1. Con delibera dell’ASP di Vibo Valentia n. 1175 del 10 luglio 2023, è stato bandito l’Avviso Pubblico per il conferimento di incarico di durata quinquennale di n. 1 posto di Dirigente Farmacista – Direttore della Struttura Complessa di Farmacia Territoriale.
2. La dott.ssa Profiti – dipendente dell’ASP di Vibo Valentia dall’1 novembre 2017, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente Farmacista – ha partecipato alla procedura selettiva.
3. Con delibera n. 1673 del 25 settembre 2024, il Commissario Straordinario dell’ASP di Vibo Valentia, preso atto dei lavori della Commissione valutatrice, ha conferito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Farmacia Territoriale alla dott.ssa Simona Angela Mirarchi, classificatasi prima in graduatoria con 73,26 punti, mentre la ricorrente si è classificata al secondo posto con 65,03 punti.
4. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, la dott.ssa Profiti ha impugnato la citata delibera di conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Farmacia Territoriale, deducendo la violazione dell’art. 15, comma 7 bis, lett. a, del d.lgs. n. 502/92, che disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direttore di Struttura Complessa, nonché varie forme di eccesso di potere.
In particolare, la ricorrente sostiene l’illegittimità della procedura, in quanto:
– con delibera n. 1769 del 16 dicembre 2023 di nomina della Commissione di valutazione, il Commissario Straordinario avrebbe proceduto alla nomina di solo due componenti titolari e due sostituti, mentre l’art. 15, comma 7 bis, lett. a), del d.lgs. n. 502/1992 prevede che la selezione venga effettuata da una Commissione composta dal Direttore Sanitario dell’azienda che ha bandito la procedura di selezione e da tre Direttori di Struttura Complessa, appartenenti alla stessa disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di Strutture Complesse in Regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto;
– con delibera n. 2242 del 22 dicembre 2023, è stato sostituito il precedente Segretario verbalizzante, la cui nomina non risulta dalla citata delibera n. 1769 del 16 dicembre 2023, né da altro provvedimento formale;
– dal verbale del 19 settembre 2024 allegato alla delibera n. 1673 del 25 settembre 2024 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa di Farmacia Territoriale, risulta che nella seduta del 14 marzo 2024 la Commissione valutatrice non si sia potuta insediare per l’assenza della dott.ssa Rossitto, sostituita con la dott.ssa D’Agata, della quale, però, non risulterebbe la formale nomina;
– dal medesimo verbale del 19 settembre 2024, risulterebbero due componenti della Commissione, che, però, non sarebbero stati nominati con provvedimenti formali;
– le continue modifiche dei componenti della Commissione valutatrice, in assenza di atti formali di nomina, non avrebbero garantito la trasparenza e correttezza della procedura di selezione, infirmando l’operato della Commissione e, conseguentemente, la legittimità dell’impugnata delibera di conferimento dell’incarico;
– in particolare, i continui mutamenti di composizione della Commissione avrebbero finito per compromettere la “stabilità” della stessa, “atteso che il mutamento dei Commissari e la soggettività nei giudizi, soprattutto nella prova orale, unica prova effettiva prevista e, per sua genetica, meno uniformata rispetto ad una prova scritta, avrebbe, comunque, potuto comportare valutazioni differente”.
5. Si è costituita la dott.ssa Simona Angela Mirarchi, controinteressata nel presente ricorso, la quale ha contestato la ricostruzione operata dalla ricorrente, ritenendola del tutto incoerente rispetto al dato fattuale e non supportata da alcuna reale censura di diritto.
6. Si è costituita anche l’ASP di Vibo Valentia, che ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia, mentre, nel merito, ha difeso l’operato dell’amministrazione, ritenendolo legittimo.
7. Come memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni e deduzioni svolte dalle altre parti costituite.
8. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dall’ASP di Vibo Valentia.
Come da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato (sez. III, 13 gennaio 2025, n. 213), le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa hanno perso il carattere essenzialmente fiduciario che portava a ritenere le relative controversie attratte alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. art. 15, comma 7 bis, d.lgs. n. 502 del 1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, della legge n. 118 del 2022, applicabile alla fattispecie de qua).
Infatti, a seguito della novella del 2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente” e deve dare luogo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola totalmente la scelta dell’amministrazione, la quale non può che individuare il direttore nel “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”, conseguendone, dunque, un carattere tendenzialmente concorsuale della procedura e l’attrazione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8344).
10. Quanto al merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, al fine di chiarire i termini della questione controversa, è opportuno effettuare (sulla base della documentazione prodotta dalle parti) una breve ricostruzione dei fatti, che può essere così sintetizzata:
i) scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’amministrazione ha provveduto ad avviare le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione di valutazione, le quali sono state affidate alla Commissione per i sorteggi;
ii) lo svolgimento delle operazioni di sorteggio è stato preceduto da un apposito avviso, pubblicato sul BURC n. 194 del 6 settembre 2023;
iii) dal verbale della Commissione per i sorteggi del 9 ottobre 2023, risultano individuati (a seguito del sorteggio) i seguenti nominativi, quali componenti della Commissione di valutazione:
– dott.ssa Maione Maria Rosaria (Direttore S.C. ASP di Catanzaro), quale componente titolare;
– dott. Ferrante Fulvio (Direttore S.C. ASL di Frosinone – Regione Lazio), quale componente supplente;
– dott.ssa Rossitto Alfina (Direttore S.C. ASP di Messina – Regione Sicilia), quale componente titolare;
– dott. Fusco Mariano (Direttore S.C. ASL di Napoli 2 Nord – Regione Campania), quale componente supplente;
– dott. Savini Denis (Direttore S.C. Azienda USL di Bologna – Regione Emilia-Romagna), quale componente titolare;
– dott.ssa D’Agata Maria Anna (Direttore S.C. ASP di Catania – Regione Sicilia), quale componente supplente.
iv) nella delibera n. 1769 del 16 ottobre 2023 di nomina della Commissione di valutazione, non risultano riportati, sebbene estratti a seguito delle menzionate operazioni di sorteggio, i nominativi del dott. Savini Denis (componente titolare) e della dott.ssa D’Agata Maria (componente supplente), mentre, coerentemente a quanto previsto dall’art. 15, comma 7 bis, lett. a), del d.lgs. n. 502 del 1992, è stato indicato, quale componente di diritto della Commissione di valutazione, il dott. Luigi Mandia, nella qualità di Direttore Sanitario Aziendale dell’ASP di Vibo Valentia;
v) a seguito della rinuncia all’incarico da parte di alcuni dei componenti estratti della Commissione di valutazione, l’amministrazione ha proceduto a effettuare un nuovo sorteggio per sostituire i componenti titolari e supplenti mancanti;
vi) anche in questo caso, le operazioni della Commissione per i sorteggi sono anticipate da un apposito avviso, pubblicato sul BURC n. 223 del 6 dicembre 2023;
vii) dal verbale dell’11 dicembre 2023, risultano individuati, all’esito delle operazioni di sorteggio, i seguenti nominativi:
– dott. Russo Calogero (Direttore S.C. ASP di Enna – Regione Sicilia), quale componente titolare;
– dott.ssa Antonacci Stefania Palma (Direttore S.C. ASL di Bari – Regione Puglia), quale componente supplente.
– dott. Pastorello Maurizio (Direttore S.C. ASP di Palermo – Regione Sicilia), quale componente titolare;
– dott.ssa Bano Francesca (Direttore S.C. ASP di Padova – Regione Veneto), quale componente supplente;
viii) con delibera n. 2242 del 22 dicembre 2023, è stato sostituito il precedente Segretario verbalizzante;
ix) essendo intervenute le dimissioni del dott. Luigi Mandia (Direttore Sanitario Aziendale dell’ASP di Vibo Valentia e in tale qualità componente della Commissione valutatrice), con delibera n. 2242 del 22 dicembre 2023, l’ASP di Vibo Valentia ha provveduto a sostituire quest’ultimo con il dott. Salvatore Braghò, nella sua qualità di nuovo Direttore Sanitario Aziendale dell’ASP di Vibo Valentia;
x) quindi, nella sua nuova composizione (costituita dai componenti titolari: dott.ssa Alfina Rossitto, selezionata nella seduta della Commissione per i sorteggi del 9 ottobre 2023; dott. Maurizio Pastorello e dott. Calogero Russo, selezionati nella seduta della Commissione per i sorteggi dell’11 dicembre 2023), la Commissione ha proceduto, in data 19 settembre 2024, alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della prova orale, all’esito dei quali la dott.ssa Simona Angela Mirarchi si è classificata prima in graduatoria con 73,26 punti, seguita dalla dott.ssa Profiti, seconda classificatasi, con 65,03 punti.
11. La questione principale sollevata da parte ricorrente riguarda, in estrema sintesi, la mancata formalizzazione della nomina di alcuni componenti della Commissione, che ha proceduto alla valutazione dei candidati alla selezione in esame, e, in particolare:
– la mancata indicazione nella delibera di nomina della Commissione n. 1769 del 16 ottobre 2023 del dott. Savini Denis (componente titolare) e della dott.ssa D’Agata Maria (componente supplente), sebbene individuati a seguito delle operazioni di sorteggio, svoltesi in data 9 ottobre 2023;
– la mancata formalizzazione, con uno specifico provvedimento di nomina, della sostituzione di alcuni componenti della Commissione di valutazione.
Sostiene la ricorrente che la nomina dei componenti di una Commissione di concorso è un atto formale, che deve seguire specifiche procedure e formalità, per garantire trasparenza e correttezza del relativo procedimento, la cui violazione non può che sollevare dubbi sulla validità degli atti compiuti dalla Commissione stessa, potendo, tale circostanza, compromettere l’omogeneità, la trasparenza e l’imparzialità delle valutazioni.
12. Orbene, la procedura di nomina della Commissione di valutazione per l’assegnazione degli incarichi di Direzione di Struttura Sanitaria Complessa è disciplinata dall’art. 15, comma 7 bis, lett. a), del d.lgs. n. 502/92, il quale, nella sua attuale formulazione, prevede che “la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all’esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l’effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati”.
13. Quanto al caso di specie, occorre, innanzitutto, precisare che, come si evince dalla descrizione fattuale della vicenda oggetto di controversia, il procedimento di selezione della Commissione di gara non è affatto rimasto privo di adeguato riscontro documentale, risultando dai verbali della Commissione per i sorteggi del 9 ottobre 2023 e dell’11 dicembre 2023, che esso è avvenuto mediante sorteggio dei componenti della Commissione, di cui è stata data adeguata pubblicità mediante appositi avvisi pubblicati sul BURC.
È, altresì, documentato che sia la designazione dei componenti della Commissione che le successive sostituzioni hanno seguito i criteri indicati dal sopra riportato art. 15, comma 7 bis, lett. a), del d.lgs. n. 502/92, risultando, infatti, la Commissione composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda che ha bandito la selezione (dott. Salvatore Braghò, nella sua qualità di nuovo Direttore Sanitario Aziendale) e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, di cui almeno due direttori di struttura complessa in Regioni diverse da quella che ha bandito la procedura di selezione (dott.ssa Rossitto Alfina, Direttore S.C. ASP di Messina – Regione Sicilia, dott. Russo Calogero, Direttore S.C. ASP di Enna – Regione Sicilia, dott. Pastorello Maurizio, Direttore S.C. ASP di Palermo – Regione Sicilia).
Inoltre, conformemente a quanto previsto dall’art. 15, comma 7 bis, lett. a), del d.lgs. n. 502/92, le funzioni di Presidente della Commissione sono state assunte dal dott. Pastorello, in quanto componente con maggiore anzianità di servizio tra quelli designati (circostanza non contestata da parte ricorrente).
Ne consegue che la designazione dei componenti della Commissione di gara è stata svolta nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 15, comma 7 bis, lett. a), del d.lgs. n. 502/92, garantendo l’imparzialità del procedimento di designazione della Commissione.
Né parte ricorrente ha contestato eventuali cause di incompatibilità dei singoli componenti della Commissione o, sotto altro profilo, ha offerto alcun principio di prova dal quale possa desumersi il non corretto operato della Commissione.
Pertanto, sebbene, in linea di principio, sia possibile condividere con la ricorrente che la soluzione formalmente preferibile sarebbe stata quella di procedere con successivi atti modificativi e integrativi dell’iniziale provvedimento di nomina della Commissione (emendando l’omessa indicazione di due componenti della Commissione e, successivamente, formalizzando la sostituzione dei componenti che avevano nel frattempo rinunciato all’incarico), il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione non evidenzi alcuna sostanziale violazione dei criteri di nomina della Commissione indicati dell’art. 15, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/92.
Ne consegue che – in mancanza di una effettiva lesione dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità sottesi alla disciplina di cui all’art. 15, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/92 – la prospettiva, da cui muove parte ricorrente nel formulare le proprie censure, risulti meramente formale, dovendosi, invece, applicare al caso di specie un diverso approccio, che valorizzi la correttezza sostanziale della procedura di designazione della Commissione di valutazione.
Peraltro, si osserva che l’operato della Commissione di valutazione nella sua composizione definitiva è stato confermato dal Commissario Straordinario dell’ASP di Vibo Valentia, con la delibera n. 1673 del 25 settembre 2024, che ha conferito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Farmacia alla dott.ssa Simona Angela Mirarchi, superando, di fatto, l’assenza di un atto di nomina espresso, non sussistendo, per altro verso, alcuna violazione dei criteri indicati dall’art. 15, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/92.
14. Né dimostra l’illegittimità del modus procedendi dell’amministrazione la mancata indicazione del Segretario verbalizzante nella delibera n. 1769 del 16 ottobre 2023 di nomina della Commissione.
Innanzitutto, la sua indicazione non è espressamente prevista dall’art. 15, comma 7 bis, lett. a), del d.lgs. n. 502/92.
In secondo luogo, con delibera n. 2242 del 22 dicembre 2023, è stata formalizzata la nomina del dott. Domenico Gullà, ossia del Segretario che ha coadiuvato la Commissione nella procedura di selezione in esame, sostituendo il precedente Segretario, il cui nominativo non risultava indicato nella precedente delibera n. 1769 del 16 ottobre 2023 di nomina della Commissione.
15. Quanto, infine, al mutamento dei componenti della Commissione, che, secondo parte ricorrente, ne avrebbe pregiudicato la “stabilità”, si osserva, innanzitutto, che la giurisprudenza amministrativa è unanime nell’affermare che non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodificabilità delle commissioni giudicatrici, potendo i commissari essere sostituiti al fine di garantire il corretto funzionamento e la continuità della azione amministrativa (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 18 maggio 2021, n. 3847, con riferimento specifico alle commissioni giudicatrici di gare d’appalto).
Inoltre, nel caso di specie, risulta che le sostituzioni sono avvenute quando la Commissione non aveva ancora iniziato ad operare e che la valutazione dei candidati è stata effettuata dalla Commissione nella medesima composizione, circostanza che elimina in radice ogni pericolo di violazione delle regole di imparzialità che devono presiedere allo svolgimento della procedura di selezione.
16. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto, mentre, per la peculiarità del caso di specie, le spese del giudizio possono essere compensate.
TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 08.08.2025 n. 1372