Processo – Giurisdizione – Competenza –Giudizio di ottemperanza per l’attuazione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad essi equiparati del G.O., ammissibilità del cumulo di ricorsi

Processo – Giurisdizione – Competenza –Giudizio di ottemperanza per l’attuazione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad essi equiparati del G.O., ammissibilità del cumulo di ricorsi

Con l’odierno ricorso i sigg.ri Giardina Ilenia, Lauria Liliana, Parla Donatella, Pavia Anna, Capobianco Osvaldo, Catalano Valentina hanno chiesto ottemperarsi alle sentenze in epigrafe individuate, emesse dai Tribunali di Agrigento e Palermo, con cui è stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di una somma a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015 per gli anni di insegnamento svolti alle dipendenze del predetto Ministero da parte degli odierni ricorrenti.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente specificando che, con riferimento alle spese di lite individuate nelle sentenze elencate, è stato disposto il pagamento nei confronti dei difensori antistatari.

Alla camera di consiglio del 18 luglio 2025, il Presidente ha dato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile inammissibilità del ricorso stante la natura cumulativa dello stesso. Al riguardo, l’Amministrazione resistente presente nulla ha dedotto.

Al termine della camera di consiglio la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è inammissibile in quanto cumulativo in assenza di una connessione giustificativa.

Sul punto, infatti, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale per cui “nel caso dell’azione di ottemperanza proposta per l’attuazione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad essi equiparati del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., vertendosi in materia di diritti soggettivi, è da ritenersi consentito il cumulo di ricorsi, purché soggettivamente connessi, cioè purché rivolti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione intimata…i limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi nel processo amministrativo che riguardano il giudizio impugnatorio non si applicano all’azione di ottemperanza per l’attuazione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, potendo questa essere proposta in un unico giudizio, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando attinente a pretese creditorie azionate da un unico soggetto creditore nei confronti della medesima amministrazione debitrice, anche se fondate su diversi titoli giudiziali” (Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2023, n. 9584).

Nel caso di specie diversi sono i ricorrenti che agiscono nei riguardi del medesimo Ministero sulla base di titoli esecutivi diversi, sebbene attinenti alla medesima materia carta del docente; elemento che questo Collegio ritiene non sufficiente a giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 21.08.2025 n. 1991 

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