Responsabilità civile – Danno – Caso fortuito – Responsabilità da custodia condominiale e limiti alla sussistenza del caso fortuito

Responsabilità civile – Danno – Caso fortuito – Responsabilità da custodia condominiale e limiti alla sussistenza del caso fortuito

1. Con atto di citazione ritualmente il Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 409/2018 emessa dal Giudice di pace di Teramo in data 29.05.2018 che, in accoglimento della domanda di Controparte_1 lo ha condannato al pagamento di € 1.000,00

oltre interessi e spese di lite a titolo di risarcimento dei danni cagionati ex art. 2051 c.c. in conseguenza dei fatti avvenuti in data 19.01.2017 allorquando il veicolo di sua proprietà Chrysler Tg. (OMISSIS), regolarmente parcheggiato negli spazi sottostanti il Parte_1, è stato danneggiato dal distacco di un blocco di neve dalla copertura condominiale.

In particolare, il Parte_1 Pt_1 ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza non potendo riconoscersi la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione della sussistenza del caso fortuito e, in subordine, la riduzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 c.c. stante il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate.

In ogni caso, il Parte_1 appellante ha chiesto la riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado in ragione dell’erroneità dell’importo indicato a titolo di condanna alle spese di lite in quanto quantificato sulla base del quantum richiesto e non del decisum.

2. Si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale ha chiesto il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza impugnata.

3. La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado (r.g. 2243/2017), è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 2.12.2020 ed è stata presa in decisione all’udienza del 6.03.2025, con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

4. I fatti di causa, come risultanti dall’istruttoria svolta in primo grado e pacifici, possono essere così ricostruiti:

– dal 15.01.2017 al 19.01.2017 si sono verificate intense nevicate che hanno colpito la città di Teramo e vi sono stati episodi di black-out che hanno causato l’assenza di energia elettrica nel Parte_1 (vd. testimonianza di Testimone_1 verbale di udienza dell’11.01.2018;

testimonianza di Testimone_2 verbale di udienza dell’11.01.2018; vd. doc. 4,5,6 allegati al fascicolo di primo grado del Parte_1;

– il giorno 18.01.2017 si sono verificate n. 4 scosse di terremoto di magnitudo superiore al 5° della scala Richter (vd. testimonianza di Testimone_1 verbale di udienza dell’11.01.2018;

testimonianza di Testimone_2 verbale di udienza dell’11.01.2018; vd. doc. 4,5,6 allegati al fascicolo di primo grado del Parte_1;

– a nevicata iniziata il figlio di Controparte_1 ha spostato l’autovettura di proprietà del padre Chrysler tg. (OMISSIS) parcheggiandola all’interno degli appositi spazi adibiti a parcheggio del Condominio (vd. testimonianza di Testimone_1 verbale di udienza dell’11.01.2018);

– tale area non era né stata interdetta né vi erano segnalazioni circa la presenza di un potenziale pericolo di distacco della neve (vd. testimonianza di Testimone_3 verbale di udienza dell’11.01.2018; testimonianza di Testimone_2 verbale di udienza dell’11.01.2018);

– la nevicata è terminata il 19-20.01.2017, allorquando le strade erano tornate transitabili (vd. testimonianza di Testimone_3 verbale di udienza dell’11.01.2018; testimonianza di […] Tes_2 verbale di udienza dell’11.01.2018);

– in data 19.01.2017 il veicolo di proprietà di Controparte_1 è stato danneggiato a causa del distacco di un blocco di neve caduto dal cornicione del condominio (vd. doc. 5 allegato al fascicolo di primo grado di Controparte_1 testimonianza di Testimone_3 verbale di udienza dell’11.01.2018; testimonianza di Testimone_2 verbale di udienza dell’11.01.2018);

– il veicolo ha riportato danni per € 3.406,57 (vd. preventivo dell’autocarrozzeria CP_2, doc. 4 allegato al fascicolo di primo grado di Controparte_1 ma, poiché aveva un valore di € 1.500,00, lo stesso è stato rottamato (vd. testimonianza di Testimone_3 verbale di udienza dell’11.01.2018).

4. Ciò posto, in punto di diritto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di “cosa” rientra, per opinione condivisa, qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, non essendo la pericolosità della cosa elemento costitutivo della fattispecie (cfr. Cass. civ., sez. 3, 20 luglio 2002, n. 10641; Cass. civ., sez. 6-3 ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21212), ivi compresa – quindi – la neve depositata sul tetto dello stabile condominiale (Cass. civ., sez., 1° febbraio 2018, n. 2482).

Il “potere di custodia” è il potere effettivo che si esercita sulla res e che si sostanzia in tre elementi: i) il potere di controllo; ii) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; iii) potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui è prodotto il danno. Ne deriva la sussistenza, nel caso di specie, del potere di custodia in capo alla compagine dei condomini dello stabile di “ Parte_1, essendo il Parte_1 un ente di gestione privo di autonoma personalità giuridica ed essendo, pertanto, i condomini unici titolari dei suddetti poteri in quanto proprietari dell’immobile (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 8 maggio 2013, n. 10898).

Ai sensi dell’art. 2051 c.c., inoltre, il danno dev’essere “cagionato” dalla cosa in custodia. Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza tale responsabilità ha natura oggettiva, prescindendo da qualsiasi connotato di colpa (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 4 ottobre 2013, n. 22684Cass. civ., sez. 3, 1° febbraio 2018, n. 2482Cass. civ., sez. 3, ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2477Cass. Civ., sez. 3, 16 febbraio 2021, n. 4035).

In punto di riparto dell’onere probatorio il danneggiato deve provare il nesso di causalità materiale, ossia deve dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente affinché l’evento si verificasse (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1064), gravando sul custode l’onere di provare la sussistenza del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che elide il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto del terzo e anche, trattandosi di illecito a cd. prevenzione bilaterale, dalla condotta dello stesso danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva del danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 22 giugno 2016, n. 12895).

4.1. In applicazione dei suddetti principi ritiene il Tribunale che Controparte_1 ha soddisfatto l’onere probatorio su di lui gravante essendo il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno provato alla luce dell’istruttoria svolta, oltre che pacifico tra le parti.

4.2. Quanto, invece, alla ricorrenza dell’esimente del caso fortuito, il Parte_1 odierno appellante ritiene la stessa sussistente in ragione dei molteplici eventi calamitosi che hanno colpito la città di Teramo in quel periodo e, segnatamente, l’“eccezionale nevicata che ha interessato il CP_3 di Teramo nelle date 15 -19.01.2017” e le “imprevedibili ed eccezionali 4 scosse di terremoto di magnitudo superiore al 5° grado, verificatesi nella giornata del 18.01.2017”.

In punto di diritto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall’intestato Tribunale, affinché possa ritenersi integrato il caso fortuito, ferma l’irrilevanza della sola dichiarazione dello stato di calamità (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2482), occorre che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, configurandosi solo in tal modo come causa sopravvenuta da sola sufficiente ad integrare l’evento dannoso (tra le altre, Cass. civ., sez. 3, 21 gennaio 1987, n. 522Cass. civ., sez. 3, 11 maggio 1991, n. 5267Cass. civ., sez. 3, 22 maggio 1998, n. 5133Cass. civ., sez. 3, 26 gennaio 1999, n. 674Cass. civ., sez. 3, 9 marzo 2010, n. 5658Cass. civ., sez. 3, 17 dicembre 2014, n. 26545Cass. civ., sez. 3, 24 settembre 2015, n. 18877Cass. civ.. sez. 3, 24 marzo 2016, n. 5877Cass. civ., sez. 3, 28 luglio 2017, n. 18856).

In particolare, l’imprevedibilità, da apprezzarsi mediante un’indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento”, mentre l’eccezionalità è da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come ‘normale’” (cfr. Cass. civ., sez. U., 26 febbraio 2021, n. 5422), caratteri che devono essere accertati sulla base di elementi di prova concreti e specifici, specie sulla base di dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i cd. dati pluviometrici), tenuto conto del contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, non essendo sufficienti le nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2482Cass. civ., sez. 3, 11 luglio 2019, n. 30521), anche considerato che “è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili” (cfr. Cass. civ., n. 26545/2014 cit.; Cass. Civ., n. 5877/2016 cit.; Cass. Civ., n. 2482/2018 cit. ).

Alla luce di quanto precede ritiene il Tribunale che, come rilevato anche dal Giudice di primo grado, i fenomeni nevosi e le scosse di terremoto che hanno colpito la città di Teramo nel periodo intercorrente tra il 15 ed il 19 gennaio 2017 non rivestono i caratteri della eccezionalità ed imprevedibilità, non potendo – pertanto – integrare l’esimente in oggetto per le seguenti ragioni.

In primo luogo, l’assenza tra gli atti di causa di dati scientifici di stampo statistico (cd. dati pluviometrici relativi alle precipitazioni nevose) non consente di apprezzare l’effettiva entità della nevicata abbattutasi della città di Teramo al fine di qualificarla in termini di eccezionalità e imprevedibilità, non essendo, come sopraesposto, a tal fine sufficienti gli articoli di giornale depositati in giudizio dall’appellante.

In secondo luogo, non può dirsi eccezionale ed imprevedibile per la città di Teramo, località prossima alle zone montane e già in precedenza colpita da fenomeni tellurici, la presenza di nevicate nel pieno del periodo invernale (gennaio) ovvero di terremoti, non trattandosi né di eventi inverosimili mediante un giudizio ex ante, né di eventi eccezionali.

Infine, l’esistenza di simili eventi – se di certo impediva l’immediata pulizia dei cornicioni al fine di evitare il distacco di blocchi di neve – non impediva l’apposizione di transenne al fine di delimitare l’area adibita a parcheggio ovvero l’apposizione di segnali di pericolo, entrambi non presenti (vd. testimonianza di Testimone_3 e Testimone_2 verbale udienza del 11.01.2018).

Ne consegue che, stante il pericolo derivato dalla cosa a seguito delle forti nevicate e degli eventi sismici che si sono verificati durante la giornata del 18.01.2017 aggravando lo stato di pericolo dei luoghi circostanti all’edificio, incombeva sui condomini il potere-dovere di attivarsi per mettere in sicurezza la zona quantomeno attraverso l’apposizione di idonea segnaletica con conseguente responsabilità per il danno cagionato ex art. 2051 c.c. ed insussistenza dell’esimente del caso fortuito.

4.3. Quanto alla rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nonostante la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., risponde al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. il dovere generale di ragionevole cautela imposto in capo a chi entra in contatto con la cosa che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi (ossia il dovere di precauzione in capo al custode in funzione di prevenzione dei danni che dalla cosa possono derivare), in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l’indagine eziologica sottende un bilanciamento tra i detti doveri di precauzione e cautela (cfr. Cass. Civ. n. 12895/2016 cit.; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 16 settembre 2024, n. 24799).

In particolare, la condotta del danneggiato può rilevare nella misura in cui integra il caso fortuito, ossia se presenta caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno, non essendo sufficiente ad escludere il nesso causale tra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, dovendo questa presentare i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 16 febbraio 2021, n. 4035).

Occorre, quindi, tenere distinti i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità della sua condotta” da parte del custode con la conseguenza che una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita o imprudente della vittima, ciò non basta ad escludere la responsabilità del custode, la quale è esclusa dal solo caso fortuito (cfr. Cass. Civ., n. 25837/2017Cass. Civ., sez. 3, 27 giugno 2016, n. 13222).

In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che la condotta consistente nell’aver spostato l’autovettura all’interno degli stalli adibiti a parcheggio del Parte_1 non può integrare il caso fortuito, non potendo ritenersi imprevedibile la condotta del Parte_1 consistente nel lasciare l’auto parcheggiata negli appositi stalli condominiali ove non interdetti da specifica segnaletica.

Per converso tale condotta potrebbe – in ipotesi – integrare un fattore concausale dell’evento dannoso ex art. 1227, co. 1 c.c., idoneo a determinare una riduzione del quantum risarcibile poiché in contrasto con i canoni di diligenza e prudenza, rappresentando una massima di comune esperienza quella di non lasciare in sosta gli automezzi in prossimità di edifici in caso di forti nevicate e, soprattutto, di fenomeni sismici, specie se si considera la qualità di condomino dello stesso danneggiato.

Nel caso di specie, tuttavia, ritiene il Tribunale di non poter applicare il disposto dell’art. 1227 c.c. in quanto dall’istruttoria svolta in primo grado risulta che Controparte_1 nelle giornate in contestazione, era ricoverato in ospedale (vd. interrogatorio formale di Controparte_1 verbale di udienza dell’11.01.2018; testimonianza di Testimone_2 verbale di udienza dell’11.01.2018) e

che l’autovettura è stata spostata negli stalli condominiali dal figlio, senza che vi sia alcuna prova che quest’ultimo abbia agito su incarico del padre (vd. interrogatorio formale di Controparte_1 verbale di udienza dell’11.01.2018, il quale ha riferito di non ricordare se l’autovettura è stata spostata).

Ne deriva che, al più, potrebbe ritenersi sussistente una corresponsabilità del figlio Tes_3 […] irrilevante in applicazione del disposto dell’art. 2055 c.c. secondo cui «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno», con la precisazione che – come chiarito dalla prevalente giurisprudenza – l’unicità del fatto presupposto per l’operatività dell’art. 2055 c.c. non dev’essere intesa in senso assoluto ma in senso relativo al danneggiato, sussistendo, quindi, “unicità del fatto”, in applicazione del principio di causalità, allorquando le singole condotte hanno concorso in maniera efficiente nella produzione del danno.

5. Con l’ultimo motivo di appello il Parte_1 ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza in ragione dell’erronea quantificazione delle spese di lite, calcolate sulla base del quantum richiesto (€ 1.500,00) anziché sulla base del decisum (€ 1.000,00).

L’art. 5 DM 55/2014 prevede che «nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa» «è determinato a norma del codice di procedura civile» (ossia sulla base della domanda ex artt. 10 e 14 c.p.c.) e che «nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata», avendosi in ogni caso riguardo «al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale».

Per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. nei giudizi che – come nel caso di specie – hanno ad oggetto una richiesta risarcitoria – si applica, quindi, il cd. criterio del decisum (guardandosi, cioè, al contenuto effettivo della statuizione assunta dal giudice) e non del disputatum (relativo, cioè, a quanto richiesto nell’atto introduttivo), salvi i casi di rigetto della domanda, nel qual caso è quest’ultimo criterio a trovare applicazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 26 aprile 2021, n. 10984).

Ne deriva l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto ha liquidato l’importo di € 1.205,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, importo calcolato sulla base dello scaglione di riferimento da € 1.100 ad € 5.200,00 e non sulla base dello scaglione inferiore (fino ad € 1.100), in ragione del cd. decisum.

Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata in punto di spese di lite, dovendo il Parte_1 in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 pari ad € 330,00 (€ 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva, € 65,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 135,00 per la fase decisionale).

6. Alla luce della parziale riforma della sentenza di primo grado le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate nella misura di ¼ con condanna del Parte_1 appellante al pagamento della restante parte nei confronti di Controparte_1

Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell’attività difensiva svolta, in € 562,00 (€ 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 200,00 per la fase decisionale).

Trib. Teramo, sent., 30.04.2025

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