Possesso e diritti reali – Espropriazione per pubblica utilità e provvedimento di acquisizione sanante

Possesso e diritti reali – Espropriazione per pubblica utilità e provvedimento di acquisizione sanante

– ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., il giudice decide con sentenza in forma semplificata;

– per costante giurisprudenza, si osserva in via generale che l’obbligo giuridico di provvedere, di cui all’art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241, sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’amministrazione, qualunque esse siano (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273);

– orbene, sebbene l’art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001 non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il privato possa sollecitare l’amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultima abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2);

– l’amministrazione ha, dunque, l’obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all’art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo venir meno la situazione di occupazione “sine titulo” dell’immobile con il ripristino della legalità;

– invero, tale articolo, come autorevolmente affermato dall’Adunanza Plenaria (con la citata sentenza del 9 febbraio 2016 n. 2), “configura un procedimento ablatorio “sui generis”, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (“uno actu perficitur”), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque “ex nunc”), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione “contra ius”, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata “sine titulo”;

– la natura di “norma di chiusura”, propria dell’art. 42-bis cit., rende evidente la finalità di ricondurre nell’alveo legale del sistema tutte le situazioni in cui l’amministrazione, quale che ne sia la causa, si trovi ad avere utilizzato la proprietà privata per ragioni di pubblico interesse, ma in difetto di un valido titolo legittimante (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 8327);

– tuttavia, la scelta tra acquisizione e restituzione rimane riservata alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione, non potendo, in sede di giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente;

– venendo al caso di specie, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per accogliere la domanda della ricorrente nei sensi che si vanno a specificare;

– infatti, nonostante il terreno della ricorrente sia stato appreso e materialmente destinato all’uso pubblico, con conseguente spoglio della proprietà, allo stato permane una situazione di illecita occupazione, non essendo stato ancora emanato un provvedimento formale di definizione della procedura espropriativa e nemmeno mai corrisposte le relative indennità previste per legge;

– si rammenta che la domanda della ricorrente è quella di cui all’art. 117 c.p.a., vale a dire orientata a censurare il “silenzio” che l’Amministrazione ha opposto alla sua esplicita istanza;

– la domanda riguarda l’adozione o meno di un provvedimento ex art. 42 bis cit. e – come sopra richiamato – la fattispecie rientra nella giurisdizione del g.a. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2);

– il Comune di Acquappesa, pertanto, ha l’obbligo di adottare un provvedimento esplicito che porti a concludere il procedimento, che sia di contenuto positivo o negativo, sulla richiesta di applicare l’art. 42 bis cit.;

– inammissibili sono, infine, le domande riconvenzionali e l’eccezione di prescrizione, non rilevando quest’ultima sulla domanda ex art 117 c.p.a ma sulla pretesa sostanziale a una forma indennitaria che in questa sede non è possibile esaminare; così come non è possibile esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione, che riguarda la sostanza del rapporto tra le parti e che potrebbe, anzi dovrebbe, essere oggetto di un provvedimento esplicito e motivato da parte dell’Amministrazione, in esecuzione della presente sentenza;

– dunque, come detto, il ricorso va accolto, intimando all’amministrazione convenuta di determinarsi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

– il Collegio ritiene opportuno, altresì, accogliere, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., l’istanza di parte ricorrente, per il caso di ulteriore inadempimento all’ordine del giudice, di nomina di un Commissario ad acta, individuato nel titolare pro tempore dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 90 giorni a seguito dell’espressa comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;

– in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a questi spettante viene già posto a carico del Comune intimato, inadempiente;

– le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, a carico dell’Erario, risultando riconosciuto alla ricorrente il patrocinio a spese dello Stato, che non si vedono ragioni per revocare attesa la fondatezza della domanda della ricorrente stessa, fermo restando che il relativo difensore sarà liquidato per le sue competenze dopo la presentazione di specifica istanza.

TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 06.08.2025 n. 1366 

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