura l’applicazione della regola secondo cui le spese si liquidano sul decisum, limitandosi dire che non è stato rispettato lo scaglione.
Né censura l’altra ratio decidendi, secondo cui le spese sono state rideterminate in base all’esito complessivo della lite.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si dà pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
Cass. civ., III, ord., 26.08.2025, n. 23875