Diritti fondamentali – Detenuto con figlia disabile, no agli arresti domiciliari

Diritti fondamentali – Detenuto con figlia disabile, no agli arresti domiciliari

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L’art. 47 quinquies comma 7 ord. pen., (come modificato dalla pronuncia della Corte cost. n. 18 del 2020) stabilisce che la detenzione domiciliare speciale può essere concessa – alle stesse condizioni previste per la madre – anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare ad altri che al padre i figli, anche se questi sono gravemente disabili, a prescindere dall’età anagrafica.

In tema di concessione della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., come inciso dalla sentenza della Corte cost. n. 18 del 2020, a detenuto padre di prole affetta da “handicap” grave, quando la madre versi nell’impossibilità di prestarle assistenza e non vi sia altro modo di affidarla ad altri che al padre, la nozione di siffatta condizione di impossibilità della madre deve identificarsi con quella che – per l’emersione di oggettivi fattori impeditivi inerenti alla sfera di azione della medesima – determina il rischio concreto per la prole di un grave “deficit” assistenziale e di un’irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo. (Sez. 1, n. 4796 del 10/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280789

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In motivazione è contenuta una articolata disamina del concetto di impossibilità, come elaborato in relazione all’art. 275 comma 4 cod. proc. pen. che ha condotto alle seguenti affermazioni circa i connotati della assoluta  impossibilità  :  la  situazione  impediente  viene intesa come l’impossibilità per il genitore non detenuto di garantire una presenza in famiglia

che assicuri la continuità affettiva, avendo riguardo non solo al soggetto chiamato a prestare assistenza, ma anche, e soprattutto, alla situazione del figlio, in considerazione del rischio in concreto derivante per quest’ultimo dal deficit assistenziale, sotto il profilo della irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo (Sez. 4, n. 23268 del 19/04/2019, Rao, Rv. 276366 – 01, Sez. 6, n. 35806 del 23/06/2015, Pepe, Rv. 264725 – 01).

Date le premesse, il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente escluso che nel caso in esame l’istante versasse nelle condizioni richieste dall’art. 47 quinquies ord. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Del tutto correttamente, infatti, il provvedimento impugnato, in ragione degli esiti dell’integrazione probatoria richiesta di ufficio, avendo accertato, da un lato, uno stato di handicap lieve della figlia della coppia, Anna e dall’altro, l’impegno continuativo e esclusivo della madre all’accudimento dei figli e, in particolare, di Anna, ha rilevato l’insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del beneficio invocato e ha, conseguentemente, rigettato l’istanza.

Conclusivamente, le critiche mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato non colgono nel segno, poiché non si tratta di mancata parificazione del ruolo genitoriale, ma di insussistenza delle condizioni per l’operatività della norma, indipendentemente dal ruolo del richiedente.

In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Cass. pen., I, ud. dep. 06.08.2025, n. 29204

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