1.Con ricorso notificato il 7.3.2023 Giovanni Esposito ha impugnato l’ordinanza n. 88/2022 del Comune di Brusciano, notificata il 10.1.2023, che intimava la demolizione delle opere abusive realizzate nel fabbricato sito alla via Roma n.44, identificato catastalmente al Foglio 4 particella 777.
In particolare si è contestato: i) al piano primo, chiusura di un terrazzo scoperto con struttura portante in muratura e copertura in lamiere coibentate con sovrastante massetto e impermeabilizzazione, avente una superficie lorda di circa (2,65 + 4,05) x 5,40/2 = mq 18,09 per un
altezza di circa ml 3,25 costituendo una volumetria di circa mc 58,79, con ricavo di ingresso- soggiorno completo in ogni sua parte (pavimenti, zoccolino battiscopa, impianto elettrico completo di frutti e corpi illuminati, arredi, porta blindata, infissi in alluminio); ii) al piano secondo (lastrico solare), ampliamento con struttura portante in muratura e copertura in lamiere coibentate, avente una superficie lorda di circa ml 5,70 x ml 4,80 = mq 27,36 per un’altezza alla linea di colmo di circa ml 2,40 e altezze alle linee di gronda di circa ml 2,30 e ml 2,18, costituendo una volumetria di circa mc 62,65, con ricavo di una cameretta con w.c., completa in ogni sua parte, avente accesso dal piano primo tramite una scala in ferro di tipo chiocciola aventi dimensioni di circa ml 1,10 x 1,10; iii) al piano secondo (lastrico solare), ricavo di terrazzino praticabile protetto da parte in parapetto di muratura e parte di ringhiera in ferro, pavimentato con mattonelle di tipo klinker, avente superficie di circa ml 3.75 x ml 4.30 = mq 16,12.
Nel provvedimento sono state riportate anche le vicende relative all’immobile, consistenti in precedenti provvedimenti del Comune (preavviso di rigetto, parere negativo), asseritamente mai notificati all’Esposito.
2. Con un primo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art. 20 commi 3 e 8 D.P.R. 380/2021 per l’avvenuta formazione del silenzio assenso relativamente all’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dall’Esposito in data 05.08.2014, e relativamente alla quale nel provvedimento impugnato si fa riferimento all’avvio del procedimento di diniego in data 5.3.2015 e al successivo parere negativo del 14.10.2015, entrambi mai notificati e seguiti in data 06.06.2016 da un’ordinanza di demolizione n.32/2016, anch’essa mai notificata.
2.1. Con il secondo motivo si censura la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di rigetto, posto che il ricorrente non ha ricevuto alcuna notifica di quello del 5.2.2015.
2.2. Con il terzo e quarto motivo si lamenta vizio della motivazione per violazione del principio di ragionevolezza relativo al lungo tempo passato da un provvedimento all’altro e per mancata esplicitazione dell’iter logico giuridico.
2.3. Con il quinto motivo si lamenta violazione del principio di proporzionalità.
2.4. Con il sesto motivo si censura violazione e falsa applicazione dell’art.34 D.P.R. 380/2001 per mancata applicazione della sanzione pecuniaria.
3. Con decreto monocratico n. 455 del 9.3.2023 è stata respinta l’istanza cautelare urgente per mancata allegazione delle esigenze cautelari.
4. Con successiva ordinanza cautelare collegiale n. 615 del 30.3.2023, il rigetto dell’istanza cautelare è stato motivato nel merito, ritenendosi che “l’istanza di permesso di costruire cui si fa riferimento nel ricorso è un’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 Tu edilizia, presentata il 5 agosto 2014, rispetto alla quale deve ritenersi formato un silenzio diniego che non risulta essere stato impugnato”.
5. Il Comune di Brusciano si è costituito successivamente e con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica ha confutato le richieste di parte, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del silenzio diniego sull’istanza ex art. 36 TUED e comunque chiedendone il rigetto.
6. All’udienza pubblica del 30.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7.L’ordinanza di demolizione impugnata è sostanzialmente reiterativa della precedente ordinanza 32 del 2016, la cui avvenuta notifica al ricorrente non è dimostrabile da parte del Comune.
Il presupposto è quindi il medesimo ossia l’accertata abusività delle opere per effetto del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata da Esposito il 5.8.2014.
Nel caso concreto, il Comune aveva avviato una procedura di esame della pratica, con annesso preavviso di rigetto, sfociata nel parere negativo del 14.10.2015.
A tutto voler concedere, da tale momento decorrono i 60 giorni previsti dall’art. 36 TUED per il consolidamento del provvedimento negativo.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla Sezione con l’ordinanza cautelare 615/2023, il presupposto dell’ordinanza di demolizione si è consolidato in quanto mai impugnato.
Il comma 3 dell’art. 36 TUED, infatti, stabilisce che “ sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.”
I sessanta giorni decorrono dalla ricezione dell’istanza o, al più, dal completamento dell’istruttoria mediante richiesta di integrazione documentale o di osservazioni, posto che la giurisprudenza recente, pur nel silenzio della disposizione in questione, considera obbligatorio il preavviso di rigetto.
Orbene, il Comune di Brusciano, a suo tempo, aveva interloquito con la parte, trasmettendo preavviso di rigetto e emettendo un successivo parere negativo.
Tale parere – del 14.10.2015- si può considerare conclusivo dell’istruttoria e quindi idoneo a far decorrere i sessanta giorni per l’impugnazione del provvedimento negativo.
È del tutto irrilevante che il ricorrente sostenga che gli atti successivi al deposito dell’istanza di sanatoria non gli siano stati notificati, in quanto l’art. 36 TUED non prevede la possibilità di interrompere il termine di sessanta giorni previsto per legge, che, al massimo, come detto, può slittare ma non rimanere sospeso.
Pertanto, era onere della parte attivarsi tempestivamente per impugnare il diniego tacitamente formatosi e, in quella sede, eventualmente prospettare la mancata notifica del preavviso di rigetto.
Sul punto, per giurisprudenza consolidata (ex plurimis, T.A.R. Napoli sez. VIII, 14/10/2024, n.5378) il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, rispetto al quale è esperibile lo speciale rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza e non già con l’azione exartt. 31 e 117 c.p.a.
8. Fatte le suddette precisazioni, va respinto il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione della normativa sul silenzio assenso di cui all’art. 20 TUED, chiaramente inapplicabile ai casi di permessi di costruire in sanatoria mediante accertamento di conformità presentati ai sensi dell’art. 36 TUED.
8.1. Sul secondo motivo di ricorso si è già motivato supra.
8.2. In ordine al preteso difetto di motivazione, va ribadito che il diniego di sanatoria, implicando una verifica di carattere vincolato circa la conformità della richiesta con la normativa urbanistico-edilizia, non necessita di altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza della istanza alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento dell’esame della domanda e al momento di realizzazione delle opere. Il diniego di sanatoria deve, infatti, indicare le disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione e al mantenimento dell’opera abusiva e di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato (ex plurimis, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 30/09/2024, n.2696).
Nel caso di specie, l’ordinanza contiene una precisa indicazione degli abusi, già oggetto dell’accertamento di conformità tacitamente denegato.
La motivazione è quindi sostanzialmente vincolata non avendo il Comune alcun potere di non disporre la demolizione di opere abusive implicanti aumento di volumetria di consistenti dimensioni.
Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare dopo l’Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9), l’ordine di demolizione deve considerarsi un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un’ampia motivazione.
Questo consente di rigettare anche il quinto motivo di ricorso (peraltro alquanto generico e come tale ai limiti della inammissibilità).
8.3. Infine, quanto alla pretesa violazione dell’art. 34 comma 2 TUED, si ribadisce quanto chiarito in sede cautelare, ossia che l’asserita impossibilità di procedere alla demolizione delle opere oggetto del provvedimento senza danni per l’intero fabbricato, non è questione di competenza dell’Amministrazione al momento dell’ordine di demolizione ma va riservata alla fase esecutiva, come da costante e uniforme giurisprudenza anche di questo TAR (T.A.R. Napoli, sez. III, 02/03/2022, n.1411).
9. In conclusione, il ricorso va respinto.
Spese in base alla soccombenza.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, II – sentenza 27.08.2025 n. 5978