1. Con l’unico motivo del ricorso principale, I’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, per avere la Corte di Firmato Da: FABRIZIA GARRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 680f86d0c733993f-Firmato Da: PASQUALE D’ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11efe ef64c2bf4a Numero registro generale 13634/2019 Numero sezionale 112/2025 22802/2025 merito ritenuto che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto del Data pubblicazione 07/08/2025 lavoratore di costituire a proprie spese la rendita vitalizia, rilevasse la conoscenza dell’impossibilità della costituzione della medesima a carico del datore di la voro e non il mero fatto obiettivo del decorso del tempo dall’omissione contributiva, che nella specie doveva portare a ritenere prescritta l’azione proposta. 2. Con il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato il controricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324, 1362, 1366, 1367, 1370, 1175, 1375 e 2937 cod. civ. nonché dell’ art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, per non avere la Corte territoriale ritenuto che l’INPS avesse rinunciato alla prescrizione, vuoi per avere comunicato ufficialmente anche mediante il sito internet istituzionale che la domanda di costituzione della rendita vitalizia può essere proposta senza limiti temporali, vuoi per avergli specificamente comunicato, con nota del 31.10.2006, di reputare ammissibile il riscatto del periodo 1.3.1958-31.1.1967. 3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato, poi, il controricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per non avere la Corte territoriale ritenuto che la facoltà del lavoratore assicurato di chiedere all’INPS di costituire a proprie spese la rendita vitalizia fosse imprescrittibile. 4. Con il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato, il controricorrente deduce l’ulteriore violazione dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e del d.m. 19 febbraio 1981 e sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta di specificazione degli effetti dell’accoglimento della domanda di costituzione della rendita (id est, la condanna al pagamento della pensione di vecchiaia) costituisse domanda nuova, come tale inammissibile in grado di appello. 5. Preliminarmente rileva il Collegio che, successivamente alla camera di consiglio del 25 marzo 2025 in cui è stata discussa e decisa la controversia, è stata pubblicata l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni: Firmato Da: FABRIZIA GARRI E messo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 680085dOc733993f- Firmato Da: PASQUALE D’ASCOLA messo E Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2 4c2bf4a Numero registro generale 13634/2019 Numero sezionale 112/2025 Numero di raccolta generale 22802/2025 “1. se i diritti indicati dall’art. 8 della direttiva 91/533/Cee, la cui tutela lo Stat08/2025 membro deve assicurare, siano costituiti dal solo diritto a ricevere il documento di assunzione di cui all’art. 2 della stessa Direttiva ovvero dai diritti che devono essere indicati nel documento stesso e, specificamente, la retribuzione. 2. In ipotesi la Corte di giustizia dovesse rispondere affermativamente al primo quesito se, nel contesto descritto, la pensione di cui godrà il ricorrente, dipendendo dalla contribuzione versata proporzionale alla retribuzione goduta ed agli anni di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria costituisca, per gli iscritti del settore privato, retribuzione differita ai sensi dell’art. 2 della direttiva 91/533/Cee. 3. In ipotesi di risposta positiva ai primi due quesiti se anche il diritto del la vora tore al versamento contributivo, che influenza in misura decisiva il diritto e la misura dell’assegno pensionistico, ricada nell’ambito di tutela dell’art. 8 della direttiva 91/533/Cee. 4. In caso di risposta positiva ai precedenti quesiti se l’art. 8 della direttiva 91/533/Cee osti alla circostanza che il lavoratore sia obbligato, nel corso del rapporto di lavoro, a convenire in giudizio il datore di lavoro, oltre che I’INPS, per richiedere il versamento dei contributi, al fine di evitare la prescrizione dei propri diritti, ma che tali diritti dipendano dalla esclusiva volontà dell’INPS di costituirsi nel giudizio e di richiedere il pagamento del credito, a differenza di quanto avviene per la retribuzione ordinaria e ciò anche quando non abbia una protezione sufficiente avverso un licenziamento illegittimo, rischiando in tal modo il licenziamento ovvero la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro tutelato dalla direttiva 2008/104/Ce. 5. In ipotesi di risposta positiva ai quesiti che precedono quali siano gli strumenti a disposizione di questo giudice ed in specie se la parificazione del regime prescrizionale dei contributi e delle retribuzioni possa ritenersi misura sufficiente a soddisfare gli obblighi di cui all’art. 8 della direttiva 91/533/Cee;” (cfr. Tribunale Napoli 31/03/2025). 5.1. Tanto premesso ritiene il Collegio che con l’ordinanza si interpella la Corte di Giustizia su quesiti che attengono a questioni che si pongono sullo sfondo ato Da: FABRIZIA GARRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 680f85d0c733993f- Firmato Da: PASQUALE D’ASCOLA messo E Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a Firmato Numero registro generale 13634/2019 Numero sezionale 112/2025 Numero di raccolta generale 22802/2025 rispetto ai temi oggetto della presente controversia – che sinteticamente possono Data pubblicazione 07/08/2025 essere riassunti nella necessità di accertare la prescrittibilità o meno del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e ss.mm. ed inoltre, in caso affermativo, nell’individuazione del momento in cui tale termine inizia a decorrere per i soggetti che possono chiedere la costituzione della rendita – e non incidono sulla soluzione del ricorso né interferiscono con il principio di diritto che, in esito alle considerazioni che si verranno ad esporre, sarà affermato. 6. Tanto premesso, con l’ordinanza interlocutoria è stato ricordato che a norma dell’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 1962 “il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione […], può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire […] una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”, previo versamento all’INPS della “corrispondente riserva matematica” di cui al secondo comma, e soggiunge, al quinto comma, che “il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno”. 6.1. Quindi all’esito di un’ ampia ricostruzione del quadro giurisprudenziale l’ordinanza pur muovendo dal presupposto che “possa ormai considerarsi assurto a diritto vivente il principio secondo cui esigenze di certezza del diritto imporrebbero di ritenere che il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all’art. 13, I. n. 1338/1962, entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’INPS (cosi, espressamente, Cass. S.U. n. 21302 del 2017, cit., in motivazione, e, più recentemente, Cass. n. 18661 del 2020)” che nella specie importerebbe l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza impugnata – ritiene tuttavia che l’orientamento consolidatosi potrebbe essere suscettibile di rimeditazione in considerazione delle ragioni addotte dall’odierno Firmato Da: FABRIZIA GARRI E messo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 680f85d0c733993f-FirFirmato Da: Pas D’ASCOLA messo E Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2bf4a Numero registro generale 13634/2019 Numero sezionale 112/2025 Numero di raccolta generale 22802/2025 controricorrente nel terzo motivo del ricorso incidentale, il cui esame, involgendo Data pubblicazione 07/08/2025 proprio la questione della prescrittibilità o meno dell’azione, è logicamente prioritario rispetto agli altri. 6.2. In sostanza l’ordinanza interlocutoria abbandona definitivamente la tesi della imprescrittibilità dell’azione e, nelle sue conclusioni, dà esplicitamente tale posizione come oramai acquisita. 6.3. Pur trattandosi di argomento che viene riferito nella ricostruzione complessivamente effettuata del quadro normativo e giurisprudenziale, tuttavia, nelle sue conclusioni l’ordinanza di rimessione ritiene tale argomento non più discutibile stante l’assestamento sul punto della giurisprudenza e l’indagine è limitata invece all’individuazione del momento in cui la prescrizione comincia a decorrere. 6.4. Ritiene il Collegio che, in disparte le considerazioni dell’ordinanza interlocutoria, la questione della prescrittibilità o meno del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 commi 1 e 5 della legge n. 1338 del 1962 è comunque devoluta dal ricorrente incidentale con il suo terzo motivo di ricorso e dunque deve essere esaminata. Tuttavia, non si ravvisano ragioni per rivedere l’orientamento che sul punto è oggettivamente consolidato. 6.5. Volendo ricostruire l’evoluzione della giurisprudenza chiamata a interpretare l’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, va evidenziato che mentre la giurisprudenza più risalente ha riconosciuto in maniera pressocché univoca la facoltà di regolarizzare senza limiti temporali la posizione assicurativa per periodi per i quali era intervenuta la prescrizione dei contributi (cfr., fra le numerose, Cass. nn. 1304 del 1971, 1374 del 1974, 1298 del 1978, 5487 del 1983) – a partire dalla sentenza n. 6361 del 1984 questa Corte ha ritenuto “conforme a diritto” sia che l’azione prevista dall’art. 13 fosse soggetta al termine di prescrizione di cui all’art. 2946 cod.civ. sia che il termine, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., decorresse dal compimento della prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro. 6.6. L’orientamento inaugurato da Cass. n. 6361 del 1984 è stato confermato da successive pronunce che evidenzia vano che già dal momento della prescrizione Firmato Da: FABRIZIA GARRI E messo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 680f8sd0c733993f- Firmato Da: PASQUALE D’ASCOLA messo E Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64 f64c2bf4a Numero registro generale 13634/2019 Numero sezionale 112/2025 Numero di raccolta generale 22802/2025 dei contributi il lavoratore può pretendere che il datore di lavoro emendi subito, Data pubblicazione 07/08/2025 con la costituzione della rendita vitalizia, il danno potenziale conseguente all’omissione contributiva (in tal senso Cass. n. 9270 del 1987 e poi Cass. nn. 10945 del 1998, 14680 del 1999 e 3756 del 2003). 6.7. Tuttavia, non è mancata qualche pronuncia di senso contrario (v. Cass. n. 170 del 1985 che ha posto in luce che si trattava di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia che poteva essere proposta “senza limitazione temporale” alcuna). In particolare, con una articolata pronuncia (Cass. n. 7853 del 2003) la Corte, riallineandosi all’orientamento più risalente e muovendo da una distinzione di carattere generale sulla prescrittibilità delle facoltà giuridiche e dei cosiddetti diritti potestativi a seconda che incidano su situazioni precorse o debbano operare solo pro futuro, ha sostenuto che la facoltà di costituire una rendita vitalizia non sarebbe soggetta a prescrizione alcuna. Sulla scorta del disposto testuale dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, ha escluso che il momento della prescrizione dei contributi oppure quello in cui sarebbe maturato il diritto alla pensione o ancora quello in cui l’assicurato, in base ai contributi già versati, abbia conseguito la pensione abbiano, a tal proposito, rilevanza autonoma. 6.8. Va notato che quasi contestualmente con altra decisione (Cass. n. 13836 del 2003) è stato nuovamente affermato il diverso principio secondo cui l’azione in questione sarebbe assoggettata a prescrizione (come affermato già anche da Cass. nn. 14680 del 1999 e 3756 del 2003). La pronuncia si allinea all’orientamento che sostiene la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e la ancòra, quanto alla decorrenza, alla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS precisando, invece, che per l’ordinaria azione risarcitoria prevista dall’ art.2116 secondo comma cod.civ., si deve avere riguardo al momento in cui si verifica la perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale. 6.9. A partire dalla sentenza n. 13836 del 2003 l’orientamento favorevole alla prescrittibilità dell’azione ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 ed alla sua decorrenza ha avuto numerose conferme (cfr tra le altre Cass. n. 12213 del 2004 Firmato Da: FABRIZIA GARRI E messo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 680r85d0c7339 33993f- Firmato Da: PASQUALE D’ASCOLA messo E Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a Numero registro generale 13634/2019 Numero sezionale 112/2025 generale 32802/2025 e n. 983 del 2016). Inoltre, è stata confermata anche individuazione del Data pubblicazione 07/08/2025 momento in cui la prescrizione inizia a decorrere: vale a dire dalla avvenuta prescrizione dei contributi e non dall’insorgenza del danno. 6.10. Le Sezioni unite della Corte, pur investite una prima volta del contrasto esistente sulla prescrittibilità o meno dell’azione, non hanno poi proceduto all’esame della questione posta ritenendolo precluso dall’accoglimento delle censure che investivano la prova del presupposto rapporto di lavoro (cfr. Cass. S.U. n. 840 del 2005. Così anche s.u. 3678 del 2009 che non esaminano la questione ritenendo assorbente la necessità di un contraddittorio integro ragione per la quale rimettono le parti davanti al primo giudice). 6.11. È solo con la sentenza n. 21302 del 2017, chiamata a dirimere la controversia in punto di giurisdizione, che la Corte – richiamando adesivamente i principi di diritto già affermati da Cass. nn. 3756 del 2003, 12213 del 2004 e 983 del 2016 – ha ribadito che il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva. 6.12. Successivamente alla sentenza delle sezioni unite del 2017 il tema della prescrittibilità non ha visto pronunce di segno diverso e anche con riguardo al termine di prescrizione ed alla sua decorrenza, la giurisprudenza sembra essersi sostanzialmente attestata nel senso che il momento iniziale è quello della prescrizione dei contributi e dunque il termine decorre da quando l’Inps non può più pretenderne il versamento da parte del datore di lavoro e quest’ultimo non può neppure volontariamente versarli (cfr. Cass. n. 27683 del 2020; v. anche in motivazione Cass. n. 15947 2021; cfr. inoltre Cass. n. 31337 del 2022 seppure nel contesto della diversa questione della necessità della domanda amministrativa. Si veda anche, in motivazione, Cass. n. 11730 del 2024 pag. 8 punto 10 quanto ai riflessi legati al sistema contributivo). Firmato Da: FABRIZIA GARRI E messo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 680f86d0c733993f- Firmato Da: PASQUALE D’ASCOLA E messo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef6 ef4c2bf4a Numero registro generale 13634/2019 Numero sezionale 112/2025 Numero generale 22802/2025 6.13. Peraltro, argomenti a conferma della prescrittibilita dellazione di Data pubblicazione 07/08/2025 costituzione della rendita vitalizia, si traggono oggi dalla legge n. 203 del 2024 che con l’art. 30 – rubricato “Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610” con la quale a chiusura di un quadro normativo dal quale residuava uno spazio di mancata tutela del contribuente ha aggiunto all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 un settimo comma con il quale si dispone che (cfr. Cass. Sez. U. n. 3678 del 2009, sub 5/d), e sarebbe perciò soggetta al medesimo termine di prescrizione dell’azione cui accede anche per quel che concerne la sua decorrenza. 16.2. Tuttavia, appare più coerente con il sistema di tutele apprestato dalla legge n. 1338 del 1962, anche come novellata dall’art. 30 della legge n. 203 del 2024 entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ritenere che il diritto del lavoratore ad agire in luogo del datore di lavoro per la costituzione della rendita vitalizia non possa cominciare a prescriversi prima che sia venuto meno il diritto dello stesso datore di lavoro di provvedervi. 16.3. In questo senso depone in primo luogo l’argomento letterale ravvisabile nella disposizione del quinto comma del più volte richiamato art. 13 che prevede che il lavoratore possa egli stesso sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita». Se è da quel momento che sorge il diritto il termine di prescrizione non può decorrere che dalla maturazione della prescrizione della facoltà del datore di costituire la riserva matematica ex art. 13, primo comma. 16.4. Si ha quindi che una volta maturata la prescrizione dei contributi
decorrerebbe per il datore di lavoro che non li abbia versati il termine decennale di prescrizione del diritto a versare la riserva matematica ai fini della costituzione della rendita reversibile in favore del lavoratore. 16.5. Decorso tale termine e prescritto il diritto del datore di lavoro a chiedere egli stesso la costituzione della rendita in favore del lavoratore, provvedendo al versamento della riserva matematica, quest’ultimo potrà egli stesso sostituirsi al datore di lavoro e provvedere al necessario versamento. Solo quando non sarà più possibile per il datore di lavoro provvedere il diritto del lavoratore a sostituirsi nella costituzione della rendita inizierà a prescriversi. Esemplificativamente sarà necessario, a regime, il decorso di cinque anni perché si prescrivano definitivamente i contributi che maturano tempo per tempo; dalla loro prescrizione decorre il termine decennale per l’esercizio da parte del datore esso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 680r85d0c733993f-Firmato PASQUALE Da: D’ASCOLA messo E Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2b Firmato Da: FABRIZIA GARRI Emes c2bf4a Numero registro generale 13634/2019 Numero sezionale 112/2025 Numero di raccolta generale 22802/2025 a pubblicazione 07/08/2025 di lavoro della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore assicurato art. 13 comma 1 citato; decorso il termine decennale,
come detto, il lavoratore potrà esercitare la facoltà dalla legge riconosciutagli, con diritto a vedersi risarcire il danno subito (ex art. 13 comma 5) nel termine ulteriore di dieci anni scaduto il quale tale diritto si prescrive inesorabilmente.
16.6. Ritiene il Collegio che a tale ricostruzione non osti la qualificazione dell’azione come sostitutiva del diritto del datore di lavoro a costituire esso stesso la rendita in favore del lavoratore di cui ha lasciato prescrivere i contributi. 16.7. Si potrebbe al riguardo sostenere che, se di surroga si tratta, allora sarebbe contraddittorio individuare una diversa decorrenza del termine di prescrizione dell’azione a seconda di chi fa valere il diritto alla costituzione della rendita: il datore o, in sua sostituzione, il lavoratore. Inoltre, fissare la decorrenza della prescrizione nel momento in cui tale condizione si realizza potrebbe determinare una situazione di incertezza in contrasto con le finalità proprie della prescrizione. In conclusione rigettato il ricorso incidentale deve essere accolto il ricorso principale dell’Inps la sentenza della Corte di appello di Perugia deve essere cassata. Per l’effetto la causa deve essere rinviata alla stessa Corte di merito che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra riportato. 27.1. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 27.2. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Cass. civ. Sez. Unite, sent., 7 agosto 2025, n. 22802