Processo – Giurisdizione – Competenza – Ricorso avverso il silenzio-inadempimento della P.A e Irricevibilità per tardività

Processo – Giurisdizione – Competenza – Ricorso avverso il silenzio-inadempimento della P.A e Irricevibilità per tardività

I ricorrenti Vanella Giovanni e De Albis Vincenzo hanno impugnato col ricorso in epigrafe il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Mazara del Vallo sull’istanza/diffida da essi presentata il 21.11.2024, con la quale era stato chiesto di dare nuova destinazione urbanistica all’immobile sito nel Comune di Mazara del Vallo, destinato nel vigente PRG del 2003 in parte a strada di progetto ed in parte ad area parcheggio.

L’istanza si fonda sull’asserita decadenza dei vincoli di piano regolatore, aventi natura espropriativa, mai attuati sebbene sia decorso un termine superiore al quinquennio dalla loro introduzione.

Dalla decadenza dei vincoli, i ricorrenti inferiscono l’obbligo per l’amministrazione comunale di conferire nuova destinazione urbanistica all’immobile, in quanto divenuto “zona bianca”.

Il ricorso è stato notificato il 14 gennaio 2025 al Comune di Mazara del vallo, ed è stato depositato in Segreteria il 12 febbraio 2025.

Non risulta costituito in giudizio l’intimato Ente locale.

All’udienza camerale del 24 giugno 2025 è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., del rilievo officioso di una ragione di irricevibilità del ricorso, connessa al suo tardivo deposito.

La causa è stata quindi posta in decisione.

Come rilevato in udienza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per mancato rispetto del termine (nella fattispecie, dimidiato) di quindici giorni, decorrente dalla notifica del ricorso, previsto ai fini del deposito dello stesso presso la Segreteria dell’organo giurisdizionale adìto.

Infatti l’art. 87, co. 3, del c.p.a. stabilisce che per i cd. “riti speciali” – nell’ambito dei quali rientra l’odierna controversia instaurata ex art. 117 c.p.a. – i termini processuali sono dimezzati (ad eccezione di quelli dettati per la notifica del ricorso, dei motivi aggiunti, del ricorso incidentale). Ne consegue che l’ordinario termine di trenta giorni previsto per il deposito del ricorso notificato risulta, nel rito contro il silenzio della PA, pari a quindici giorni.

Nella fattispecie, tale termine non risulta rispettato poiché il ricorso è stato notificato il 14 gennaio 2025 ed è stato depositato in Segreteria il 12 febbraio 2025.

Ne consegue l’irricevibilità.

Nulla va disposto in orine alle spese del giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato.

TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 08.08.2025 n. 1926 

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