1. Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2024 e depositato il successivo 23 dicembre 2024, il signor -OMISSIS–OMISSIS- agisce per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS-del 14 ottobre 2024, successivamente conosciuta, con la quale il Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Santa Maria Capua Vetere ha sospeso – fino a conclusione del procedimento giudiziale promosso dalla odierna controinteressata (dott.ssa -OMISSIS-) – l’utilizzazione della graduatoria per l’assunzione di n. 3 istruttori contabili e, quindi, l’assunzione del ricorrente 1° graduato nella procedura di cui alla delibera giuntale -OMISSIS- del 30 gennaio 2024, in uno ai provvedimenti presupposti, e, in particolare la nota n.-OMISSIS- dell’8 agosto 2024 a firma del predetto Dirigente.
2. Espone in fatto:
-che con la delibera n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2024 la Giunta comunale di Santa Maria Capua Vetere ha avviato la procedura di manifestazione d’interesse per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 3 istruttori contabili mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri Enti del Comparto Autonomie Locali, formate a seguito di procedure concorsuali;
-di aver partecipato a tale manifestazione di interesse nella qualità di idoneo nella graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di posti di istruttore contabile presso il Comune di Spoleto;
-che a seguito dell’espletamento della procedura selettiva (richiedente anche un colloquio finalizzato ad accertare il possesso delle competenze tecnico-professionali, dei requisiti attitudinali e di quelli motivazionali), la Commissione esaminatrice ha redatto la graduatoria di merito, che ha visto posizionati al 1° posto la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, al 2° posto l’attuale ricorrente ed al 3° posto il dott. -OMISSIS-;
– che con determinazione n-OMISSIS- del 10 giugno 2024 il competente dirigente del Comune di Santa Maria Capua Vetere, prendendo atto dei verbali della Commissione esaminatrice, ha nominato quali vincitori della procedura con la qualifica di istruttori contabili ex Cat. C (e con riserva di verifica dei requisiti), i candidati -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS- e -OMISSIS- e disposto “di trasmettere il presente atto all’ACER Caserta, al Comune di Spoleto e al Comune di Arienzo per la stipula della relativa convenzione al fine di procedere alla cessione della graduatoria di merito e all’assunzione dei candidati sopra richiamati”.
3. Significa altresì parte ricorrente che l’ACER di Caserta non ha concesso il proprio nulla osta ai fini dell’assunzione della dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre sia per il ricorrente che per il 3° graduato hanno prestato assenso i Comuni di Spoleto e di Arienzo, con la conseguente stipula delle prescritte convenzioni.
4. In ragione di quanto sopra, il Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Santa Maria Capua Vetere, con determinazione n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024, ha disposto l’esclusione dalla graduatoria della candidata -OMISSIS- -OMISSIS- e rideterminato la graduatoria, collocando come primo graduato l’attuale ricorrente, come secondo graduato il dott. -OMISSIS- e come terza graduata la dott.ssa -OMISSIS-
5. Si precisa, quindi, che la controinteressata, dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, ha impugnato tale ultima determinazione innanzi al Tar Napoli (con ricorso n. rg.-OMISSIS-), sicché il Comune intimato a mezzo della gravata determinazione dirigenziale ha ritenuto necessario sospendere la procedura di utilizzo delle graduatorie di istruttore contabile.
6. Nell’ambito dell’anzidetto giudizio l’VIII Sezione del Tar Napoli ha respinto la domanda cautelare sul rilievo che l’impedimento all’assunzione della ricorrente sia da rinvenirsi nella nota del 3 luglio 2024, con cui l’Acer non ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria ai fini di scorrimento, atto nei cui confronti non risultano svolte specifiche censure, e che nessuna utilità appare discendere dall’accoglimento della domanda cautelare avuto riguardo alla denunciata violazione del criterio di priorità di chi si sia collocato in posizione migliore nelle precedenti graduatorie soggette a scorrimento, ciò presupponendo un vizio presupposto di un procedimento di selezione, il cui esito era stato addirittura favorevole, tanto in violazione del principio <<nemo potest venire contra factum proprium>> (ordinanza n. -OMISSIS-).
7. Avverso le determinazioni di sospensione della procedura, sono stati formulati i seguenti motivi:
1.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTIO AMMINISTRATIVI, DEGLI EFFETTI DELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO E DELLE PRONUNCE CAUTELARI DEL G.A., DEGLI ARTT. 1 E 21-QUATER DELLA L. 241/1990, DELL’ART. 55 DEL C.P.A. E DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA’ E PERPLESSITA’, CARENZA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Si deduce l’illegittimità dei provvedimenti oggetto dell’odierno ricorso, in quanto, a seguito dell’emanazione della ordinanza della VIII Sez. del Tar Napoli n. -OMISSIS- il Comune di Santa Maria Capua Vetere avrebbe dovuto disporre l’assunzione dei primi 3 graduati, e, quindi, del ricorrente in quanto 1° in graduatoria.
II. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST. E DEGLI ARTT. 1 E 7 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI E CARENZA ISTRUTTORIA, in quanto la sospensione sostanzialmente sine die della procedura oggetto di causa si porrebbe in contrasto con le diverse decisioni dell’organo giuntale di procedere per l’anno 2024 all’assunzione di tre istruttori contabili a tempo indeterminato e pieno come disposto dalla delibera n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2024.
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST. E DEGLI ARTT. 1 E 7 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI E CARENZA ISTRUTTORIA.
La disposta sospensione sarebbe, infine, illegittima per violazione delle garanzie partecipative in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
8. Parte ricorrente ha altresì formulato istanza di risarcimento del danno patrimoniale rinveniente dal rifiuto illegittimo all’assunzione e dalla conseguente perdita dei relativi emolumenti economici, nonché del danno morale in misura almeno analoga a quella delle mensilità non corrisposte. Su tali somme complessivamente indicate sono stati richiesti gli interessi e la rivalutazione dall’insorgenza del credito fino all’effettivo soddisfo.
9. Si è costituito in resistenza il Comune di Santa Maria Capua Vetere.
10. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2025, su concorde e motivata istanza delle parti, la causa è stata fissata per la trattazione di merito all’udienza pubblica del 6 maggio 2025.
11. Il ricorrente ha depositato memorie di replica e all’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
12. In limine litis, benché non abbia formato oggetto di contestazione da parte della difesa civica, il Collegio ritiene di dover ribadire nella fattispecie la sussistenza della giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo poiché la domanda risarcitoria è connessa alle determinazioni (connotate comunque da spazi di discrezionalità) dell’Amministrazione di attingere alle graduatorie concorsuali di altre P.A, sicché la vicenda in esame esula dalla mera pretesa allo scorrimento della graduatoria di un concorso.
13. Ancora in via preliminare devesi evidenziare che, in assenza del necessario contraddittorio, non può tenersi conto della documentazione depositata dalla difesa dell’Amministrazione comunale dopo il passaggio in decisione della causa.
14. Nel merito le domande azionate sono fondate nei sensi che seguono.
15. Occorre premettere che a seguito della mancata concessione del nulla osta dell’ACER nei confronti della controinteressata, nella procedura selettiva in esame il ricorrente si è classificato primo e che la sospensione dell’assunzione non risultava giustificata dalla pendenza innanzi a questo Tribunale del giudizio n.rg. -OMISSIS- promosso dalla controinteressata avverso gli atti della procedura di utilizzazione di graduatorie di altri enti ai fini dell’assunzione di n. 3 istruttori contabili.
16. Gli atti da quest’ultima impugnati, infatti, al momento dell’adozione della determina comunale n. -OMISSIS-del 14 ottobre 2024, non erano stati sospesi in sede cautelare dall’VIII Sez. del Tar Napoli che con ordinanza n.-OMISSIS- (non oggetto di impugnazione) aveva, invero, respinto la relativa istanza cautelare.
-OMISSIS-. L’anzidetto ricorso, peraltro, è stato definitivamente respinto, nelle more della definizione del presente giudizio, con la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-.
18. Né tampoco è corretta la tesi difensiva dell’Amministrazione secondo cui la sospensione sarebbe stata necessitata dalla circostanza che nella sede cautelare il Tar Napoli non si era espresso sulla legittimità dell’intera procedura.
19. Sul punto, invero, il Tribunale aveva precisato l’insussistenza dell’interesse della dott.ssa -OMISSIS- a contestare una procedura nella quale, in origine, risultava prima classificata, stigmatizzando piuttosto la lesività del diniego di nulla osta dell’Acer (non censurato dalla -OMISSIS-) che aveva sostanzialmente obbligato il Comune di Santa Maria Capua Vetere alla modifica degli esiti della procedura attivata.
20. Sotto altro aspetto, i procedimenti attivati dall’ANAC e dal Dipartimento della Funzione pubblica (ex art. 60 co. 6 del d.lgs n. 165 del 2001) citati dalla difesa civica, finalizzati ad accertare la corretta utilizzazione delle graduatorie, come correttamente dedotto da parte ricorrente, non sono stati posti alla base della gravata determina di sospensione, sicché non ne è consentita, secondo i principi generali, l’integrazione postuma della motivazione.
21. Alla luce di quanto sopra considerato, non sussistendo valide ragioni per la sospensione delle procedure di reclutamento oggetto di causa, si appalesano illegittimi i provvedimenti impugnati, con conseguente sussistenza del pregiudizio lamentato dal ricorrente per omessa assunzione.
22. Sussiste altresì la condotta colposa dell’Amministrazione in ragione del contenuto del decisum cautelare (ordinanza n. -OMISSIS-), tenuto peraltro conto che neppure a seguito dell’archiviazione del procedimento ANAC (disposta sul finire del 2024, avendo l’Autorità ritenuto insussistenti i presupposti per attivare un procedimento di vigilanza), il Comune resistente ha provveduto all’assunzione del ricorrente.
23. Ciò premesso, in base a consolidato arresto giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 1223 c.c, il pregiudizio subito in caso di omessa o ritardata assunzione all’esito di una procedura selettiva non è individuabile nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma negli effetti dannosi dell’operato dell’amministrazione, atteso che l’obbligo di retribuzione della prestazione lavorativa sorge con la costituzione del rapporto di impiego e l’effettivo svolgimento della prestazione (ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 16 maggio 2025, n.4248; Cons. Stato, II, 14 ottobre 2021, n. 6915).
24.Principiando da tali coordinate ermeneutiche, nel caso in esame il danno da mancato guadagno ha, quindi, come base di calcolo l’ammontare dell’intero trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui il ricorrente avrebbe dovuto, in assenza di sospensione del procedimento, essere assunto in servizio e la data nella quale l’Amministrazione si è attivata per procedere all’effettiva assunzione del ricorrente.
25. Tale importo deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento, da quantificare equitativamente, ex art. 1226 c.c., in considerazione del fatto che il ricorrente ha comunque potuto impiegare le proprie energie lavorative in altre occasioni, anche solo potenziali, di guadagno ed ha potuto risparmiare, nel contempo, le energie fisico-psichiche che il lavoro, che gli è stato illegittimamente negato, avrebbe comunque implicato.
26. Tale percentuale di abbattimento va individuata nel 50% della somma derivante dal calcolo del trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto in servizio e quella prevista dall’Amministrazione per l’effettiva costituzione del rapporto (in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8042 del 2 dicembre 2021).
27. La suddetta somma è soggetta a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, secondo i criteri costantemente applicati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 2016 n. 19987).
28. Non è invece ristorabile, in quanto non provato, il danno morale dedotto, peraltro genericamente, in ricorso.
29. Alla luce di quanto sopra il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
30. Per l’effetto, il Comune di Santa Maria Capua Vetere va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle somme risultanti dall’applicazione dei criteri di cui ai par. 23, 24, 25, 26 e 27 della presente decisione.
31. Ai fini della quantificazione del suddetto risarcimento, il Collegio ritiene ai sensi dell’articolo 34, comma 4 c.p.a., di dover assegnare al resistente Comune il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione di amministrativa della presente sentenza, per proporre al ricorrente l’offerta risarcitoria formulata alla luce dei criteri di cui sopra.
32. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, IX – sentenza 25.08.2025 n. 5963