Autorizzazioni e concessioni – Installazione di pannelli solari sul tetto di un immobile destinato a struttura ricettiva, tutela paesaggistica e parere negativo della Soprintendenza

Autorizzazioni e concessioni – Installazione di pannelli solari sul tetto di un immobile destinato a struttura ricettiva, tutela paesaggistica e parere negativo della Soprintendenza

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della nota prot. n. 276 del 3 gennaio 2022, con cui la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma ha espresso parere negativo, ai sensi dell’art. 24, commi 19-21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Roma, sul progetto dell’Hotel Palladium Palace di rifacimento della copertura e conseguente installazione di pannelli solari fotovoltaici.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione dell’art. 24, commi 19-21 delle NTA al PRG del Comune di Roma, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9, comma 1, del decreto legge n. 17/2022, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento, avendo la Soprintendenza opposto quale unica ragione ostativa alla realizzazione dell’intervento de qua, una sorta di divieto assoluto di installazione di pannelli fotovoltaici nelle aree della Città Storica e/o del sito Unesco che, tuttavia, non è previsto da alcuna norma di legge e/o regolamentare.

II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e sviamento di potere, non avendo la Soprintendenza individuato alcun concreto elemento che possa giustificare un impedimento alla installazione dei pannelli fotovoltaici sull’immobile dell’Hotel Palladium Palace.

III. Violazione degli obiettivi di risparmio energetico, delle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/844, 2018/2001 E 2018/2002, dei d.lgs nn. 48 e 73 del 2020 e 199 del 2021, violazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legge n. 17/2022, risultando l’illegittimità dei provvedimenti impugnati conclamata dal fatto che gli stessi, nel vietare in modo aprioristico, ingiustificato e immotivato la realizzazione dell’intervento, sacrificano l’interesse pubblico alla promozione delle energie rinnovabili (da ultimo confermato dall’art. 9 del decreto legge n. 17/2022), che è pure ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento interno ed euro-unitario (da ultimo i d.lgs. n. 199/2021 e n. 48/2020.

Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma si sono costituiti in giudizio pe resistere al ricorso.

Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Roma rilevando che nessun provvedimento adottato dall’Amministrazione capitolina è oggetto della presente controversia, non risultando ancora concluso il procedimento di annullamento in autotutela della scia presentata dalla ricorrente in data 19 ottobre 2021 per la realizzazione dell’intervento in contestazione.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 luglio 2025 la causa è passata in decisione.

È materia del contendere la realizzazione di interventi di “pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati, destinati alla produzione di acqua calda e di aria” a servizio dell’immobile situato in Roma, via Gioberti n. 36, distinto catastalmente al Foglio 481, particella 140 sub. 502 e particella 142 sub. 10, avente destinazione d’uso turistico-ricettiva.

Giova al riguardo osservare che la zona su cui ricade l’edificio in questione è considerata dall’Unesco “patrimonio dell’umanità” e ai sensi del D.M. 1444/1968 è classificata come “Zona A”.

A seguito della documentazione presentata dal richiedente il suddetto intervento, sono state altresì rilevate in ordine a detto edificio le seguenti, ulteriori, limitazioni: a) Città Storica – Tessuto T4 – Tessuti di Espansione otto-novecentesca ad isolato; b) Carta per la Qualità – Casa per i dipendenti del Governatorio – Edifici e Complessi Edilizi Moderni – Opere di rilevante interesse architettonico o urbano – edilizia residenziale pubblica e convenzionata, case ed appartamenti; c) Carta per la Qualità tra le “Morfologie degli Impianti Urbani – Morfologie Impianti Urbani dell’espansione otto-novecentesca – Impianti con progetto unitario e disegno urbano a struttura geometrica regolare”; d) Carta per la Qualità tra gli “Elementi degli Spazi Aperti – strade con viali, con caratteristiche di tracciati ordinatori con alto grado di identità alla scala dalla parte urbana”.

Per quanto sopra rilevato l’intervento per cui è non rientra nell’edilizia libera, motivo per cui unitamente alla s.c.i.a. del 19 ottobre 2021, parte ricorrente ha inoltrato richiesta di parere alla competente Soprintendenza, come previsto dall’art. 24, comma 19, delle N.T.A. del Comune di Roma, in riscontro della quale la stessa Soprintendenza di Roma si è pronunciata con l’impugnato parere negativo n. 276 del 3 gennaio 2022, rilevando che “le opere progettate – che prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura – non sono compatibili con il contesto della città storica tutelata fortemente e caratterizzata da valenze storico-paesaggistiche nonché con i caratteri storico-architettonici e tipologici del fabbricato in questione”.

Per quanto sopra riportato, il contestato parere della Soprintendenza appare scevro dai dedotti profili di illegittimità, essendo stata puntualmente argomentata l’incompatibilità dell’intervento richiesto con la tutela paesaggistica e architettonica del bene e dell’area circostante, anche in considerazione del fatto che l’edificio in questione è collocato in area definita “Centro storico” del Comune di Roma e ricade “nel sistema insediativo della città storica nel tessuto T4 – Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato”.

Conferma del resto quanto sopra esposto, la risposta fornita dall’Amministrazione in riscontro alle osservazioni della controparte (cfr. nota prot. 6544 del 10 febbraio 2022 della Soprintendenza recante “Risposta a Vs. nota relativa al parere prot. n. 276 del 03/01/2022”), secondo cui “Il Centro Storico di Roma è stato iscritto dal 1980 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco e comprende l’intero centro storico della città compreso all’interno della cerchia delle mura cittadine in tutte le sue stratificazioni e successioni trasformative dall’età antica a quella contemporanea. Tra i rischi, che minacciano l’integrità e l’autenticità del Centro Storico di Roma, l’Unesco segnala il decadimento e l’alterazione impropria degli edifici storici, la pressione del turismo e i cambiamenti sociali ed economici, che possono minacciare il Valore Universale Eccezionale riconosciuto al Centro Storico di Roma”.

Ne consegue che “elementi di dettaglio, quali quelli impiantistici, anche se possono apparire secondari, sono invece di primaria importanza in quanto possono concorrere a degradare e alterare il paesaggio urbano della Città Storica”, a discapito della “salvaguardia delle visuali dei fabbricati non solo dal basso e quindi dalla pubblica via o piazza ma anche dall’alto, dai fabbricati più alti, dai punti panoramici o belvedere della Città dai quali è possibile godere del tessuto edilizio, al fine di mantenerne e garantirne l’integrità”.

Tali ulteriori considerazioni consentono altresì di superare agevolmente la pretesa disparità di trattamento rispetto alle “numerose installazioni di pannelli fotovoltaici” (cfr. pag. 14 del ricorso) presenti nelle aree limitrofe, trattandosi quest’ultimi di impianti che, in quanto collocati sui lastricati solari delimitati in altezza dai parapetti dei relativi edifici (cfr. rilievi fotografici di parte ricorrente), non impattano sulle possibili visuali “non solo dal basso e quindi dalla pubblica via o piazza ma anche dall’alto” (cfr. nota Soprintendenza prot. 6544 del 10 febbraio 2022), come invece sembrerebbe accadere nel caso di specie, in cui l’impianto andrebbe collocato su uno dei “due tipi di copertura che compongono la tettoia dell’edificio”, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso).

Non è del resto un caso che in nessuno dei rilievi fotografici allegati al ricorso si rinvengono impianti fotovoltaici e di produzione di acqua calda posizionati sulle tettoie degli edifici, che rimangono coperti dalle caratteristiche tegole in cotto o di più moderna fattura.

Non appare d’altra parte condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la documentazione fotografica dimostrerebbe che i pannelli fotovoltaici non potrebbero, neppure in via astratta, pregiudicare la visuale “dall’alto” e/o “dal basso” dell’edificio sede dell’Hotel Palladium, riferendosi invero il potenziale pregiudizio visivo rappresentato dalla Soprintendenza in termini di incompatibilità architettonica, storica e paesaggistica, ad un contesto più ampio rispetto a quello riscontrabile dalle sole visuali (dal basso e dall’alto) prospicenti al medesimo edificio, ricomprendente, tra l’altro, i “punti panoramici o belvedere della Città dai quali è possibile godere del panorama del tessuto edilizio, al fine di mantenerne e garantirne l’integrità” (cfr., nota Soprintendenza in data 10 febbraio 2022).

Deve, infine, essere disatteso l’ultimo motivo di ricorso a mezzo del quale si lamenta l’ingiustificato sacrificio dell’interesse pubblico alla promozione delle energie rinnovabili, trattandosi di affermazione smentita ex actis proprio dalla presenza di impianti fotovoltaici posti sui lastricati solari degli edifici limitrofi, ovvero aventi una collocazione diversa e meno impattante rispetto a quella proposta da parte ricorrente.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie esaminata, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

TAR LAZIO – ROMA, II QUATER – sentenza 11.08.2025 n. 15497 

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