Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Bando e lettera di invito, impugnazione in sede giudiziaria per la sottostima del costo della manodopera previsto e conseguente impossibilità di formulare un’offerta economica sostenibile

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Bando e lettera di invito, impugnazione in sede giudiziaria per la sottostima del costo della manodopera previsto e conseguente impossibilità di formulare un’offerta economica sostenibile

1. Con il ricorso in epigrafe il Consorzio ricorrente, attuale gestore del servizio di logistica presso i magazzini farmaceutici ed economali dell’A.O.R.N. “Azienda Ospedaliera dei Colli” Monaldi – Cotugno – CTO, ha impugnato il bando, il disciplinare e il capitolato speciale di appalto e relativi allegati con riguardo al lotto n. 1, CIG B71AB47D5E “Servizio di logistica presso i magazzini farmaceutici ed economali dell’Azienda Ospedaliera dei Colli”.

Espone in fatto che:

– l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di logistica presso i magazzini farmaceutici ed economali e di facchinaggio e movimentazione rifiuti ingombranti per la durata di 36 mesi, suddivisa in 2 lotti, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di valore complessivo pari a € 6.304.381,14, IVA esclusa;

– quanto al lotto 1, di interesse della ricorrente e afferente il servizio di logistica presso i magazzini farmaceutici ed economali, l’importo complessivo a base d’asta è stabilito in € 3.802.190,57 oltre oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, per la durata triennale del servizio;

– il costo della manodopera pari ad € 3.151.418,00 è stato stimato dall’Amministrazione prendendo in considerazione un totale di 162.864 ore effettivamente lavorate e, quale parametro retributivo, il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara quale CCNL applicabile.

Secondo la ricorrente, tuttavia, il costo per la manodopera previsto per il Lotto 1 sarebbe stato gravemente sottostimato dalla stazione appaltante, con conseguente impossibilità di formulare un’offerta economica sostenibile, in quanto gli importi appostati per coprire il costo della manodopera sarebbero del tutto insufficienti.

Avverso gli atti impugnati, dunque, ha articolato i seguenti motivi di diritto:

I. In via preliminare circa l’ammissibilità della presente impugnativa

La parte ricorrente qualifica come immediatamente escludente la previsione del costo della manodopera così come individuato nei documenti di gara e ciò legittimerebbe la proposizione del ricorso avverso il bando di gara medesimo.

II. Illegittimità dell’art. 2 del CDS appalto e dell’art. 3 del disciplinare di gara – costo della manodopera sottostimato – violazione del principio di buon andamento della p.a. art. 97 Cost – difetto assoluto di istruttoria – travisamento

L’amministrazione avrebbe del tutto sottostimato il costo della manodopera ( prendendo a riferimento quale profilo di inquadramento inferiore il livello 6 ), tenuto anche conto del fatto che il personale attualmente impiegato risulterebbe inquadrato – nel vigente CCNL Multiservizi – con profili afferenti alla categoria degli operai specializzati e, pertanto, una trasposizione coerente di tali profili comporterebbe necessariamente l’attribuzione di inquadramenti non inferiori al livello 5 per le attività operative di magazzino, al livello 4 per le mansioni tecnico-specialistiche, e al livello 3 per le attività esecutive di natura tecnico – amministrativa, nonché al livello G1 per il personale autista in possesso della patente B, con la conseguenza che il costo medio orario di ciascuna delle suddette categorie sarebbe sensibilmente superiore a quello stimato dalla stazione appaltante in € 19,34.

L’affidamento, dunque, non sarebbe sostenibile alle condizioni economiche previste dal bando.

2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memorie del 19.07.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso. Ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato.

3. Alla camera di consiglio del 22 luglio 2025, il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta cautelare, verificata l’integrità del contraddittorio, ha ritenuto di decidere nel merito la causa, dandone comunicazione alle parti, come da verbale.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. La ricorrente impugna il bando in discorso sul presupposto che la disposizione indicante il costo della manodopera sia una previsione escludente, che impedisce, stante la sua incongruità, alla ricorrente medesima di presentare un’offerta che sia economicamente sostenibile.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

4.2. Per pacifica giurisprudenza “le clausole del bando di gara vanno tempestivamente impugnate allorché, contenendo clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione, si configurino come escludenti, quindi idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale, nella situazione soggettiva dell’interessato, dal momento che la loro asserita lesività non si manifesta e non opera per la prima volta con l’esclusione o la mancata aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale i requisiti di partecipazione sono stati assunti come regole per l’amministrazione; tali sono tipicamente quelle legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 gennaio 2003, n. 1 e, da ultimo, id., Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4).[…] Le c.d. clausole immediatamente escludenti sono state quindi individuate (da ultimo Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4) nelle: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 7 novembre 2012 n. 5671); b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Adunanza plenaria n. 3 del 2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003 n. 980); d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, V, 21 novembre 2011 n. 6135; III, 23 gennaio 2015 n. 293); e) clausole impositive di obblighi contra ius (Cons. Stato, II, 19 febbraio 2003 n. 2222); f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate; g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2011, n. 5421).” ( T.A.R. Salerno, sez. I, 08.11.2024, n.2127 ).

Il carattere escludente di tali clausole è stato rinvenuto nella loro attitudine ad impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un’offerta corretta, ossia – in ultima analisi – di presentare la domanda di partecipazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736)

Nel caso di specie, tuttavia, non si rileva tale oggettiva attitudine: da un lato, infatti, tale carattere viene smentito dalla circostanza fattuale che otto operatori economici hanno partecipato alla procedura, dall’altro che anche il consorzio ricorrente ha formulato la sua offerta attraverso la Goser Società Cooperativa individuata, dal Consorzio medesimo, quale esecutore del servizio.

Escluso, dunque, che la previsione impugnata abbia carattere impeditivo alla partecipazione, si rispande la regola generale che vede l’onere di impugnazione di una clausola del bando unitamente all’atto concretamente lesivo della posizione del ricorrente (nel caso di specie, un’eventuale esclusione della ricorrente dalla gara).

5. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, IX – sentenza 22.08.2025 n. 5957 

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