*Concessione e autorizzazione – Intrattenimenti danzanti, obbligo di impiego di venticinque addetti alla sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo e carenza delle ragioni idonee a giustificare tale elevato numero

*Concessione e autorizzazione – Intrattenimenti danzanti, obbligo di impiego di venticinque addetti alla sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo e carenza delle ragioni idonee a giustificare tale elevato numero

1. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione.

1.1. In ordine all’eccezione di tardività del ricorso in relazione al primo provvedimento impugnato, ossia la nota della Questura di Trapani del -OMISSIS-, notificato il 6 giugno 2024, con cui veniva prescritto alla società in epigrafe che gestisce la discoteca -OMISSIS- sita a -OMISSIS–OMISSIS- l’impiego di venticinque addetti alla sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo regolarmente iscritti all’Albo Prefettizio, l’impugnazione deve ritenersi tempestiva essendo avvenuta entro i 60 giorni dalla notifica della nota citata ai sensi dell’art. 29 c.p.a. (notifica ricorso del 5 settembre 2024 e deposito del 4 ottobre 2024).

1.2. Nemmeno può essere accolta l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse al gravame in relazione ai provvedimenti di sospensione della licenza, prima per giorni 15 (del 17 agosto 2024) e poi per giorni 7 (del 20 agosto 2024), avendo parte ricorrente manifestato il proprio interesse ad agire attraverso la tutela risarcitoria in caso di annullamento degli atti gravati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

2. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere in parte accolto ed in parte respinto per quanto si dirà.

3. In primo luogo deve essere confermata la statuizione cautelare per quanto riguarda il provvedimento della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza – Ufficio Licenze della Questura di Trapani del -OMISSIS-, con cui veniva prescritto alla ricorrente l’impiego di venticinque addetti alla sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo regolarmente iscritti all’Albo Prefettizio.

Infatti, il provvedimento in parola risulta sfornito di un’adeguata motivazione atta a sostenere la misura imposta (25 addetti alla sicurezza a fronte di un numero di avventori non superiore a 2000 per ogni serata). La Sezione ha avuto modo di affrontare già la questione nella sentenza n. -OMISSIS- del 26 luglio 2024, peraltro richiamata nel provvedimento del 15 marzo 2025 emesso dopo l’ordinanza di remand n. -OMISSIS-/25, nella quale ha chiarito che l’amministrazione, nell’esercizio della sua lata discrezionalità, può imporre l’utilizzo di un numero anche elevato di addetti alla sicurezza chiarendo però le ragioni di siffatta decisione, che va ad impattare notevolmente sui costi di gestione dell’attività privata. Nel caso di specie, l’amministrazione nei suoi atti non fa neppure richiamo a referenti normativi dettati per situazioni similari, tali da rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito nella decisione.

Deve quindi essere accolto in parte qua il ricorso con annullamento del provvedimento citato.

4. Per analoghe ragioni risulta altresì fondata anche la censura con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento della Questura di Trapani del -OMISSIS- con cui viene prescritto alla ricorrente di comunicare all’amministrazione gli eventi programmati con un preavviso di tre giorni.

Il Collegio osserva che l’atto gravato non fa menzione alcuna né della norma di legge sulla cui scorta l’amministrazione agisce, né della motivazione per la quale s’impone l’adozione di una misura comunque capace di limitare la libera iniziativa economica privata.

Pertanto, l’assenza di un idoneo percorso logico-giuridico capace di chiarire le ragioni di siffatta prescrizione la rende ex se illegittima per violazione degli art. 3 della L. 241/1990.

Peraltro, come evidenziato dalla ricorrente, considerando proprio la natura della licenza di P.S. rilasciata all’amministratore della discoteca -OMISSIS- a carattere permanente, cioè non necessitante di alcun adempimento preliminare alle serate, la prescrizione di un preavviso di tre giorni avrebbe dovuto essere sorretta da una adeguata motivazione capace di esplicitare le ragioni del cambio d’indirizzo voluto dalla Questura di Trapani sul punto.

Va quindi annullata la nota citata con contestuale accoglimento del gravame anche in questa parte.

5. Per il resto il ricorso deve essere respinto in ragione di quanto segue.

5.1. In primo luogo e con riguardo a tutte le censure in cui viene lamentata la mancata comunicazione di avvio del procedimento, si osserva che l’art. 7 della L. 241/1990 prevede l’obbligo della comunicazione esclusivamente: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”.

Ciò posto, i provvedimenti come quelli impugnati, emessi ai sensi dell’art. 100 TULPS, hanno natura intrinsecamente urgente per cui la comunicazione di avvio del procedimento può essere legittimamente omessa allorquando le situazioni al vaglio del Questore presentino i contorni di un concreto pericolo di compromissione per l’ordine e sicurezza pubblica: “L’avvio del procedimento può essere evitato in caso di situazioni di urgenza e l’esercizio del potere previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S. integra ex se tale circostanza con elisione della necessità dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990” (T.A.R. Trento, sez. I, 08/05/2020, n.60).

La censura va quindi disattesa.

5.2. Per quanto riguarda il decreto del 19 agosto 2024 di sospensione della licenza per sette giorni, si richiama l’art. 100 T.U.L.P.S. il quale prevede che “oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata”.

Ciò posto, in entrambi i provvedimenti di sospensione impugnati sono stati adeguatamente indicati i motivi che hanno reso necessaria la sospensione, derivanti da una pluralità di eventi costituenti pericolo per la sicurezza pubblica, accertati e segnalati dai Militari della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-(cfr. “- In data 30.6.2024 alle ore 4.30 personale della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri -OMISSIS-, su richiesta di personale dei Vigili del Fuoco di Trapani, interveniva in prossimità della summenzionata discoteca, precisamente nella via -OMISSIS-a seguito dell’incendio di un ciclomotore di proprietà di -OMISSIS- che danneggiava parzialmente anche un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze di proprietà di -OMISSIS-Entrambi i proprietari riferivano di essersi precedentemente recati presso la discoteca, ove avevano trascorso la notte. Poiché il personale dei Vigili del Fuoco ivi intervenuto rilevava che “si può escludere l’origine elettromeccanica e pertanto non sì esclude l’origine dolosa”, veniva instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani il proc.pen. n. -OMISSIS- R.G.N.R.; – In data 14.7.2024 alle ore 4.35 circa personale della Stazione dei Carabinieri -OMISSIS-unitamente a personale della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri -OMISSIS-, su segnalazione di privato cittadino, si recava presso il parcheggio della discoteca, dove era stata segnalata una lite in atto tra alcuni giovani, non riscontrando tuttavia la presenza di alcun soggetto; – In data 22.7.2024 alle ore 2.50 personale della Stazione dei Carabinieri -OMISSIS-transitando in prossimità della discoteca, su richiesta di privato cittadino, forniva ausilio a -OMISSIS-minori rispettivamente di anni 15 e 16, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che avevano trascorso la serata presso la discoteca. Pertanto, i due minori venivano accompagnati presso la locale Guardia Medica e successivamente affidati ai genitori di -OMISSIS-Pertanto, veniva instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Palermo il proc.pen. n. -OMISSIS-Reg.; – In data 20.7.2024 si presentava presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-un cittadino, il quale presentava querela nei confronti di ignoti poiché il figlio minore di anni 16, trovandosi all’interno della discoteca durante la notte del precedente giorno 14, cadeva accidentalmente al centro della sala da ballo principale e, a causa di una bottiglia in vetro (presumibilmente di gin) che si trovava a terra in frantumi, rimaneva ferito gravemente ad un ginocchio. Il predetto minore, trasportato in codice rosso presso l’ospedale -OMISSIS- veniva successivamente dimesso con diagnosi di “trauma contusivo gamba dx con ferite multiple e perdita di sostanza” e prognosi di giorni 15, ferite che richiedevano la sutura con 28 punti. Pertanto, in data 9.8 u.s. il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani la comunicazione di notizia di reato prot. n. -OMISSIS-”).

Quindi, le ragioni addotte dall’amministrazione a supporto della sospensione del locale per sette giorni risultano non prive di fondamento e comunque non censurabili in questa sede in considerazione degli eventi comunque accaduti all’interno e all’esterno della discoteca tra giugno e luglio del 2024.

Deve osservarsi in proposito che, in considerazione del verificarsi di eventi costituenti pericolo per la sicurezza dei cittadini, il Questore può ben disporre la sospensione dell’attività, misura che appare anche proporzionata tenuto conto anche della reiterazione, anche negli anni delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica (risultano adottati anche due provvedimenti di sospensione del 5 settembre 2012 e del 7 ottobre 2015).

Deve comunque ribadirsi che il potere dell’autorità di polizia nell’applicazione della sospensione ex art.100 del TULPS è ampiamente discrezionale ed ha natura preventiva e cautelare a garanzia di interessi pubblici primari, quali la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, per cui tale sospensione è adottata legittimamente in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio, il locale costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Peraltro, come evidenziato dalla Difesa erariale, l’iniziale periodo di sospensione di quindici giorni è stato ridotto a sette giorni, a seguito di istanza in autotutela della ricorrente, con provvedimento successivo di rettifica.

Deve quindi essere respinto nel suo complesso il motivo con cui parte ricorrente chiede l’annullamento dei due provvedimenti di sospensione dell’attività emessi ad agosto 2024.

5.3. In ultimo, va respinta in parte la censura con cui la ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento del 21 agosto 2024 con cui sono stati prescritti quattro adempimenti cui l’attività doveva adeguarsi che di seguito si riportano:

“a) deve essere immediatamente ristabilito lo stato dei luoghi valutato dalla Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di -OMISSIS-nel sopralluogo del 29.6.2017, di cui al verbale n. -OMISSIS-, eliminando la “zona privè”, tavoli, sedie, eventuali separè e quant’altro non sia stato previsto ed approvato nel progetto originario;

b) deve essere immediatamente cessata la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in bicchieri e bottiglie di vetro e lattine (in applicazione dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 26.6.2024 emessa dal Sindaco del comune di -OMISSIS-

c) durante le serate danzanti, deve essere utilizzato un “contapersone” elettronico, al fine di garantire la presenza all’interno del locale di un numero di persone non superiore a quello autorizzato nella licenza in oggetto;

d) si ribadiscono, infine, le disposizioni già impartite in data 5.6. 2024 e 9.7.2024 concernenti, rispettivamente, l’obbligo di impiegare durante le serate danzanti n. 25 addetti alla sicurezza iscritti nell’albo della Prefettura e l’obbligo di comunicare le date dei trattenimenti danzanti alla Divisione P.A.S. con un preavviso minimo di 3 giorni i (di cui sì allega copia)”.

In ordine alle ultime due prescrizioni sub d), il Collegio intende fare rinvio ai punti precedenti nei quali ha già affrontato le relative questioni con contestuale accoglimento del ricorso in relazione alle misure già ritenute illegittime.

Per quanto riguarda le prescrizioni sub a) e b) la ricorrente sostiene di aver sempre rispettato siffatti ordini dell’autorità preposte (pag. 26 del ricorso “è bene sottolineare che il provvedimento muove da errati presupposti, poiché la discoteca -OMISSIS- non utilizza affatto vetro per l’asporto, come prescritto chiaramente dalla suddetta ordinanza; ed altresì nessuna prescrizione della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli, giusto verbale del 2017, viene violata bensì pedissequamente rispettata dall’esercente”), per contro la Difesa erariale cita e deposita in atti verbali dei vigili del fuoco di Trapani del-OMISSIS- di accertamento di violazioni analoghe prescrizioni, che rendono ragionevole l’adozione di siffatte misure di sicurezza anche come misure integrative alla licenza del 2017.

Analogamente, la misura prevista sub c) non sembra poter configurare, come ritenuto dalla ricorrente, “un antistorico abuso dell’autorità” trattandosi invece di prescrizione ragionevole e adeguata all’ampiezza del locale che cerca di contemperare le necessità dell’impresa a quella della sicurezza pubblica attraverso l’innesto di sistemi automatizzati di monitoraggio degli accessi ad una discoteca altamente frequentata.

6. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso può essere solo in parte accolto in relazione al provvedimento del -OMISSIS-, con cui veniva prescritto alla società in epigrafe l’impiego di venticinque addetti alla sicurezza, e con riferimento al provvedimento del -OMISSIS-con il quale è stato richiesto alla ricorrente di comunicare alla Questura di Trapani gli eventi programmati con un preavviso di tre giorni, mentre per il resto deve essere respinto con salvezza degli altri provvedimenti gravati.

In ultimo, deve essere disattesa la domanda risarcitoria che si incentra su una prescrizione ritenuta legittima dal Collegio (sospensione dell’attività per sette giorni), peraltro sfornita di alcun supporto probatorio in ordine sia all’an che al quantum della richiesta.

7. La reciproca soccombenza delle parti in lite suggerisce anche la compensazione delle spese di lite del giudizio.

TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 18.08.2025 n. 1974 

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