La questione controversa inter partes verte sul rigetto opposto dal Comune dell’Aquila all’istanza del ricorrente di assegnazione di nuova destinazione urbanistica a suoli di sua proprietà gravati da vincoli espropriativi – attuazione del PEEP e uso pubblico, di interesse generale e viabilità – da tempo decaduti e non reiterati, né sostituiti da nuove destinazioni di zona.
Occorre premettere che il PEEP del 1973 è stato recepito dal PRG del Comune dell’Aquila in vigore dal 1979.
L’annullamento del PEEP, con sentenza di questo TAR n. 126/1982, confermata con sentenza n. 35/1984 del Consiglio di Stato, ha quindi travolto anche la localizzazione delle aree PEEP individuata dal PRG che lo ha recepito come atto presupposto.
Più specificamente, la disciplina, che il PRG con l’art. 85 delle NTA ha attribuito alle aeree perimetrate dal PEEP per la sua stessa natura di atto successivo e derivato (dal PEEP) è destinata ad essere caducata dall’annullamento del PEEP.
In un giudizio analogo, promosso per l’annullamento di deliberazioni del Comune dell’Aquila che avevano approvato programmi costruttivi su iniziativa privata, ai sensi dell’art. 51 l. 865/1971, sulla base del recepimento del PEEP del 1973 nell’art. 85 delle NTA del PRG, il Consiglio di Stato ha ritenuto “illegittima l’operazione condotta dal Comune, volta a ricondurre le aree de quibus, già ricomprese in tale strumento attuativo [il PEEP del 1973], nella previsione di cui all’articolo 85 del P.R.G., con cui venivano sostanzialmente recepite le destinazioni previste dai PEEP; quando tale disposizione è stata scritta, nel 1979, il PEEP in questione era vigente, ma una volta annullato lo stesso in sede giurisdizionale con la sentenza n. 35 del 1 febbraio 1984, è evidente che l’articolo 85 non è più ad esso applicabile, e per le aree in esso ricomprese si è riespansa la destinazione a servizi prevista dagli articoli 29 e 30 del P.R.G….. Non era dunque possibile per il Comune accogliere la proposta dell’odierna appellante facendo applicazione – sia pure indirettamente, per tramite del richiamo di cui al ricordato articolo 85 delle NTA – di un PEEP non più esistente fin dal 1984” (Consiglio di Stato 15.3.2022, n. 1822).
Il venir meno, per effetto dell’annullamento del PEEP, della disciplina dettata dall’art. 85 delle NTA e quindi della stessa destinazione urbanistica delle zone perimetrate dal PEEP, preclude la realizzazione del programma costruttivo ex art. 51 l. n. 865/1971 che presuppone invece proprio l’esistenza di una destinazione urbanistica compatibile con tale intervento.
Le stesse considerazioni valgono ove si ritenga, come nel citato precedente del Consiglio di Stato, che per le aree comprese nel PEEP annullato si riespanda la destinazione a servizi prevista dagli articoli 29 e 30 delle NTA del P.R.G., entrambi costitutivi di un vincolo ablatorio sulla proprietà fondiaria destinati a decadere dopo un quinquiennio.
Ne consegue che le particelle n. 2101 e 2012, già prive di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento del PEEP, seppure ricondotte al regime dei vincoli ablatori ex artt. 29 e 30 delle NTA del PRG sarebbero ancora nella medesima condizione, per scadenza di detti vincoli, condizione non superata dalla deliberazione consiliare n. 138/2015 recante la nuova disciplina generale delle “aree bianche”.
Infatti l’annullamento della deliberazione n. 138/2015 con sentenza n. 422/2022 dal TAR Abruzzo – L’Aquila avrebbe comunque riportato le particelle nn. 2101 e 2102 alla condizione di aree bianche, tuttora in attesa di riqualificazione urbanistica.
Anche la particella n. 2103 ha la stessa natura di area bianca perché è pacifico che la destinazione a viabilità pubblica ad essa impressa costituisce un vincolo espropriativo, parimenti scaduto per decorso del termine quinquennale stabilito dall’art. 9 d.P.R. n. 380/2001.
Per queste ragioni il Comune, essendo tenuto a dettare una pianificazione urbanistica su tutte le aree comprese nel suo territorio (fra le tante si rinvia a Consiglio di Stato sez. IV, 29/05/2015, n.2688) non può esimersi dall’adottare una variante speciale che attribuisca una nuova destinazione urbanistica alle aree che ne sono prive per scadenza dei vincoli ablatori ad esse impressi e a seguito dell’annullamento del PEEP.
Pertanto il provvedimento del Comune dell’Aquila prot. n. 81021 del 2.8.2024 che ha respinto l’istanza del ricorrente di riqualificazione urbanistica del suolo di sua proprietà sul presupposto, errato, che esso abbia ancora una destinazione, deve essere annullato.
Ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) del codice del processo amministrativo il Collegio assegna al Comune il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza, per concludere il procedimento di riqualificazione (delle particelle n. 2101, 2102 e 2103 censite al foglio 80 del catasto del Comune dell’Aquila) avviato con l’istanza del 29.7.2024, con espressa avvertenza che, decorso detto termine senza che il procedimento sia stato concluso, sarà nominato, su istanza della parte ricorrente, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Le spese seguono la soccombenza.
TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 05.08.2025 n. 386