il presente ricorso ha ad oggetto la domanda di annullamento della deliberazione della Giunta Capitolina n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “l’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento dell’incarico dirigenziale di Direttore del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 37 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. -OMISSIS- e ss.mm.ii.”;
– sussiste il difetto di giurisdizione di questo Giudice, come eccepito dall’Amministrazione resistente, alla luce dei principi già espressi da consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la controversia in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva “a contratto”, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (del lavoro), atteso che concerne una procedura che difetta in radice dei requisiti del concorso, in quanto connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità; in particolare la procedura selettiva in esame “non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale” (v. Consiglio di Stato sez. V, 03/05/2019, n.2867 nonché la giurisprudenza ivi richiamata);
– non vi sono motivi per discostarsi dal predetto orientamento con riferimento alla selezione in esame, che, per come sostanzialmente disciplinata (v. all. 8 ricorrente – indizione procedura selettiva), risulta rientrare nell’ambito della fattispecie esaminata dalla richiamata giurisprudenza;
Ritenuto, per quanto innanzi, che la cognizione della presente controversia esuli dalla giurisdizione del Giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Considerato che, stante la pronuncia in rito, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite
TAR LAZIO – ROMA, II – sentenza 04.08.2025 n. 15247