Stranieri – Foglio di via obbligatorio per realizzazione di una condotta sintomatica di pericolosità sociale concreta e attuale

Stranieri – Foglio di via obbligatorio per realizzazione di una condotta sintomatica di pericolosità sociale concreta e attuale

1. I motivi di ricorso, attesa la loro stretta interconnessione possono essere trattati congiuntamente.

2. Parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione nella parte in cui avrebbe – nella sostanza – errato nell’esercitare il potere amministrativo in relazione al caso concreto, non sussistendo i presupposti prescritti dalla normativa di riferimento per legittimare l’ordine di allontanamento con connesso rimpatrio.

3. Il ricorso è infondato e va integralmente respinto.

Giova premettere che l’art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che i “provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza ha finalità preventiva, sicché l’esercizio del potere di cui è titolare l’amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale del soggetto interessato o comunque l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi anche di valenza indiziaria (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I ter, 4 giugno 2024, n. 11403, e la giurisprudenza richiamata).

Tuttavia, per dirsi socialmente pericoloso, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (applicabile nel caso di specie), dagli elementi di fatto presi in considerazione dall’amministrazione deve potersi desumere:

– da un lato, la “commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”;

– dall’altro lato, comportamenti che lascino presumere il dedicarsi con assiduità ad una certa attività (impiegando la disposizione l’aggettivo “dedito”).

Dunque, per integrare la base fattuale richiesta per supportare il giudizio di pericolosità, i fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono essere espressione di un carattere non occasionale o sporadico dell’attività criminosa (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I ter, 4 giugno 2024 n. 11403, che richiama Cassazione Penale, sez. VI, 22 giugno 2021, n. 32903).

Orbene, nel caso di specie il giudizio di pericolosità è stato reso dalla Questura non già in una logica meramente atomistica, bensì sistemica, tenuto conto cioè dei precedenti penali e di polizia nl loro complesso, tra i quali indubbiamente spiccano la truffa e il possesso delle chiavi alterate o grimaldelli. La sussistenza di fatti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio, quali la truffa e il possesso di strumenti volti all’effrazione, indipendentemente dall’esito del processo penale, è da sola sufficiente a fondare in maniera logica e scevra da vizi, il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica formulato dall’amministrazione.

4. Non rileva a tal fine quindi, il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo tribunale, la funzione del foglio di via, diversamente dai rimedi penalistici, non ha funzione né retributiva né rieducativa, bensì è volta, in una logica di anticipazione della soglia di tutela a scongiurare il rischio che si verifichino fatti offensivi al bene “integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

5. In conclusione quindi il ricorso va respinto.

6. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle difese spiegate da parte resistente.

TAR CALABRIA – CATANZARO, I – sentenza 07.08.2025 n. 1370

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