1. Con il ricorso in epigrafe, la società -OMISSIS-. (d’ora innanzi, solo -OMISSIS-) ha impugnato il provvedimento prot. n. 40290 del 30 aprile 2024 con cui il Prefetto di Verona ha emesso nei suoi confronti l’informazione interdittiva antimafia ai senti degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159, e, al tempo stesso, ha disposto il diniego della sua iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. White List).
1.1. Giova premettere che -OMISSIS- è la nuova ragione sociale assunta, nel 2019, da -OMISSIS- (d’ora innanzi, solo -OMISSIS- -OMISSIS-). Quest’ultima, a sua volta, era stata fondata l’1 marzo 2012 dal signor -OMISSIS-, socio e amministratore unico della stessa. Il mese successivo alla sua fondazione, detta società aveva affittato da -OMISSIS- -OMISSIS- il ramo d’azienda relativo alla vendita in -OMISSIS- di solai alleggeriti brevettati e prodotti dalla casa madre svizzera -OMISSIS- -OMISSIS- a.g.
In seguito, nel marzo 2015, il signor -OMISSIS- aveva ceduto il capitale sociale di -OMISSIS- -OMISSIS- al signor -OMISSIS-, che quindi ne era divenuto presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza con il 65% delle quote, e al signor -OMISSIS-, consigliere di amministrazione e socio di minoranza con il restante 35% delle quote. Nel 2019, infine, -OMISSIS- -OMISSIS- si era staccata dalla casa madre e aveva cambiato ragion sociale in -OMISSIS-, registrando a proprio nome il prodotto -OMISSIS-, un nuovo sistema di alleggerimento dei solai destinato al mercato italiano.
1.2. Il Prefetto di Verona ha desunto il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nei confronti di -OMISSIS- dall’interdittiva emessa nei confronti di -OMISSIS- s.r.l. (d’ora innanzi, solo -OMISSIS-) il 17 luglio 2015 (confermata, con il rigetto dell’istanza di riesame, il 30 aprile 2024), a sua volta fondata sul legame intrattenuto dal signor -OMISSIS-, padre del predetto -OMISSIS- e legale rappresentante di -OMISSIS-, con esponenti di primissimo piano del clan ‘ndranghetista “Grande Aracri”. In specie, l’Autorità prefettizia ha ritenuto che i collegamenti personali ed economici tra le due società, di fatto costituenti un’unica realtà imprenditoriale sotto il controllo del signor -OMISSIS-, rendesse concreto il pericolo di contagio del condizionamento criminale dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS-.
2. Il ricorso si affida a tre motivi, di seguito esposti.
I) “Violazione dell’art. 92, comma 2 bis, del D.lgs 159/2011 e degli artt. 7 e 10 della L. 241/1990. Violazione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa”.
La ricorrente censura la violazione del contraddittorio, posto che la Prefettura di Verona, con nota del 14 novembre 2023, avrebbe comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di mantenimento dell’iscrizione nella White List facendo un generico riferimento a “rapporti contrattuali di fornitura con società interdette”, senza quindi alcuna indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, come invece prescritto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Inoltre, tutta l’attività istruttoria condotta dall’Autorità prefettizia si sarebbe tradotta in uno sterile confronto con la società, dato che nel corso dell’audizione sarebbero state rivolte ai soci di -OMISSIS- solo domande relative a elementi di fatto risalenti nel tempo, già noti e facilmente verificabili, senza approfondire i rapporti con la -OMISSIS-, poi assunti quale unica motivazione dell’interdittiva.
II) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, co. 52, della L. 6/11/2012 n. 190 e del D.P.C.M. 18/4/2013, anche in relazione alla violazione degli artt. 86 e 91 del D.lgs 159/2011. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto e inadeguatezza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, abnormità procedimentale, contraddittorietà, irragionevolezza”.
Nella prospettiva attorea, l’Amministrazione avrebbe condotto un’istruttoria superficiale e incompleta, in particolare laddove ha tratto da semplici legami personali il giudizio di non impermeabilità della ricorrente alle logiche malavitose emerse in seno alla -OMISSIS-, così come laddove ha desunto la continuità nel tempo dei rapporti contrattualiintercorsi tra -OMISSIS- e -OMISSIS- dall’analisi delle fatture emesse nel periodo 2019-2023, senza avvedersi del ruolo del tutto marginale e discontinuo assunto da -OMISSIS- nell’attività aziendale dell’esponente. Sotto altro profilo, l’atto impugnato sarebbe stato adottato sulla base di una risalente interdittiva fondata, a sua volta, su elementi indiziari episodici e comunque non più attuali, siccome riferibili a un periodo antecedente all’avvio dell’attività imprenditoriale di -OMISSIS-. La Prefettura, in specie, non avrebbe indicato le ragioni per le quali quegli elementi – che in un primo momento non sono stati valutati come ostativi all’iscrizione della ricorrente nella White List – siano stati in seguito considerati come sintomatici del rischio di condizionamento criminale.
III) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis del D.lgs n. 159/2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione insufficiente”.
L’Autorità prefettizia non avrebbe valutato, o comunque non ne avrebbe dato conto in motivazione, la sussistenza dei presupposti per disporre la diversa misura, meno afflittiva, della prevenzione collaborativa. In sostanza, sarebbe mancata la valutazione bifasica imposta dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011: dapprima diagnostica onde accertare l’occasionalità del pericolo infiltrativo e, dipoi, prognostica circa l’emendabilità della situazione infiltrativa attraverso adeguati adempimenti da imporre all’impresa.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando gli atti oggetto dell’istruttoria procedimentale e una relazione sui fatti di causa redatta dalla Prefettura di Verona, volta a dimostrare l’infondatezza dei motivi di ricorso.
4. Con decreto presidenziale n. 278 del 29 giugno 2024 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, seppure al limitato fine di consentire lo svolgimento dei contratti di appalto con la pubblica amministrazione in corso di esecuzione.
5. Con ordinanza cautelare n. 347 del 5 settembre 2024 è stato confermato il dispositivo del suddetto decreto, così sospendendo parzialmente gli effetti dell’interdittiva, in considerazione del danno grave e irreparabile che la ricorrente avrebbe potuto subire a causa della sospensione dei contratti di appalto in essere con la pubblica amministrazione. Nel bilanciamento degli interessi coinvolti, questa Sezione ha tenuto conto, nello specifico, della prossimità dello svolgimento dell’udienza concernente la richiesta di l’applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario (fissata dal Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, per il 7 ottobre 2024 – giudizio R.G. M.P. n. 34/2024).
6. In vista della discussione del gravame, le parti costituite hanno depositato in giudizio documenti e memorie.
In particolare, la ricorrente, con memoria depositata il 10 gennaio 2025, ha osservato come il Ministero dell’Interno non avrebbe in alcun modo replicato alle censure sollevate nell’atto introduttivo, limitandosi a produrre una relazione della Prefettura di Verona sui fatti di causa, la quale non potrebbe qualificarsi come memoria difensiva. Donde, per la tesi attorea, la mancata contestazione dei fatti esposti nel ricorso.
Il Ministero resistente ha prodotto – il 21 gennaio 2025, unitamente alla memoria di replica – i seguenti documenti: 1) il verbale dell’udienza del 20 gennaio 2025 nel giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, R.G. M.P. n. 34/2024 (ricorrente: -OMISSIS-); 2) il decreto del 4 dicembre 2024, n. 14, della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, di rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario proposta da una società la cui ragione sociale è stata oscurata; 3) il verbale dell’udienza del 20 gennaio 2025 nel giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, R.G. M.P. n. 35/2025 (ricorrente: -OMISSIS-); 4) lista dei testi presentata da -OMISSIS- all’udienza del 20 gennaio 2025 nel giudizio R.G. M.P. n. 35/2025.
Sempre il Ministero resistente ha prodotto, il 7 febbraio 2025, l’ordinanza del 5 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato la richiesta di -OMISSIS- di applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario.
7. Con note d’udienza depositate l’11 febbraio 2025, la ricorrente ha eccepito la tardività della documentazione prodotta dal Ministero resistente, chiedendo che la stessa venisse espunta dal fascicolo di causa.
8. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, la difesa erariale ha chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo dell’ordinanza di rigetto della richiesta di controllo giudiziario.
Il ricorso è stato dunque trattenuto in decisione.
9. In via preliminare, va precisato che le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza (art. 73, comma 1, cod. proc. amm.): detto termine è perentorio, salva la facoltà del giudice di autorizzare eccezionalmente la presentazione tardiva di documenti, su richiesta della parte interessata e assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio, quando il rispetto del termine di legge risulti estremamente difficile (art. 54, comma 1, cod. proc. amm.).
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per autorizzare la presentazione tardiva del documento prodotto dal Ministero dell’Interno il 7 febbraio 2025: segnatamente, è stata avanzata specifica istanza da parte della difesa erariale; la produzione tempestiva non era possibile, trattandosi di un atto giudiziario sopravvenuto alla scadenza del termine ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm.; è stato assicurato il pieno rispetto del diritto della ricorrente al contraddittorio, posto che -OMISSIS- ha avuto la possibilità di presentare note d’udienza, senza peraltro nulla controdedurre in ordine al contenuto del documento.
Deve invece dichiararsi inammissibile il deposito tardivo compiuto il 21 gennaio 2025 dalla medesima parte pubblica: ciò per l’assorbente ragione che quest’ultima non ha presentato alcuna specifica richiesta in tal senso ex art. 54, comma 1, cod. proc. amm.
10. Sempre in via preliminare, è infondata l’eccezione di “inammissibilità delle argomentazioni difensive dispiegate dall’Amministrazione”.
In specie, la ricorrente sostiene che l’onere di specificità previsto per il ricorso introduttivo dall’art. 40 cod. proc. amm. sarebbe applicabile anche alla costituzione della parte resistente in ragione di quanto disposto dall’art. 167 cod. proc. civ., secondo cui nella comparsa di risposta “il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”.
Al proposito, è sufficiente rilevare che non v’è alcuna disposizione del codice di rito che vieti alla parte resistente di fondare per relationem le proprie argomentazioni difensive sui documenti depositati tempestivamente in giudizio, specie quando essi contengono la compiuta esplicitazione della posizione della parte stessa sui fatti di causa. In questo senso, infatti, si è sviluppata una prassi stratificata (soprattutto da parte della difesa erariale) da ritenersi conforme ai principi generali che regolano il diritto processuale (di libertà delle forme e di raggiungimento dello scopo), i quali impongono la tempestività della costituzione in giudizio e del deposito di documenti e memorie, senza richiedere una particolare veste formale alle difese della resistente. Ciò a prescindere dal fatto che il principio di non contestazione, sancito dall’art. 115 cod. proc. civ., non viene in rilievo allorquando i fatti dedotti nell’atto introduttivo trovino smentita nei documenti prodotti in giudizio.
11. Nel merito, è infondato il primo motivo di ricorso con cui -OMISSIS- contesta il deficit informativo che affliggerebbe il preavviso di rigetto dell’istanza di mantenimento dell’iscrizione nella White List, con conseguente compromissione dell’effettività del contraddittorio procedimentale.
In proposito, deve essere ricordato che – per quanto l’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dall’art. 48, co. 1, lett. a], n. 2, del d.l. n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021) abbia introdotto l’obbligo di comunicazione all’interessato degli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa – resta comunque “fermo il principio che nella discovery anticipata in sede di contraddittorio procedimentale, la cui durata è fissata in sessanta giorni, non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5026).
Nella fattispecie concreta, l’Autorità prefettizia, con nota del 14 novembre 2023, ha prospettato ad -OMISSIS- la volontà di emettere nei suoi confronti un’informazione antimafia interdittiva (la stessa Amministrazione, infatti, ha qualificato la nota come “preavviso di interdittiva”), a causa dell’emersione di “rapporti contrattuali di fornitura con società interdette”. Tale comunicazione ha permesso alla società interessata di partecipare al contraddittorio procedimentale: il che si è concretizzato con la produzione in più occasioni di corpose memorie difensive (l’1 dicembre 2023, il 22 gennaio 2024 e il 5 febbraio 2024), nonché con la richiesta di audizione dei soci, svoltasi il 22 gennaio 2024.
D’altra parte, è la stessa memoria difensiva del 5 febbraio 2024 a smentire l’assunto attoreo per cui il riferimento ai rapporti di fornitura con società interdette sarebbe stato del tutto generico, pertanto inidoneo a rappresentare gli elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa che hanno in seguito condotto all’emissione dell’interdittiva. Ivi, infatti, -OMISSIS- si è dilungata sui rapporti intrattenuti con -OMISSIS-, specificando come quest’ultima “da diversi anni esegue delle lavorazioni davvero marginali ed in maniera del tutto discontinua per quanto riguarda la realizzazione dei lavori edili”, senza essere mai stata “un fornitore essenziale e tanto meno esclusivo e/o privilegiato di -OMISSIS-, che, per giunta, costituisce per la predetta -OMISSIS- un mero cliente davvero marginale” (cfr. § 8).
Proprio i ripetuti riferimenti dell’odierna ricorrente al ruolo rivestito da -OMISSIS- nella propria attività imprenditoriale dimostrano come fosse ben consapevole che il pericolo di condizionamento malavitoso dipendesse dai suoi rapporti, personali ed economici, con la predetta società, tanto da ritenere necessario sottolineare (anche dal punto di vista grafico) di non intrattenere “alcun «rapporto contrattuale di fornitura»” con essa.
Deve poi escludersi che l’attività istruttoria della Prefettura di Verona si sia tradotta in uno sterile confronto con la società interessata: sul punto, è sufficiente considerare che, in allegato alla richiamata memoria difensiva del 5 febbraio 2024, -OMISSIS- ha prodotto l’elenco fornitori 2013-2023 e le fatture di acquisto da -OMISSIS- poi utilizzati dall’Amministrazione a comprova delle cointeressenze economiche tra le due realtà imprenditoriali. Inoltre, nel corso dell’audizione, il legale rappresentante di -OMISSIS- ha affermato, in risposta a specifiche domande: “di essere dipendente full time presso -OMISSIS- s.r.l. dove svolge le mansioni di impiegato tecnico”; che la sede operativa di -OMISSIS- e la sua stessa abitazione di residenza si trovano accanto alla sede di -OMISSIS-; che nel periodo dal 2015 all’estate del 2023 il signor -OMISSIS- ha lavorato, seppur non in modo continuativo, per -OMISSIS-. Proprio l’attenzione prestata dai funzionari prefettizi ai rapporti tra le due società esclude che il colloquio sia stato incentrato solo su elementi di fatto risalenti nel tempo, senza approfondire gli indici di permeabilità criminale valorizzati nella successiva interdittiva.
12. È infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo, è opportuno precisare che l’interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione delle organizzazioni malavitose, impedendo alle stesse di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. L’accertamento discrezionale rimesso all’Autorità prefettizia, circa il pericolo di contiguità dell’impresa con la criminalità organizzata, prescinde da qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio, così come dalla sussistenza di responsabilità penali a carico di soggetti collegati all’impresa, poiché una simile impostazione vanificherebbe la finalità anticipatoria della misura, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante. Sicché l’interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2024, n. 248; id.,5 febbraio 2024, n. 1142; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 febbraio 2024, n. 364).
In concreto, l’interdittiva costituisce espressione di un’ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286).
In sede di impugnazione di una interdittiva, il giudice amministrativo è pertanto chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa: ciò consente non solo di sindacare l’esistenza o meno dei fatti assunti a fondamento della misura, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 6740).
12.1. Nell’applicare tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi come l’interdittiva impugnata costituisca una misura ragionevole e proporzionata rispetto ai gravi indizi di pericolo di inquinamento malavitoso emersi nel corso dell’istruttoria e specificati nella motivazione del provvedimento prefettizio.
Sul punto, deve osservarsi che la Prefettura di Verona non si sia limitata a desumere il pericolo infiltrativo dal rapporto di parentela tra il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante di -OMISSIS-, e il signor -OMISSIS-, omologo della già interdetta -OMISSIS- – di per sé elemento sintomatico del rischio di condizionamento mafioso, in quanto fatto presuntivo della conduzione familiare di un unico gruppo di imprese (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2024, n. 248; id.,18 settembre 2023, n. 8395) –, bensì abbia ritenuto plausibile il contagio della “mafiosità” anche dalla natura e dalla intensità dei legami economici tra le due società, concludendo nel senso che le stesse costituissero un unico complesso aziendale.
Con riguardo alla rilevanza e all’attualità del rischio di infiltrazione malavitosa rispetto alla società -OMISSIS-, deve osservarsi che il suo legale rappresentante, il signor -OMISSIS-, è stato deferito, in due distinti procedimenti penali, per i reati di associazione di tipo mafioso e per riciclaggio aggravato, nonché per estorsione aggravata anche dal metodo mafioso. Tali deferimenti hanno costituito la base per l’emissione, il 17 luglio 2015, dell’interdizione antimafia nei confronti di -OMISSIS-, il quanto il suo dominus – seppur prosciolto in primo grado – era stato considerato il mezzo utilizzato dalla cosca ‘ndranghetista “Grande Aracri” per espandere la propria influenza nel tessuto economico del territorio veronese.
Del resto, il Tribunale di Mantova, nel pronunciare l’assoluzione nei confronti del signor -OMISSIS- (con sentenza n. 781/2017, resa ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ossia per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova della sussistenza del fatto), ha chiarito che “le ambiguità mostrate dal -OMISSIS- ed il suo muoversi su una linea di confine particolarmente insidiosa, nonostante non siano sufficienti ai fini dell’affermazione della sua penale responsabilità, rivelano la connivenza tra colui che nel caso concreto rappresenta il modello di imprenditore da cui è attratta la criminalità organizzata per allargare la propria rete di influenza […]. Ed invero, durante il colloquio registrato a bordo dell’auto di […], si ha la rappresentazione plastica della reciprocità dei vantaggi che un tale tipo di sodalizio può procurare tanto all’imprenditore stimato e specchiato, quanto al capo cosca in un do ut des illecito di cui il -OMISSIS- aveva piena contezza”.
Proprio la sussistenza di evidenti rapporti di connivenza tra il legale rappresentante di -OMISSIS- e la cosca malavitosa “Grande Aracri” è stata sottolineata da questa Sezione nella sentenza del 12 luglio 2021, n. 916, con cui è stato respinto il ricorso avverso l’interdittiva antimafia. Sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con decisione del 28 giugno 2022, n. 5390. In detta pronuncia, il Consiglio di Stato ha ritenuto certamente comprovati i rapporti fra il signor -OMISSIS- ed esponenti di primissimo piano del clan ‘ndranghetista, in particolare il signor -OMISSIS-, con il quale il primo aveva “una confidenza consolidata e reciproca”, “affatto episodica ed unilaterale”, nella piena consapevolezza “dello spessore criminale dei suoi interlocutori”, essendo peraltro definito, dallo stesso -OMISSIS-, come “l’amico degli amici”, con riferimento proprio ai vertici del clan (che lo stesso -OMISSIS- risulta aver anche personalmente incontrato). Sicché il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione prefettizia sul pericolo di condizionamento malavitoso nei riguardi di -OMISSIS- fosse sostenuta da una solida base indiziaria, idonea a dimostrare che il signor -OMISSIS- avesse “manifestato la sua volontà di mettere a disposizione le sue capacità imprenditoriali e la sua struttura aziendale delle cosche, nel quadro di uno scambio – riconosciuto dallo stesso giudice penale – che vedeva il primo trarre vantaggio dalla forza persuasiva del gruppo mafioso […] e la criminalità organizzata dall’ampliamento delle sue prospettive lucrative grazie all’estensione sul territorio calabrese dell’attività economica della società interdetta”.
12.2. Così ricostruito il rischio di condizionamento malavitoso nei riguardi di -OMISSIS-, deve ritenersi senz’altro ragionevole la conclusione della Prefettura di Verona volta a riconoscere il pericolo di contagio del medesimo rischio di influenza illecita nei confronti della -OMISSIS-, alla luce dei legami tra gli organi gestionali delle due società e dei rapporti economici tra queste ultime.
Deve considerarsi, innanzitutto, che il signor -OMISSIS- – presidente del consiglio di amministrazione e socio maggioritario di -OMISSIS- – ha sempre lavorato per la -OMISSIS-, ove tuttora è dipendente a tempo pieno. Lo stesso ha dichiarato, in sede di audizione personale, di destinare la gran parte del proprio tempo lavorativo a favore dell’impresa paterna, in cui svolge le mansioni di impiegato tecnico, utilizzando soltanto il tempo rimanente all’attività di gestione di -OMISSIS- e al settore logistico della stessa. Non solo, quindi, l’amministratore di -OMISSIS- è cresciuto professionalmente e tuttora è parte dell’organico dell’interdetta -OMISSIS-, ma finanche il signor -OMISSIS- ha ricoperto il ruolo di dipendente di -OMISSIS- dal 2015 fino all’estate 2023, seppur per brevi periodi: il che dimostra la stretta vicinanza, non solo familiare ma anche professionale, tra i centri operativi delle due società, che costituisce un grave indizio della gestione unitaria delle stesse.
Ciò emerge altresì dalla circostanza, parimenti confermata in sede di audizione, che l’attività imprenditoriale di -OMISSIS- si svolga all’interno di immobili (adibiti a sede operativa e a sede di produzione) in locazione dai fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-, soci di -OMISSIS-., collocati per giunta accanto alla sede di quest’ultima, così come dal fatto che sono avvenuti passaggi di proprietà di alcuni mezzi aziendali tra le due imprese, peraltro entrambe operanti nel medesimo settore edile.
D’altra parte, l’esistenza di una comune regia nella gestione delle due società – riconducibile, secondo un giudizio probabilistico, al signor -OMISSIS- – è desumibile dalla stessa genesi della ricorrente. Essa, infatti, è stata fondata nel 2012 con la ragione sociale di -OMISSIS- -OMISSIS- dal signor -OMISSIS-, il quale era verosimilmente un uomo di fiducia del signor -OMISSIS-, a lui legato da un durevole rapporto professionale, essendo stato dipendente per diversi anni di società a quest’ultimo riconducibili (dal 2002 al 2007 della -OMISSIS- e dal 2006 al 2007 della -OMISSIS- s.r.l., le cui quote erano detenute dai fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-). Tant’è che, a breve distanza dalla sua fondazione, -OMISSIS- -OMISSIS- ha preso in affitto un ramo d’azienda da -OMISSIS- -OMISSIS-, la quale aveva nella propria compagine sociale i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e che, nel novembre 2015, era stata acquistata per il 55% da -OMISSIS- e per il 35% dal signor -OMISSIS-. Infine, sempre nel 2015, il socio unico di -OMISSIS- -OMISSIS- ha venduto le quote sociali ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, vale a dire a due soggetti strettamente legati alla stessa -OMISSIS-, perlomeno per essere l’uno dipendente full time della stessa, l’altro comproprietario di -OMISSIS- -OMISSIS- (cioè la società licenziataria per la vendita in -OMISSIS- di solai alleggeriti, la cui fornitura costituisce il core business di -OMISSIS-).
È significativo a tal proposito osservare come, nel corso dell’audizione del 22 gennaio 2024, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- non abbiano ricordato chi fosse l’amministratore di -OMISSIS- al momento della sua fondazione, né la data in cui erano subentrati allo stesso nella gestione societaria (neppure approssimativamente), né come avessero acquisito le quote societarie, né l’elenco dettagliato di lavori pubblici in cui la società era impegnata (rammentando soltanto l’Ospedale Mangiagalli di Milano e una scuola a Bergamo, senza neppure precisarne il nome). Trattasi senz’altro di elementi indiziari di una etero-direzione della società, che mostrano la completa estraneità dei due soci e amministratori di -OMISSIS- alla concreta gestione dell’attività imprenditoriale (come per giunta confermato dal fatto che non ne percepiscano i frutti, dato che la ricorrente, seppur in attivo, non ripartisce gli utili).
Inoltre, è dirimente evidenziare come l’intreccio di interessi economici tra -OMISSIS- e -OMISSIS- affiori dall’analisi delle fatture economiche emesse e ricevute dalla prima società nel periodo 2019-2023, successivo all’iscrizione della ricorrente nella White List: trattasi di rapporti commerciali che, per rilevanza e continuità nel tempo, sono tali da travalicare il piano della mera e sporadica collaborazione imprenditoriale. È sufficiente evidenziare, sul punto, che -OMISSIS- ha acquistato merci da -OMISSIS- in modo continuativo nell’arco di tutto il periodo in considerazione, assumendo, nel 2023, ordini per un totale di € 543.655,55 nell’ambito di un volume di affare pari a € 4.163.459,00. Seppure -OMISSIS- non sia il fornitore esclusivo della ricorrente, è inconfutabile che tra le due società vi sia una continuità di rapporti contrattuali, dal valore non irrisorio, che lasciano trasparire una comunanza di interessi economici: il che costituisce un ulteriore elemento indiziario circa l’inclusione di -OMISSIS- nella sfera di influenza di -OMISSIS-, con conseguente concretizzazione del rischio che il signor -OMISSIS- – che, come testé illustrato, è esposto al pericolo di contaminazione mafiosa – possa esercitare su di essa un controllo sostanziale.
12.3. Sulla scorta di quanto suesposto, deve ritenersi che le risultanze istruttorie poste a fondamento della misura interdittiva dimostrino inequivocabilmente l’esistenza di un concreto ed attuale rischio di condizionamento malavitoso nei confronti di -OMISSIS-, a causa degli stretti legami familiari e professionali tra i soci della stessa e quelli di -OMISSIS- e dei rilevanti e continui rapporti economici intrattenuti dalle due società.
Tale conclusione trova salda conferma nella decisione del 5 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato la richiesta di -OMISSIS- di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011.
Secondo il Tribunale di Venezia, “-OMISSIS-. è stata lo strumento per -OMISSIS- -OMISSIS- per poter continuare, in tutti questi anni, ad accedere agli appalti pubblici nonostante l’interdittiva antimafia che aveva colpito -OMISSIS- s.r.l. nel luglio 2015”, posto che “-OMISSIS- (poi divenuta -OMISSIS-.) […] non aveva né i mezzi, né il personale per far fronte alla produzione dei sistemi di alleggerimento per solai oggetto di tali subappalti, la quale era affidata – prima formalmente, poi sostanzialmente – a -OMISSIS- s.r.l.”. Inoltre, “la complessiva operazione di self cleaning intrapresa dalla società istante [risulta] quale operazione meramente di facciata e non consente di formulare un parere favorevole in ordine alla bonificabilità della società, soprattutto considerando che la maggioranza delle quote societarie di -OMISSIS-. è rimasta ancora saldamente in mano alla famiglia -OMISSIS- e, nei fatti, a -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale rappresenta – alla luce della sua collusione con esponenti di ‘ndrangheta di altissimo livello, condotta dalla quale non ha mai concretamente preso le distanze – il pericolo di condizionamento mafioso di -OMISSIS-.”.
La decisione di negare l’ammissione al controllo giudiziario, quindi, si pone in piena continuità con la valutazione resa dalla Prefettura di Verona nell’atto impugnato, laddove quest’ultima ha affermato – sulla scorta di una approfondita e congrua istruttoria – che vi sia un concreto pericolo di condizionamento di -OMISSIS- da parte della criminalità calabrese, stante l’unicità della struttura aziendale rispetto alla già interdetta -OMISSIS-.
13. È infondato anche il terzo motivo di ricorso, volto a evidenziare la mancata valutazione dei presupposti per l’adozione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa.
Al riguardo, deve rilevarsi che l’art. 91-bis, comma 1, d.lgs. 159/2011 prevede che “Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure”.
Nel caso di specie, l’applicabilità dell’istituto della prevenzione collaborativa, in luogo della più gravosa misura interdittiva, è stata valutata dall’Autorità prefettizia in sede di riunione con il Gruppo Interforze Antimafia del 19 aprile 2024: essa, tuttavia, è stata esclusa a causa della “non occasionalità dei rapporti rilevati tra -OMISSIS-. e -OMISSIS- s.r.l. e del perdurare di elementi di rischio di infiltrazione mafiosa rinvenuti in quest’ultima, considerati, allo stato, cronici” (cfr. doc. 4 di parte resistente).
D’altronde, com’è evincibile dalla motivazione del provvedimento gravato, proprio la cronicità delle controindicazioni antimafia rilevate nella società -OMISSIS-, la continuità nel tempo dei rapporti contrattuali intercorsi da -OMISSIS- con la medesima, nonché la promiscuità di forze umane e sedi operative non rendono possibile degradare a meramente occasionale il pericolo di condizionamento mafioso. D’altro canto, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di spazi adeguati all’instaurazione di misure idonee a contrastare il rischio concreto di influenza malavitosa: un’influenza che, veicolata dalla riconducibilità della proprietà delle quote di -OMISSIS- al signor -OMISSIS- (o comunque dal suo controllo sostanziale sulla gestione), permea in modo endemico l’intera struttura aziendale.
14. Alla luce di quanto suesposto, il ricorso deve essere respinto.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
TAR VENETO, I – sentenza 08.08.2025 n. 1400