*Autorizzazioni e concessioni – Acque minerali e termali, procedura comparativa e partecipazione di un operatore economico che chiesto di essere ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale e/o sottoposto a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale

*Autorizzazioni e concessioni – Acque minerali e termali, procedura comparativa e partecipazione di un operatore economico che chiesto di essere ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale e/o sottoposto a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale

Rilevato che l’appellante ha chiesto la sospensione in via cautelare della sentenza impugnata che ha rigettato il ricorso di primo grado;

Pur ritenendo che l’insieme delle complesse questioni poste a base dell’atto di appello debba trovare adeguato approfondimento nella fase di merito, osserva il Collegio che emergano fin d’ora, prima facie, dubbi di legittimità circa l’esclusione dell’impresa in stato di concordato in continuità. Tali dubbi concernono gli impugnati provvedimenti di esclusione e/o – più in generale – la stessa disciplina regionale che vi è sottesa;

La ratio sottesa alla disposizione di cui all’art. 186-bis L.F. appare infatti al Collegio indubitabilmente quella di consentire all’impresa la prosecuzione dell’attività, ivi compresa la partecipazione alle pubbliche gare, come chiarito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2020 al punto 5.1 della motivazione (e come da ultimo stabilito dall’articolo 94, comma 5, lettera d) del D.lgs. 36 del 2023 – Codice dei contratti pubblici).

Peraltro, seppure la materia delle acque minerali e termali risultadi potestà legislativa regionale, non può non considerarsi che il segmento disciplinare relativo alla partecipazione alle gare afferisce alle materie dell’ordinamento civile e alla tutela della concorrenza (i.e.: a materie di potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, II, Cost.), circostanza che appare deporre per l’inammissibilità di una disciplina ‘a macchia di leopardo’ al livello statale dei presupposti per partecipare alle pubbliche gare (anche ai fini dell’affidamento di concessioni), i cui profili devono avere una disciplina omogenea al livello nazionale.

Tanto premesso, l’appello cautelare va accolto, fissando l’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 per l’ulteriore prosieguo della trattazione.

Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.

CONSIGLIO DI STATO, VII – ordinanza 01.08.2025 n. 2878 

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live