Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A) Con la sentenza n. 113, del 29.4.2015, depositata il 18 giugno 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di taratura e funzionalità”.
B) Tale conclusione è stata affermata sulla scorta dell’orientamento già seguito con l’ordinanza n.30, depositata il (omissis), con la quale la Corte Costituzionale, pur dichiarando la questione manifestamente infondata, osservava: “che il Giudice di pace di Rieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della (omissis) – dell’art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n..285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall’art.4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n.151 (Modifiche ed integrazioni al codice della), con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.214; che la dedotta violazione dell’art.24 della (omissis) è argomentata in base all’assunto che le disposizioni impugnate renderebbero “particolarmente difficoltoso l’accertamento probatorio” della fondatezza della proposta opposizione, atteso che ciascuna delle due norme ricollega “l’esenzione dall’obbligo di contestazione immediata” ad una circostanza (l’uso delle apparecchiature elettroniche) che rende l’accertamento effettuato dalla pubblica amministrazione “difficilmente contestabile in giudizio”; che, in particolare, la lesione del diritto di difesa nascerebbe dal fatto che, nella specie, risulterebbe disattesa la (omissis) ragion d’essere dell’efficacia probatoria privilegiata riconosciuta dalla legge al verbale di accertamento dell’infrazione stradale, e cioè il fatto che “nel sub-procedimento di formazione del verbale di accertamento è previsto, come normale, l’obbligo di contestazione immediata”; che, pertanto, il giudice a quo non contesta ex se l’efficacia probatoria fino a querela di falso, che ai sensi dell’art.2700 del codice civile assiste il verbale suddetto, censura, questa, la quale sarebbe comunque manifestamente infondata, in quanto il parametro di cui all’art. 24 della (omissis) “non può dirsi vulnerato dal valore probatorio privilegiato che, nella sede processuale, assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l’infrazione, trovando ciò fondamento nella tutela dell’interesse, costituzionalmente garantito, al buon andamento della pubblica amministrazione, senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell’interessato” (così, da ultimo, ordinanza, 218 del 2005, ma analogamente già sentenza n.255 del 1994 e ordinanza n.504 del 1987); che il rimettente sembra stabilire, invece, una correlazione necessaria tra tale efficacia “privilegiata” e la possibilità, per l’autore dell’infrazione stradale, di far raccogliere, nell’immediatezza del fatto, proprie osservazioni o rilievi in merito alla contestazione elevata a suo carico, di talché in difetto della seconda verrebbe meno la ragion d’essere della prima; che in proposito, però, deve sottolinearsi come questa Corte, oltre ad aver affermato in termini generali che “l’omissione della contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa” (sentenza n.27 del 2005, ordinanza n.150 del 2006) ha pure precisato che, in occasione della redazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo, “la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell’amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l’atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l’irrogazione della sanzione” (ordinanza n.160 del 2002)”.
C) Pertanto, ora in base alla riportata sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale la mancata allegazione nel verbale di accertamento del soggetto e della data delle verifiche di taratura e di funzionalità rendo illegittimo l’accertamento per violazione del citato art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, come ora risultante dalla citata sentenza della Corte costituzionale.
Infatti, dalla motivazione della citata sentenza n. 113/2015 della Corte Cost. risulta che le pubbliche amministrazioni come la resistente debbono sottoporre a verifiche periodiche di taratura e funzionalità le apparecchiature per evitare che “i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possano pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione delle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e taratura”. In conseguenza, dalla citata sentenza discende che le verifiche di taratura possano avere periodicità annuale, ma quelle di funzionalità debbano essere almeno trimestrali ed effettuate da soggetti, che pur rientranti nell’ampia definizione di (omissis) amministrazione, siano comunque appartenenti ad una amministrazione diversa da quella resistente e dotati di una specifica competenza per i controlli.
Inoltre, dalla motivazione citata deriva anche l’infondatezza del rilevo dell’Ente opposto secondo cui l’apparecchiatura utilizzata sarebbe stata sottoposta a controllo preventivo di funzionamento da parte degli agenti verbalizzanti. Infatti, in base alla citata sentenza n. 113/2015 occorre distinguere tra controllo di funzionamento dell’apparecchiatura, come quello effettuato nella specie, che è irrilevante, in quanto consiste nel mero accertamento che l’apparecchiatura funzioni, cioè si accenda, registri la velocità e così via. Al contrario, ciò che è necessario secondo la Corte costituzionale e che manca nella specie è il controllo o verifica di corretta funzionalità dell’apparecchiatura, cioè l’accertamento che lo strumento non solo funzioni, ma funzioni bene, cioè, come dice la Corte costituzionale, sia preciso nella misurazione e non registri la velocità in modo errato.
In tal senso deve condividersi il convincente orientamento espresso anche, sul punto, dal Tribunale di (omissis) con la sentenza n. 346/2025
È vero che l’art. 142, comma 6, nella formulazione più recente ed attualmente vigente, stabilisce che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate …”. Tuttavia, questo (omissis) è tenuto ad interpretare tale disposizione in conformità alla (omissis) ed al suo art. 24, ma soprattutto in conformità alla interpretazione vincolante che la Corte costituzionale ha dato a tali disposizioni con le pronunce sopracitate.
In conseguenza, anzitutto, è lo stesso legislatore che esclude alle risultanze delle apparecchiature elettroniche natura di prova vincolata, definendole “fonti di prova” e non prova privilegiata, ma soprattutto lasciano al (omissis) il necessario loro prudente e libero apprezzamento. Con l’ulteriore conseguenza, che essendo le apparecchiature elettroniche, come tutti gli strumenti meccanici, elettrici ed elettronici, intrisecamente fallibili, secondo l’unanime dottrina scientifica, tant’è che il legislatore, prendendo atto di ciò, ha stabilito una percentuale di riduzione della velocità risultante dall’apparecchiatura, individuando un errore minimo dello strumento elettronico nel 5%, ma essendo tale previsione semplicemente l’ammissione della fallibilità di tale strumenti, il (omissis) deve necessariamente avere ulteriori elementi probatori per ritenere raggiunta la prova della violazione. E tale conclusione è ulteriormente rafforzata dalla gravità della sanzione che l’ordinamento prevede alla violazione dei limiti di velocità, come la sospensione della patente di guida, che inibendo al cittadino l’uso di uno strumento, che per l’organizzazione sociale che si è determinata, è diventato essenziale alla libertà di circolazione comporta una lesione di un diritto costituzionale correlata al mero uso di un macchinario. Tale conclusione che prefigura scenari aberranti in quanto i diritti costituzionali dei cittadini possono essere lesi da meri strumenti meccanici o elettronici, induce ad affermare che in assenza di personale di polizia locale o nazionale che sovraintende all’uso di tali macchinari, non può ritenersi raggiunta la prova dell’illecito contestato.
Ed in tal senso, la Corte Suprema di Cassazione ha definitivamente escluso che l’apparecchiatura approvata, ma non omologata con le modalità sopra riportate, esclude addirittura la legittimità dell’accertamento, a prescindere dalla prova o meno della violazione (Cass., ORD., del 14.5.2025, n. 1332).
Nella specie, pertanto, in presenza di specifiche contestazioni del ricorrente sulla funzionalità dell’apparecchiatura elettronica, deve ritenersi non sufficiente la prova dell’illecito, con conseguente annullamento dell’atto opposto ex art. 23, 12° comma, l. n.689/1981.
La novità della controversia giustifica la compensazione delle spese.
Giudice di Pace, sent., 27.06.2025, n. 689