CONSIDERATO che con ricorso, notificato il 28 luglio 2024 e depositato in data 31 luglio 2024, l’impresa Zaccariello Vincenzo e l’avv. Mario Caliendo, in qualità di avvocato antistatario, hanno adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato all’Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Caserta di dare esecuzione alla sentenza n. 1205/2024, resa in data 21 marzo 2024 e pubblicata in pari data nel procedimento RG n. 7311/2014, Repert. n. 1038/2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, ha rispettivamente condannato il suddetto Istituto ai seguenti pagamenti in loro favore “2. Condanna lo I.A.C.P. di Caserta al pagamento della somma di € 18.546,71, di cui € 11.700,22 relativi al I SAL ed € 6846,49 relativi al II SAL, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
3. Condanna lo I.A.C.P. di Caserta a rifondere in favore della Zaccarelli Vincenzo le spese del presente giudizio che liquida in € 237,00 per spese vive, € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore Mario Caliendo per averne fatto anticipo.
4.Pone definitivamente a carico dello I.A.C.P. di Caserta, in persona del l.r.p.t., le spese di Ctu.” (così la sentenza n. 1205/2024);
CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, ed hanno inoltre richiesto, ai sensi della lettera e) dell’art. 114 c.p.a., di fissare la somma di denaro dovuta dall’amministrazione intimata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
CONSIDERATO che lo I.A.C.P. di Caserta, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO che gli interessati assumono rimasta ineseguita la decisione, malgrado lo I.A.C.P. della Provincia di Caserta avesse ricevuto notifica della pronuncia in forma esecutiva;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 1046 del 10 febbraio 2025 questa Sezione, “CONSIDERATO che all’esito della camera di consiglio il Collegio ha rilevato la seguente questione incidente sull’ammissibilità del presente giudizio: parte ricorrente non risulta aver depositato la prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata;
CONSIDERATO che:
– l’art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a. consente la proposizione dell’azione di ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato e il successivo art. 114, comma 2, stabilisce che “unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato”;
– che, per costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice per la cui ottemperanza agisce, in quanto il termine “eventuale” – utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a. – si riferisce ai provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non passati in giudicato, sì che una simile prova deve essere fornita unitamente al ricorso e, come tale, costituisce condizione di ammissibilità del ricorso stesso (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 18 gennaio 2023, n. 417, 25 ottobre 2022, n. 6579 e Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4955; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 25 novembre 2016 n. 2231);
RITENUTO che, alla stregua di quanto sopra esposto, parte ricorrente non ha fornito prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in relazione alla quale ha esercitato l’azione di ottemperanza (come invece richiesto dagli artt. 112 e 114 c.p.a.);
RITENUTO che parte ricorrente possa provvedere a depositare memorie sul punto, eventualmente anche integrando la documentazione in atti, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza a cura della Segreteria, dandosi all’uopo avviso, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della possibile inammissibiltà del ricorso, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza;”,
ha assegnato a parte ricorrente il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza a cura della Segreteria per provvedere all’incombente di cui in motivazione ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 22 maggio 2025;
CONSIDERATO che parte ricorrente, in esecuzione della suddetta ordinanza, in data 2 aprile 2025 ha depositato il certificato del 26 marzo 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, di passaggio in giudicato della sentenza azionata;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 22 maggio 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario – e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
RITENUTO inoltre, in riferimento alla domanda proposta dall’avvocato antistatario, di condividere l’orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale e della Sezione, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene il giudizio di ottemperanza ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. ex multis, TAR Napoli, Sez. III, 28 giugno 2021, n. 4442, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).
RITENUTO:
– che, pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, va ordinato all’Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Caserta di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, n. 1205/2024, resa in data 21 marzo 2024 e pubblicata in pari data nel procedimento RG n. 7311/2014, Repert. n. 1038/2024, provvedendo al pagamento in loro favore della somma rispettivamente dovuta, nella misura ivi stabilita e sopra richiamata, ove tale somma non sia stata comunque, nelle more, erogata o percepita, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia; quanto al rimborso delle spese della CTU, pure richiesto da parte ricorrente, si precisa che esso spetta previa prova dell’avvenuto pagamento (ricevuta/fattura);
– che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Caserta, che darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
– che il compenso del Commissario ad acta per l’eventuale espletamento della funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo (il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione da fornirsi all’Amministrazione debitrice);
RITENUTO che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo del giudicato da parte dell’Amministrazione resistente oppure, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
RITENUTO di dover specificare che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:
– in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. III 30 gennaio 2023, n. 678 e Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328);
RITENUTO che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico dello I.A.C.P. della Provincia di Caserta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nell’importo liquidato nel dispositivo.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, III – sentenza 22.08.2025 n. 5956