DSP – Democrazia Sovrana Popolare e il Signor Ubert Ciacci, nella qualità di candidato presidente nella lista DSP per le elezioni regionali Toscana 2025 hanno impugnato l’atto in epigrafe specificato col quale il Presidente della giunta regionale Toscana ha indetto le elezioni regionali per il 12 e 13 ottobre 2025.
I ricorrenti deducono tre censure di illegittimità, anche costituzionale, rappresentando in estrema sintesi che il decreto di indizione pubblicato in data 13.08.2025, di fatto impedirebbe loro – come ad altre eventuali forze politiche emergenti attualmente prive di rappresentanza consiliare – di poter partecipare alle elezioni regionali, principalmente perche l’elevatissimo numero di sottoscrizioni richieste dalla legge dovrebbero essere raccolte in un arco temporale di soli 30 giorni, in violazione degli artt. 1, secondo comma; 3; 48, secondo comma; 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1952.
Si sono costituiti il Ministero dell’interno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l’estromissione dal giudizio, nonché la Regione Toscana, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Tanto premesso, il Collegio rileva in via preliminare, che il Ministero dell’Interno, evocato in giudizio, risulta essere carente di legittimazione passiva non essendo coinvolto in questa fase del procedimento elettorale e pertanto va estromesso dal giudizio.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento impugnato (decreto di indizione delle elezioni regionali) non ha carattere immediatamente lesivo essendo la mancata raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste, e la conseguente esclusione, eventi allo stato futuri ed eventuali.
Nel merito il ricorso è altresì infondato.
I ricorrenti affermano che il lasso temporale intercorrente fra la data fissata dal decreto impugnato per lo svolgimento delle elezioni regionali e il termine di trenta giorni prima delle stesse previsto dall’art. 3 della L.R.T. 74/2004 per la presentazione delle liste dei candidati sarebbe talmente breve da non consentire di fatto al partito Democrazia Sovrana e Popolare di raccogliere l’elevato numero di sottoscrizioni necessarie a supporto delle candidature e violerebbe inoltre l’art. 14 della L. 53 del 1990.
Al riguardo occorre tuttavia osservare che la raccolta delle sottoscrizioni finalizzate alla presentazione delle liste non presuppone la previa pubblicazione del decreto presidenziale di indizione delle elezioni ben potendo avvenire anche prima della sua adozione.
L’art. 14 della L. 53 del 1990 non prevede, inoltre, che fra la data del decreto di indizione delle elezioni e il deposito delle liste debbano intercorrere 180 giorni limitandosi la norma a fissare la durata legale dell’adesione prestata dai cittadini alla lista di candidati che una determinata formazione politica intende presentare.
Non risulta, infine, fondata la affermazione secondo cui la raccolta delle firme sarebbe de facto impedita prima della adozione del decreto presidenziale di indizione perché la modulistica a tal fine utilizzabile presupporrebbe la esatta indicazione della data di svolgimento della competizione elettorale, atteso che il comma 4 dell’art. 11 della L.R.T. 51/2014 non prevede che i moduli (peraltro sempre disponibili da parte degli interessati) debbano indicare la data esatta delle elezioni.
Le eccezioni di incostituzionalità formulate con il secondo motivo di ricorso sono incompatibili con la natura super accelerata del rito elettorale di cui all’art. 129 c.p.a. e comunque sono manifestamente infondate atteso che il sistema legislativo regionale per le anzidette ragioni non impedisce alle formazioni politiche che intendono partecipare alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio regionale di predisporre l’organizzazione necessaria alla raccolta delle firme con congruo anticipo rispetto alla fissazione della data di svolgimento della stessa.
Le spese nei confronti della Regione Toscana seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo anche ai sensi dell’art. 26 comma 1 cpa.
Le spese devono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Interno.
Nulla per le spese con riguardo al Partito democratico.
TAR TOSCANA, III – sentenza 20.08.2025 n. 1463