Il ricorso è fondato, al secondo motivo.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte di legittimità con la decisione Sez. I n. 17907 del 11.02.2025, rv 288167 ha già precisato che in tema di sospensione condizionale della pena, le modifiche all’art. 165, comma quinto, cod. pen. introdotte dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 non hanno mutato gli obblighi trattamentali posti a carico del soggetto condannato per reati di violenza di genere e le loro modalità accertative, poiché se ne sono solo precisate le modalità di adempimento e di controllo, senza incidere né sulla sostanza della prestazione richiesta, né sulla verifica dell’effettiva e proficua partecipazione al percorso di recupero.
Alle motivazioni esposte in detta decisione, condivise dal Collegio, si fa integrale rinvio, con particolare riguardo alle considerazioni per cui la valutazione «finale» di inadempimento degli obblighi cui era correlato il beneficio (dovuta alla disattenzione del condannato durante gli incontri terapeutici con valutazione negativa del comportamento) determina la applicazione della ipotesi di revoca della pena sospesa di cui all’art. 168 comma 1 n.1 cod.pen. sia in riferimento al quadro normativo antecedente alla modifica apportata con la legge del 2023 – ma derivante dall’art.6 della legge n.69 del 19 luglio 2019– che in relazione all’attuale assetto dell’istituto.
1. Il secondo motivo è fondato.
La revoca del beneficio della pena sospesa è testualmente prevista dalla legge in alcuni casi specifici.
Per quanto rileva nella vicenda qui in trattazione – ed in rapporto ai casi di beneficio subordinato alla osservanza di obblighi – viene in rilievo la generale previsione di cui all’art. 168 comma 1 numero 1 cod.pen. lì dove si prevede l’effetto revocatorio nei casi di
«inadempimento».
Per esservi inadempimento di un obbligo occorre verificare il termine di legge che viene offerto a qualunque soggetto obbligato, oltre a tipologìa e consistenza della obbligazione.
Nel caso di obblighi di fare correlati alla pena sospesa la legge prevede che il termine sia stabilito dal giudice nella sentenza che ingloba il beneficio (nel caso in esame un anno e sei mesi) e (sempre il testo della legge) così individua la prestazione : partecipazione con cadenza almeno bisettimanale e «superamento con esito favorevole» di specifici percorsi di recupero.
Da ciò una prima considerazione: in ipotesi di omesso avvio del percorso di recupero, nei tempi stabiliti, si concretizza una immediata ipotesi di inadempimento dell’obbligo di partecipazione (con conseguente revoca anticipata del beneficio rispetto alla scadenza, sempre previo contraddittorio), ma nelle ipotesi di avvenuta «partecipazione» il legislatore non ha previsto momenti di verifica intermedia dei comportamenti del condannato, ma soltanto una verifica «finale».
All’esito del percorso si potrà dire se vi è stata effettiva adesione (e dunque adempimento) o adesione solo apparente al percorso di recupero (e dunque inadempimento e conseguente revoca del beneficio).
Le considerazioni che precedono sono rafforzate da due considerazioni di carattere sistematico, che portano a confermare la necessaria previsione espressa del potere di revoca anticipata del beneficio.
La prima è quella che deriva dalla lettura del testo dell’art.165 comma 5 cod.pen. nella sua interezza.
Il legislatore ha infatti previsto un articolato meccanismo di controllo dei comportamenti del soggetto ‘condizionalmente sospeso’, con previsione di una possibile applicazione in tale periodo di una misura di prevenzione personale, dalla durata non inferiore a quella del percorso di recupero.
In tale contesto è prevista la possibilità di revoca della pena sospesa nei casi di
«violazione della misura di prevenzione personale» .
Dunque non è del tutto estranea alla voluntas legis la verifica dei comportamenti del soggetto sottoposto al programma di recupero ma simile verifica passa attraverso una valutazione di attuale pericolosità sociale del condannato, destinatario di misura di prevenzione personale. Solo in tal caso una violazione delle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione può determinare la valutazione anticipata di «fallimento del percorso» con revoca del beneficio, in ragione di una previsione di legge ad hoc.
La seconda riguarda il settore, per certi versi affine, delle misure alternative alla detenzione, nel cui ambito l’ordinamento penitenziario conosce più ipotesi tipizzate di revoca della misura per comportamenti posti in essere durante il periodo di sottoposizione (v. art. 47 comma 11 l.n.354 del 1975).
Dunque ad avviso del Collegio il potere di revoca anticipata del beneficio della pena sospesa – rispetto alla scadenza del termine previsto per l’adempimento di una condizione – può essere esercitato; a) nel caso dell’omesso avvio del percorso terapeutico; b) nel particolare caso previsto dall’art.165 comma 5 di contestuale applicazione della misura di prevenzione personale con violazione delle prescrizioni.
Ciò porta a non riconoscere nel caso in esame l’esistenza del potere di revoca anticipata, posto che il percorso era stato avviato. Ciò rende non necessario esaminare il terzo motivo di ricorso, in punto di assenza di apprezzamento dei profili di attendibilità della persona offesa, dovendo essere emessa una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Cass. pen. I, ud. dep. 01.08.2025, n. 28293