*Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Aggiudicazione ad un consorzio, requisito dell’esperienza pregressa da direttore tecnico e da direttore di cantiere del professionista nominato e punteggio premiale

*Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Aggiudicazione ad un consorzio, requisito dell’esperienza pregressa da direttore tecnico e da direttore di cantiere del professionista nominato e punteggio premiale

1. Si controverte su un appalto per il collegamento tra due impianti di depurazione delle acque reflue rispettivamente siti in due comuni laziali. Viene in particolare impugnato il provvedimento ACEA di aggiudicazione del 27 novembre 2024 per l’affidamento di lavori di realizzazione del collegamento per il trasferimento delle acque reflue depurate dal depuratore di Carpineto Romano al depuratore Pratolungo in comune di Montelanico (RM).

L’appalto veniva aggiudicato in favore della Research s.r.l. Seconda classificata la odierna appellante Caldani.

Quest’ultima lamentava che, ai fini del punteggio premiale previsto per due voci di valutazione (esperienza da direttore tecnico ed esperienza da direttore di cantiere), il professionista di cui si era avvalsa la prima classificata non avrebbe maturato la necessaria anzianità onde far scattare il punteggio massimo previsto per entrambe le voci (rispettivamente tre e sei punti).

Più in particolare: a) l’esperienza maturata nel ruolo di direttore tecnico per opere OG6 (acquedotti) di valore superiore a 7,5 milioni di euro avrebbe fatto ottenere 3 punti ai fini della valutazione dell’offerta tecnica; b) l’esperienza maturata nel ruolo di direttore di cantiere per collettori fognari superiori a 5mila metri e con almeno 3 stazioni di sollevamento avrebbe fatto ottenere 6 punti, sempre ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.

Nella prospettiva della difesa di parte appellante (Caldani) il professionista di cui si avvale Research (ing. Cerasoli) avrebbe svolto il ruolo di direttore tecnico e direttore di cantiere per un appalto a suo tempo indetto dalla Regione Lazio (per la depurazione di diversi comuni dei Castelli Romani) il cui importo sarebbe stato sì pari ad oltre 30 milioni di euro (prevedendo altresì 9 stazioni di sollevamento) ma in ordine al quale l’apporto del suddetto professionista sarebbe stato, secondo la tesi di CALDANI: a) limitato ad un ben determinato arco temporale piuttosto circoscritto (5 anni e mezzo su 11 complessivi di durata della commessa); b) soprattutto, svolto allorché erano già stati emessi stati di avanzamento lavori (SAL) pari a quasi 27 milioni di euro. Dunque i SAL emessi durante l’operato del suddetto professionista (per un importo residuo pari a circa 3,5 milioni di euro) non sarebbero stati sufficienti onde consentire l’esperienza richiesta dalla legge di gara (appalti non inferiori ai 7,5 milioni di euro) onde ottenere quel determinato punteggio premiale massimo (tre punti).

2. Il TAR Lazio rigettava tuttavia il gravame dal momento che la legge di gara “non differenzia gli importi delle opere seguite dal Direttore tecnico di commessa ai fini dell’attribuzione dei punteggi”.

3. La sentenza di primo grado veniva impugnata per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato il difetto di istruttoria della stazione appaltante la quale, a sua volta, non avrebbe tenuto conto del fatto che il soggetto ausiliario (ing. Cerasoli) avrebbe maturato una esperienza non sufficiente onde ottenere il suddetto punteggio, attraverso il suddetto appalto per i comuni dei Castelli Romani, e ciò sulla base sia dell’esigua durata dell’incarico, sia in virtù degli stati avanzamento lavori (SAL) che erano già stati emessi prima dell’affidamento, al medesimo professionista, del predetto incarico di direttore della commessa e del cantiere.

4. Si costituivano in giudizio ACEA e RESEARCH le quali, nel chiedere il rigetto del gravame, riproponevano ex art. 101 c.p.a. le eccezioni assorbite in primo grado e, in particolare:

4.1. Tardività del ricorso di primo grado (notificato in data 8 gennaio 2025, laddove il provvedimento di aggiudicazione era del 27 novembre 2024);

4.2. Inammissibilità del ricorso stesso per omessa previa impugnativa delle clausole del disciplinare di gara che prevedevano l’attribuzione dei suddetti punteggi premiali.

5. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.

6. Tutto ciò premesso vanno innanzitutto rigettate le riproposte eccezioni di rito per le seguenti ragioni:

6.1. Quanto alla tardività del gravame, la relativa eccezione è infondata in quanto l’ostensione della documentazione richiesta da CALDANI (tra cui anche i SAL, su cui si basa proprio l’unico motivo di ricorso) risale pacificamente al 19 e 23 dicembre 2024 (momento della “piena conoscenza” degli atti di cui è stata percepita la illegittimità e dunque la lesione della propria sfera soggettiva). Di qui la tempestività del gravame proposto il successivo 8 gennaio 2025;

6.2. Quanto alla inammissibilità del gravame per omessa impugnativa della clausola della legge di gara che prevedeva un simile punteggio premiale, anche questa eccezione si rivela infondata poiché si contesta non la formulazione della legge di gara in sé ma soltanto la sua interpretazione, in base a canoni di ragionevolezza e proporzionalità, ad opera della stazione appaltante.

7. Nel merito il ricorso in appello si rivela comunque infondato per le ragioni di seguito indicate:

7.1. La legge di gara, al fine di dimostrare la necessaria esperienza professionale quale direttore di commessa e di cantiere in occasione di precedenti appalti (e di consentire dunque l’attribuzione del relativo punteggio premiale), in caso di incarichi non espletati per l’intera commessa, come nel caso di specie, non prevedeva che si dovesse tenere conto di un periodo minimo di durata dell’incarico di direttore oppure degli stati avanzamento lavori (SAL) emessi durante il periodo di effettivo svolgimento del medesimo incarico “parziale”. Una simile “parcellizzazione esperienziale”, onde valutare l’esperienza effettiva dei professionisti ausiliari, non era pertanto altrimenti contemplata dalla legge di gara;

7.2. In assenza di una simile specifica indicazione della legge di gara la stazione appaltante, in caso di incarichi “parziali” ossia svolti per una durata inferiore a quella della commessa oggetto di valutazione (e di relativa attribuzione del punteggio premiale), avrebbe dovuto quindi fare leva su rilevanza, importanza e peso specifico dell’apporto professionale comunque garantito durante lo svolgimento del medesimo incarico “parziale”;

7.3. Una simile valutazione di “rilevanza” va condotta sulla base di elementari principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, tenuto anche conto dell’importanza economica e della complessità tecnica della pregressa commessa oggetto di valutazione in sede di gara: nel caso di specie, giova rammentare, si trattava di un appalto relativo a diversi comuni della provincia di Roma, di valore pari a circa 30 milioni di euro poi scesi ad oltre 28 milioni 829 mila euro, la cui esecuzione è durata circa 11 anni (c.d. commessa “Castelli Romani”). Una durata che poteva ben implicare anche un avvicendamento di alcune figure di responsabilità, proprio come avvenuto nel caso di specie. Più in particolare, tale valutazione di “rilevanza” dell’incarico “parziale” va effettuata sulla base di specifici elementi indiziari di matrice temporale e funzionale;

7.4. In termini temporali (come già detto, la durata dell’incarico di sicuro costituisce indice di significatività, o meno, dell’incarico in precedenza svolto), va considerato che l’incarico espletato dal soggetto ausiliario (Cerasoli) in occasione della precedente commessa “Castelli Romani” era di durata tutt’altro che trascurabile in quanto affidato da maggio 2017 a dicembre 2022, dunque per oltre cinque anni e mezzo (su 11 di durata complessiva della commessa stessa). La stessa difesa di parte appellante, nel ricorrere alla tecnica del “paradosso”, afferma che, in questo modo, “sarebbe premiata con lo stesso punteggio l’esperienza del direttore tecnico di commessa che ha seguito i lavori per l’intera durata dell’appalto e quella del direttore tecnico che ha assunto tale ruolo per un solo giorno” (pag. 8 memoria CALDANI del 20 maggio 2025). Tuttavia, proprio utilizzando tale argomento (esperienza significativa e non esiziale del direttore tecnico, anche se per incarichi parziali) è evidente come nel caso di specie non si tratti di esperienze pregresse del tutto insignificanti ma, al contrario, di durata dell’incarico piuttosto importante anche soltanto in chiave temporale. Del resto, ancora la difesa di parte appellante non spiega in cosa sarebbe consistito il ruolo svolto dal Cerasoli nel corso dei suddetti 5 anni e mezzo di incarico, non essendovi dunque dimostrazione alcuna che, durante questo significativo lasso di tempo, le funzioni comunque espletate dal Cerasoli sarebbero state sì irrilevanti da non poter essere utilmente prese in considerazione ai fini del previsto punteggio premiale;

7.5. In termini funzionali, poi:

7.5.1. Deve essere evidenziata la distinzione tra semplice installazione dei singoli elementi dell’intervento infrastrutturale e loro messa in opera ossia funzionamento, in senso proprio, dell’infrastruttura nel suo complesso;

7.5.2. In altre parole, il compimento di singoli elementi o fasi realizzative dell’opera non costituisce fattore sufficiente a delineare anche una sola parte dell’opera se poi quest’ultima non viene portata, nella sua interezza e nella sua globalità, ad effettivo e compiuto funzionamento in termini di efficienza e di piena operatività;

7.5.3. Ciò soprattutto nell’ipotesi in cui l’opera non sia suddivisa, come era nel caso della commessa “Castelli Romani” oggetto di valutazione premiale da parte della SA, in lotti funzionali indipendenti tra loro ma costituisca il frutto di più elementi e di più parti che debbono essere efficacemente coordinati, tra di loro, onde garantire il funzionamento complessivo dell’opera infrastrutturale;

7.5.4. In estrema sintesi, occorre valutare non solo la realizzazione strutturale di singole parti dell’opera, onde stabilire la significatività o meno dell’apporto professionale del soggetto incaricato della direzione lavori, ma anche – e soprattutto – l’apprestamento e l’attuazione funzionale dell’opera nella sua globalità e nel suo insieme coordinato di tutti gli elementi. Apprestamento che, non a caso, era stato con ogni probabilità conseguito nell’arco del quinquennio di attività dell’ausiliario Cerasoli;

7.5.5. Del resto, la stessa giurisprudenza di questa sezione (cfr. sentenza n. 7793 del 7 settembre 2022) ha affermato che i SAL sono meri documenti contabili redatti dalla sola impresa appaltatrice e non anche una attestazione di buona esecuzione dei lavori ivi contemplati da parte della stazione appaltante;

7.5.6. In questa stessa direzione la legge di gara, onde comprovare il possesso del suddetto requisito esperienziale premiante, prevedeva infatti la possibilità di produrre certificati di collaudo, di buona esecuzione lavori, fatture quietanziate, etc., ma non anche stati di avanzamento lavori (SAL);

7.6. In estrema sintesi la lettura che propone l’appellante è riduttiva nonché estremamente parziale in quanto i SAL non sono idonei a testimoniare il contributo effettivo del direttore responsabile sull’opera nel suo complesso. Opera del cui funzionamento più in generale era comunque responsabile il Cerasoli, ossia colui che per più di cinque anni è stato nominato direttore dei lavori (l’ultimo sino al collaudo, per la precisione) e dunque responsabile del buon esito e del funzionamento di tutta l’opera, anche di quelle parti che non aveva direttamente contribuito ad installare;

7.7. L’unico motivo di ricorso, per le considerazioni sopra svolte, non può dunque trovare ingresso in questa sede.

8. In conclusione il ricorso in appello si rivela infondato e deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 18.08.2025 n. 7052 

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