* Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Asta pubblica per la vendita di un immobile di un’Azienda Ospedaliera, partecipazione di una società a responsabilità limitata e sottoscrizione del legale rappresentante

* Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Asta pubblica per la vendita di un immobile di un’Azienda Ospedaliera, partecipazione di una società a responsabilità limitata e sottoscrizione del legale rappresentante

1. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza resa in forma semplificata n. 115 del 16 gennaio 2025, con ci il Tar Campania, sezione di Salerno, sezione III, ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento degli atti della procedura di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà, indetta dall’Azienda ospedaliero universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, segnatamente riferiti all’aggiudicazione alla società Alma Domus s.r.l. del lotto n. 6.

L’Azienda ospedaliera e la controinteressata si sono costituite con rispettive memorie di stile.

Alla camera di consiglio del 15 aprile 2025 il difensore di parte appellante ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare: rinuncia della quale il Collegio ha preso atto con ordinanza n. 1470 del 16 aprile 2025.

In vista della trattazione l’appellante ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nell’istanza di rimessione in termini, per errore scusabile sul rito, formulata nel corso della camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Alma Domus s.r.l. ha depositato memoria conclusiva di stile.

Con atto depositato il 4 luglio 2025 l’Azienda ospedaliera ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.

All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’Azienda ospedaliera universitaria ha indetto un’asta pubblica ai sensi del R.D. 827 del 1924 per la vendita, divisa in lotti, di 14 immobili di proprietà, tra cui il lotto n. 6 per il quale hanno concorso gli appellanti, classificandosi al secondo posto con un’offerta pari ad euro 39.000. Aggiudicataria è risultata la società Alma Domus s.r.l. con un’offerta di euro 42.628.

In primo grado gli appellanti hanno sostenuto che l’aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa per non aver prodotto la procura del legale rappresentante della società, a loro dire richiesta a pena di esclusione (punto X pag. 5 bando), sicché l’amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio come invece ha fatto.

Il Tar ha respinto il ricorso in sintesi osservando che in base alla richiamata previsione dell’avviso pubblico non era necessario produrre, a pena di esclusione, né la procura in favore del legale rappresentante né lo statuto della società controinteressata, da momento che l’avviso pubblico prevede sì la necessità della procura, ma solo nelle ipotesi in cui la procura sia rilasciata da una persona fisica oppure laddove non si tratti di soggetto già di per sé legale rappresentante della persona giuridica.

Secondo il primo giudice neppure si può sostenere che la domanda presentata non desse certezza sull’identità della controinteressata.

Infine ha affermato che la clausola del bando che consente il soccorso istruttorio (l’art. XII.1) non è illegittima essendo quella del soccorso istruttorio una regola di carattere generale.

Non condividendo la sentenza gli appellanti l’hanno impugnata riproponendo le argomentazioni spese in primo grado: la procura sarebbe stata necessaria a pena di esclusione; l’identità del concorrente sarebbe stata incerta.

3. Preliminarmente va accolta l’istanza di rimessione in termini formulata dalla parte appellante.

Invero, l’art. 119 del codice del processo amministrativo ricomprende espressamente nel novero dei giudizi ai quali si applica la dimidiazione dei termini «c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali».

Il comma secondo dispone che «Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo».

Vertendo la causa in oggetto su una asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà di un ente, al presente giudizio si applica l’art. 119 c.p.a..

Erroneamente il Tar ha ascritto la controversia al rito ordinario richiedendo il pagamento del contributo unificato nella misura di 650 euro e fissando la camera di consiglio secondo i termini del rito ordinario di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a..

4. Nel merito l’appello è tuttavia infondato.

In primo luogo va osservato che, dalla domanda di partecipazione di Alma Domus S.r.l. (predisposta secondo il relativo modulo), risulta che il legale rappresentante ha declinato le proprie generalità, indicando la propria qualifica di legale rappresentante, nonché indicando la denominazione sociale della società per cui agiva, il codice fiscale e la partita I.V.A. della stessa, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000 “di esprimere la volontà della Società/Ente di acquistare l’immobile oggetto dell’asta, ai sensi della deliberazione dell’organo sociale competente secondo l’atto costitutivo a deliberare l’acquisto”.

La stessa domanda risulta sottoscritta da tale persona fisica spendendo la qualità di amministratore unico della società di cui è stata nuovamente indicata la denominazione sociale.

Ne discende che, diversamente da quanto opinano gli appellanti, non vi erano dubbi circa la riconducibilità della domanda alla società Alma Domus s.r.l..

D’altra parte il legale rappresentante di una società non necessita di “procura” per impegnare la società verso l’esterno, rientrando tale iniziativa nei poteri tipici della sua carica, come ricavabile dall’art. 2475 bis del codice civile secondo cui nella società a responsabilità limitata gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

La richiesta di procura, contenuta nel punto X.1. dell’avviso va, dunque, logicamente riferita alle ipotesi in cui una persona fisica agisca per incarico (procura) di altra persona fisica ovvero per incarico di una persona giuridica di cui non sia anche legale rappresentante.

In ogni caso nella nota del 10 ottobre 2024, prodotta in riscontro al soccorso istruttorio attivato dall’Azienda ospedaliera, la società controinteressata ha ribadito di aver preso parte alla procedura non già tramite un soggetto delegato, bensì direttamente per il tramite del proprio del legale rappresentante, ed ha evidenziato che la presentazione della domanda di partecipazione rientrava tra i poteri dell’amministratore, giusta l’atto costitutivo della società. In allegato a tale nota la società controinteressata ha altresì trasmesso l’atto costitutivo del 2 ottobre 2024, lo statuto, visura camerale e ulteriore dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, documenti dai quali risulta ulteriormente confermata la qualifica di amministratore unico e legale rappresentante della persona fisica che ha presentato la domanda di partecipazione in nome della società.

Ciò posto, come rilevato dal Tar, i documenti (tra cui quelli appena elencati) di cui si assume l’assenza nella domanda dell’aggiudicataria non erano richiesti a pena di esclusione.

Dunque, non era preclusa all’amministrazione, stante il tenore testuale dell’avviso, la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, che è intervenuto su di un elemento non essenziale della domanda di partecipazione alla gara, quantunque non vi fossero dubbi sulla riconducibilità della domanda alla società Alma Domus s.r.l., circostanza che non è in contestazione.

Può richiamarsi in proposito l’orientamento giurisprudenziale della sezione (formatosi a proposito della mancanza di sottoscrizione della domanda nei concorsi pubblici) secondo cui l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda è sanabile laddove sia pacifica la riconducibilità al concorrente, sì da escludere l’incertezza assoluta sulla provenienza, aggiungendosi che la clausola del bando che eventualmente prevedesse «che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio» (Cons. Stato, sez. VII, 22 gennaio 2025, n. 498).

Nel caso di specie, da una parte (va ribadito) i documenti in questione non erano richiesti a pena di esclusione e, dall’altra, l’istituto del soccorso istruttorio era espressamente previsto dal punto XII.1 dell’avviso pubblico, essendo peraltro tale istituto pienamente compatibile con le procedure di asta pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 25 febbraio 2025, n. 1609).

Infatti nella domanda presentata da Alma Domus s.r.l., a tutto voler concedere si poteva ravvisare una carenza formale – la mancata allegazione dell’atto costitutivo della società ovvero della visura camerale da cui risultasse con certezza assoluta il nominativo del legale rappresentante – che non atteneva né ad aspetti sostanziali della domanda né alla mancata produzione di un documento necessario ai fini della valutazione di quest’ultima, né tanto meno ai requisiti soggettivi dell’offerente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio, n. 4122).

Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.

5. Le spese del grado di appello possono essere compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 01.08.2025 n. 6850 

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