Commerciale – Crisi di impresa- Confisca per equivalente e procedura fallimentare, un complesso rapporto

Commerciale – Crisi di impresa- Confisca per equivalente e procedura fallimentare, un complesso rapporto

1. Il ricorso èinammissibile.

Il ricorso straordinario per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, costituisce un’eccezione all’inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione.

Stante la sua natura di rimedio straordinario ed eccezionale, questa Corte di cassazione ha affermato che le disposizioni di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo).

L’ambito applicativo del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato, quindi, immediatamente delimitato, indicando che solo i provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna sono suscettibili di essere impugnati, dovendo intendersi per sentenze di condanna, tenuto conto che si tratta di pronunce del giudice di legittimità, quelle di rigetto o che dichiarano l’inammissibilità di ricorsi proposti contro sentenze di condanna. Presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l’impugnazione straordinaria è lo status di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda.

In particolare, per quanto riguarda le sentenze della Corte di cassazione emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, si è affermato che il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato quando la decisione della Corte di cassazione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789, che in motivazione ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l’ordinanza negativa del giudice dell’esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna).

In applicazione di tale principio è stato reiteratamente escluso che il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. possa essere proposto avverso le sentenze che si siano pronunciate su ordinanze del giudice dell’esecuzione in materia di indulto, atteso che l’indulto, rientrando nel novero delle cause di estinzione della pena, incide solo sulla sola esecuzione di essa, non intervenendo a stabilizzare il giudicato, già perfezionatosi (Sez. 5, n. 16556 del 09/02/2023, Brancaccio, Rv. 284398; vedi anche Sez. 5, n. 33143 del 26/03/2018, Vitagliano, Rv. 273773 – 01).

Nel caso di specie con l’originaria istanza rivolta al Giudice dell’esecuzione l’odierno ricorrente neppure contestava il provvedimento che aveva disposto la confisca per equivalente e quindi non ne chiedeva la revoca o la riduzione

dell’importo fissato, ma si doleva delle modalità di esecuzione della confisca, attuata in misura eccessiva rispetto a quanto disposto con le due sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti.

Poiché la sentenza di questa Corte di cassazione impugnata con il ricorso straordinario non è intervenuta a stabilizzare il giudicato di condanna, ormai perfezionatosi, ma solo a valutare la legittimità delle modalità di esecuzione della confisca, che il ricorrente sostiene essere eccedenti rispetto al quantum fissato nei titoli esecutivi, l’impugnazione risulta proposta al di fuori dei casi per i quali essa è consentita dall’art. 625-bis cod. proc. pen. e deve, quindi, essere dichiarata inammissibile.

2. Deve aggiungersi, quale ulteriore ed autonoma causa di inammissibilità, cheleSezioniUnite(Sez.U,n.16103del27/03/2002,Basile,Rv.221280)hanno affermato che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nellaletturadegliattiinternialgiudiziostessoeconnotatodall’influenzaesercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza diesso.

Nel caso di specie, il contenuto del provvedimento impugnato (l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione) non è mai stato oggetto di errata rappresentazione percettiva da parte di questa Corte. Anche se il Giudice dell’esecuzione avesse davvero travisato i documenti nn. 3 e 7, tale vizio avrebbe dovuto essere autonomamente ed originariamente eccepito in sede di impugnazione avverso la sua ordinanza, ossia con il precedente ricorso per cassazione, sicché tale vizio non si comunica alla sentenza della Corte di cassazione che, in assenza di tale eccezione, dà fedelmente conto del contenuto del provvedimento oggetto del suo scrutinio sul quale si fonda la propria decisione.

E difatti con la sentenza qui impugnata la Prima sezione di questa Corte di cassazione non fa alcun riferimento al contenuto di detti documenti, che, in assenza di denuncia del vizio dovuto al loro travisamento, non aveva il potere di esaminare, ma si limita a fare riferimento a «quanto affermato nell’impugnato provvedimento» sottolineando che da esso risulta che «nessuno dei beni sottoposti a confisca penale era anche ricompreso nell’attivo fallimentare, tanto è vero che il provvedimento impugnato indica quali sono i beni sottoposti a confisca e evidenzia come non siano stati appresi all’attivo fallimentare, proprio perché già sottoposti a sequestro preventivo trascritto».

0gni discrasia tra il contenuto del provvedimento impugnato ed altri atti del

processo, se non oggetto di specifica impugnazione, non può essere surrettiziamente recuperata mediante il successivo ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. (vedi Sez. 2, n. 24169 del 16/05/2003, Papalia, Rv. 225454).

3. In ogni caso, il principio invocato dal ricorrente a sostegno del ricorso straordinario è del tutto infondato, a prescindere dal contenuto della documentazione allegata al ricorso percassazione.

Nel caso di specie il sequestro ha colpito sia beni appartenenti a Daniele Balducci, sia beni appartenenti alla DB Immobiliare s.r.l. in quanto società con socio unico ed amministratore Daniele Balducci e quindi in sostanza a lui riconducibili.

La DB Immobiliare s.r.l. è stata dichiarata fallita dopo l’imposizione del sequestro.

L’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che laddove al sequestro finalizzato alla confisca segua la dichiarazione di fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. Il successivo comma 6 prevede che nel caso in cui nella massa attiva della procedura di liquidazione giudiziale siano compresi esclusivamente beni già sequestrati, il tribunale dichiara la chiusura della procedura fallimentare.

Tali disposizioni costituiscono attuazione del principio di sostanziale prevalenza delle misure di prevenzione patrimoniali ablative del sequestro e della confisca sul fallimento.

Ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. tali disposizioni operano anche in relazione ai sequestri preventivi ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzati alla confisca.

Nel caso in cui sugli stessi beni venga a cadere prima il sequestro e poi il fallimento, prevarranno il sequestro e la successiva confisca.

Pertanto, nell’ipotesi di incapienza del patrimonio del soggetto dichiarato fallito a sopportare la confisca per equivalente e a soddisfare i crediti concorsuali, la prima è destinata a prevalere.

Tuttavia, la prevalenza della confisca per equivalente sul fallimento opera solo in caso di conflitto tra l’una e l’altro, ossia nella ipotesi in cui i beni del soggetto colpito dalla confisca non siano in grado di coprire l’importo stabilito dal provvedimento che ha disposto la confisca per equivalente e al contempo di soddisfare le ragioni dei creditori concorsuali. Nel caso in cui, invece, il patrimonio del soggetto colpito dalla confisca sia capiente, non ne discende che, laddove la confisca possa attingere sia i beni personali del condannato, sia i beni di una società dichiarata fallita di cui lo stesso sia titolare, essa debba innanzitutto colpire

i beni della società dichiarata fallita, poiché nessuna disposizione prevede tale meccanismo, essendo sufficiente che il valore di quanto confiscato non superi l’importo fissato nel provvedimento che ha disposto la confisca per equivalente, e comunque siffatta interpretazione non può accogliersi perché determinerebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori concorsuali.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommache si reputa equo fissare in euro3.000,00.

Cass. pen., V, ud. dep. 31.07.2025, n. 28138

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