1. I ricorrenti agiscono per l’annullamento della deliberazione di Giunta del Comune di Casali del Manco n. 151 del 17.11.2021, recante “Determinazioni in merito all’accesso al Villaggio Righitano sul Lago Arvo” nonché degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.
Espongono di essere proprietari della strada ricadente all’interno del Villaggio “Righitano sull’Arvo-Lorica”, costituita dagli stessi intorno agli anni settanta per raggiungere le rispettive dimore, mediante conferimento di porzioni di terreno di proprietà privata.
Tale strada -larga circa tre metri, costruita, bitumata, recintata e manutenuta dai proprietari- è utilizzata da tempo immemorabile in via esclusiva dagli stessi proprietari delle abitazioni incluse nel villaggio “Righitano sull’Arvo-Lorica”. La strada, ancora, non assolve ad alcuna funzione di collegamento tra vie pubbliche, terminando il proprio percorso all’interno della recinzione del Villaggio medesimo.
Con deliberazione consiliare n. 3 del 6.01.1984, il Comune di Pedace, su richiesta di alcuni proprietari, aveva programmato la municipalizzazione del passaggio carrabile, assumendo l’impegno di realizzare il tracciato stradale e le opere necessarie a metterlo in sicurezza e renderlo percorribile sia nelle ore notturne sia nella stagione invernale, nonché di compiere i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La programmazione di municipalizzazione della strada tuttavia non ha avuto alcun seguito.
Invero, né il Comune di Pedace né quello di Casali del Manco -subentrato nei rapporti giuridici facenti capo all’estinto Comune di Pedace, a decorrere dalla sua istituzione con L.R. n. 11/2017- hanno avviato, in ragione della natura privata della strada, procedimento di espropriazione.
Con successiva deliberazione di Giunta n. 148 del 12.06.1991 il Comune di Pedace ha autorizzato i proprietari delle abitazioni incluse nel Villaggio Righitano ad installare a loro spese, all’inizio della strada di accesso al medesimo Villaggio utilizzata dagli stessi in via esclusiva, una sbarra metallica con lucchetto.
Nessuna servitù di uso pubblico si sarebbe tuttavia mai costituita sulla strada di accesso al Villaggio Righitano dal momento che: la municipalizzazione della strada privata di accesso non ha avuto concreta attuazione; né il Comune di Pedace né il Comune di Casali del Manco hanno mai avviato alcun procedimento di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione della strada e per renderla fruibile alla collettività uti cives, risultano anche l’area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico presidiato dall’Ente Parco; la strada è inidonea a soddisfare le finalità pubblicistiche sottese all’esercizio di una servitù ad uso pubblico, dal momento che è cieca, conclude il proprio percorso all’interno della recinzione del villaggio “Righitano sull’Arvo-Lorica” e non assolve ad alcuna funzione di collegamento tra vie pubbliche, tale da giustificarne la municipalizzazione.
Con nota prot. n. 9233 del 18.06.2021, il Comune di Casali del Manco ha chiesto ai ricorrenti la consegna di una copia della chiave della sbarra posta sulla strada di accesso al Villaggio, con contestuale preavviso di revoca della delibera n. 148/1991, al fine di metterla a disposizione dei sig.ri Margherita, Antonella e Vincenzo Gentile, proprietari, quali eredi del sig. Pasquale Gentile, del terreno su cui ricade la strada, di alcuni suoli inclusi nella originaria lottizzazione e della restante parte dell’originario fondo all’epoca acquistato dal loro genitore, nonché altresì al fine di metterla a disposizione di chiunque altro ne avesse diritto e di soddisfare l’interesse pubblico al transito sulla stessa per consentire di accedere al lago Arvo e di godere della particolare amenità del luogo.
La revoca della deliberazione di Giunta n. 148/1991, disposta con la determinazione n. 151/2021, non sarebbe tuttavia assistita da sopravvenute ragioni di pubblico interesse ma solo finalizzata a consentire ai sig.ri Gentile e alla società Silavventura, acquirente di una quota di terreno già di proprietà Gentile, di accedere liberamente alle rispettive proprietà, nonostante i terreni dei Gentile abbiano già uno sbocco sulla strada statale 108 bis e siano accessibili dalla strada comunale del Crocefisso detta di “Baracchelle”.
Per mezzo della delibera di revoca i sigg.ri Gentile sono stati autorizzati a propria cura e spese ai lavori necessari alla rimozione della stessa.
Gli esponenti denunciano quindi l’illegittimità degli atti impugnati per violazione della L. n. 241/1990, degli artt. 8 e 23 D.P.R. n. 327/2001, 824 e 834 c.c., vizio di eccesso di potere, nonché la nullità per carenza di potere, chiedendo in subordine un indennizzo.
2. Si sono costituiti i controinteressati Margherita, Antonella e Vincenzo Gentile, i quali hanno dedotto che alla data in cui è stato loro notificato il ricorso, 17.02.2022, non erano più proprietari di alcun terreno in Comune di Casali del Manco, avendo venduto l’ultima porzione loro rimasta a La Silva s.r.l. con scrittura privata autenticata del 15.02.2022. Il restante terreno di proprietà dei germani Gentile era stato, infatti, in precedenza venduto nel 1986 a Luigi Manna Luigi, nel 2015 a Francesco Panebianco, nel 2020 alla società Silavventura.
Per tale ragione i controinteressati hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando al contempo che l’atto impugnato ha avuto comunque integrale esecuzione a cura e spese degli stessi come da verbale di esecuzione dei lavori del 14.01.2022.
3. Si è altresì costituito il Comune di Casali del Manco, il quale, rilevata la presenza di una servitù di uso pubblico sul tratto stradale, ha eccepito il difetto di giurisdizione nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, concludendo nel merito per il relativo rigetto.
4. Con ordinanza n. 119/2022 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare, data l’assenza di periculum in relazione all’avvenuta esecuzione del provvedimento.
5. All’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del g.a..
Per come precisato dalla giurisprudenza, la contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada è rimessa alla cognizione del giudice ordinario, involgendo l’accertamento di un diritto soggettivo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2024, n. 17104). Tuttavia, “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando la verifica in ordine all’esistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada o della sua demanialità è finalizzata a stabilire se i gravati provvedimenti comunali siano o meno legittimi. L’accertamento in questione non eccede l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che l’accertamento sulla natura pubblica o privata di una strada o sull’uso pubblico della stessa può sempre avvenire incidentalmente nell’ambito di un giudizio amministrativo, se tale elemento costituisce il presupposto per l’adozione di provvedimenti amministrativi in contestazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 agosto 2017, n. 4141).
Ciò chiarito, in via di principio, l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico costituisce una presunzione di pubblicità dell’uso, superabile soltanto con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù.
Nella fattispecie, il complesso di elementi costituito dalla delibera consiliare n. 3 del 6.01.1984, con cui il Comune di Pedace dichiarava la municipalizzazione della strada del villaggio “Righitano sull’Arvo-Lorica” (seppur non seguita dalla effettiva acquisizione della strada al patrimonio comunale), dalle mappe orografiche e planimetriche in atti, da cui si evince che la strada è l’unica a consentire il collegamento tra la strada statale 108 bis e la sponda del Lago, dai molteplici lotti di proprietà privata presenti relativi non solo al Villaggio Righitano, dalla realizzazione e manutenzione da parte del Comune di Pedace dell’impianto di illuminazione pubblica, di cui è oggi proprietario il Comune di Casali del Manco, che sopporta anche i costi dei consumi di energia elettrica, è indicativo di un uso pubblico della strada, poiché espressamente adibita, da tempo, al “pubblico transito carrabile e pedonale” ed alla finalità “di consentire ai cittadini di accedere al Lago” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 5820).
Ne consegue che può ritenersi accertato incidentalmente, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., che la porzione di strada del villaggio “Righitano sull’Arvo-Lorica” è sottoposta a servitù di uso pubblico.
6.1. Va parimenti disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei controinteressati, in quanto la delibera prot. n. 151 del 17.11.2021, recante le “Determinazioni in merito all’accesso al Villaggio Righitano sul Lago Arvo”, è stata adottata a seguito di sollecitazione degli stessi e non può escludersi un interesse residuo a resistere pur a fronte dell’avvenuto mutamento della situazione proprietaria.
6.2. Infondata, ancora, è l’eccezione di difetto di interesse dei ricorrenti sollevata dalla difesa comunale, deducendo evidentemente i ricorrenti medesimi l’interesse alla fruizione esclusiva della strada.
6.3. È di contro fondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibera di Giunta n. 3/1984 (municipalizzazione della strada), pubblicata sull’albo pretorio il 16.01.1984, e della deliberazione di autorizzazione all’installazione della sbarra n. 148 del 12.06.1991, avente come presupposto la richiamata delibera n. 3/1984 ed anch’essa pubblicata sull’albo pretorio il 26.06.1991 e comunicata in pari data ai richiedenti con nota prot. n.1937.
Ad ogni evidenza, infatti, le due determinazioni sono state avversate con il ricorso in esame, proposto il 14.02.2022, oltre pertanto il termine decadenziale di cui agli artt. 29, 41, comma 2, c.p.a.
7. Nel merito è infondata la domanda di annullamento della delibera n. 151 del 17.11.2021.
È stato accertato incidentalmente, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., che la porzione di strada del villaggio “Righitano sull’Arvo-Lorica” è sottoposta a servitù di uso pubblico.
La delibera 151 del 17.11.2021, con cui è stata disposta la rimozione della sbarra di accesso alla medesima strada, posta peraltro su una porzione di proprietà non dei ricorrenti, è da ritenersi quindi espressiva di un’attività funzionale alla tutela dell’interesse pubblico al libero acceso alla via e non costituisce un provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies L. n. 241/1990.
In particolare, nell’intento di ripristinare la viabilità di una strada sottoposta ad uso pubblico, alterata da terzi e così reintegrare la collettività nel godimento del bene, a tutela della libera circolazione e della sicurezza, è esercitabile l’autotutela possessoria in via amministrativa, finalizzata all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, espressione di un potere generale desumibile dagli artt. 823 e 825 c.c., da esercitare nell’ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico e, ciò, anche a prescindere dall’effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dell’esistenza di una pubblica via vicinale (ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. IV, 20 giugno 2023, n. 615).
In ragione di tale qualificazione giuridica della delibera n. 151/2021, il compendio di censure dei ricorrenti, inerenti all’asserita carenza di potere e alla violazione della L. n. 241/1990, può essere congiuntamente disatteso per inapplicabilità delle norme procedimentali richiamate e per inconfigurabilità dei profili di eccesso di potere avanzati.
8. La domanda di annullamento deve essere pertanto respinta, restando però conseguentemente impregiudicato il dovere dell’Amministrazione pubblica di garantire il pubblico transito in sicurezza.
9. È altresì da respingere la richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinqiues L. n. 241/1990, risultando, appunto, la delibera n. 151/2021 espressione di esercizio del potere di autotutela nei sensi indicati.
10. La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.
TAR CALABRIA – CATANZARO, I – sentenza 01.08.2025 n. 1339