Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Principio di equivalenza die prodotti offerti, interpretazione e finalità

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Principio di equivalenza die prodotti offerti, interpretazione e finalità

1. In via preliminare occorre dare atto che, in ordine all’istanza per l’accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. proposta da Chirmedical S.r.l. con il ricorso introduttivo del giudizio, il difensore della società ricorrente, alla camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 (cfr. il relativo verbale d’udienza), ha dichiarato che è cessata la materia del contendere.

2. Il ricorso introduttivo del giudizio ed il (secondo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 aprile 2025 meritano di essere accolti, nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

2.1. Il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio – con il quale la parte ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione della lex specialis (punto 10 – garanzia provvisoria e punto 13 – soccorso istruttorio) e dell’art. 101 D.lgs. 36/2023. Illegittimità dell’aggiudicazione per mancata esclusione dell’aggiudicatario – è stato espressamente rinunciato.

Ed invero, a pag. 5 del (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2025 Chirmedical S.r.l. ha dato atto che, all’esito dell’accesso, ha potuto constatare che la garanzia offerta dalla parte controinteressata reca una firma digitale con data antecedente a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, pertanto, ha rinunciato al motivo di ricorso per come proposto.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio Chirmedical S.r.l. ha dedotto i vizi di Violazione della lex specialis (punto 15 – contenuto della busta B – offerta tecnica) e dell’art. 79 del D.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.5 del D.lgs. 36/2023. Illegittimità dell’aggiudicazione per difformità

dell’offerta proposta dall’aggiudicataria. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, e del difetto di motivazione.

In sintesi, dopo aver richiamato l’art. 79 del D.lgs 36/2023 e l’allegato II.5 del D.lgs. 36/2023 in punto di “specifiche tecniche” (con particolare riguardo al caso di appalti di forniture) nonché il disciplinare di gara (punto 15), descrittivo del contenuto dell’offerta tecnica (“l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dal lotto di riferimento, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio dell’equivalenza. Si applica il principio di equivalenza secondo quanto previsto nella parte A denominata “Specifiche tecniche” dell’allegato II.5”), la società ricorrente ha evidenziato che dalla lettura del disciplinare di gara emerge con chiarezza che la stazione appaltante ha optato per una descrizione analitica (e non funzionale) delle caratteristiche tecniche, circostanza che impone una valutazione della equivalenza ancor più rigorosa, risultando ridotto il margine di discrezionalità in sede di valutazione della conformità tecnica.

Inoltre, dopo aver richiamato, con riferimento al lotto 289, il capitolato di gara in relazione alle caratteristiche richieste, la società ricorrente ha lamentato che il prodotto offerto dalla parte controinteressata è:

– privo di soluzione tampone (esso contiene nei soli formati da 20 e 30 ml la soluzione fisiologica, mentre si mostra del tutto privo di liquidi – eccezion fatta per la formaldeide – per il formato da 60 e 90 ml., come emerge dalla semplice lettura della prima e della seconda pagine della scheda tecnica, ove non si fa alcun riferimento alla soluzione tampone, mentre con riferimento ai formati da 60 e 90 ml non si fa riferimento a nessun altro liquido se non alla formaldeide);

– il contenitore da 60 ml consente l’inserimento di massimo 3 (tre) cassette in luogo delle quattro richieste dal capitolato di gara (dalla scheda tecnica emerge che “La versione da 60ml può ospitare campioni sino a 3,5 cm3 e fino a 3 bio-cassette o eventuali prelievi multipli”);

– privo del codice colore identificativo (tutti i contenitori presentano il medesimo colore e non vi è alcuna specificazione della possibile variazione; dalla documentazione tecnica di Laboindustria S.p.a., non vi è alcun riferimento al codice colore per l’identificazione dei contenitori, né si fa cenno alla presenza di un elemento che possa consentire tale inserimento).

Per l’esponente, dal tenore letterale della lex specialis e dalla sua chiarezza descrittiva emerge che le caratteristiche ivi indicate devono ritenersi minime, pertanto essenziali e non soggette a deroga; inoltre, la chiarezza della lex specialis impone la sua interpretazione in senso letterale (al fine di garantire la tutela dell’affidamento e della par condicio tra le imprese), essendo consentito discostarsi dalla stessa solo in presenza di una obiettiva incertezza del dato letterale, non riscontrabile nel caso in esame.

Lamenta la deducente che la stazione appaltante, ammettendo un’offerta difforme dalla disciplina di gara, ha svolto un’interpretazione arbitraria, al punto da aver introdotto – in via ermeneutica – numerose deroghe, prive di plausibile giustificazione.

Per la società ricorrente, inoltre, rispetto alle caratteristiche richieste dal capitolato e che risultano carenti nel prodotto offerto dalla Laboindustria S.p.a., non emerge alcuna delle ipotesi con riferimento alle quali è ammessa una valutazione di equivalenza.

In particolare, posto che i documenti di gara optano per una descrizione delle specifiche tecniche mediante riferimento ad esse (descrizione analitica e non funzionale) la rilevata non conformità non può essere superata, difettando le ipotesi previste, ed il verbale che dispone la conformità tecnica non rappresenta quali siano le ragioni che abbiano indotto la commissione a ritenere superabili le carenze riscontrate (donde la denuncia, oltre che della manifesta irragionevolezza della declaratoria di compatibilità, del palese di difetto di motivazione).

Inoltre, per la deducente, gli elementi mancanti sono tutti essenziali: il numero di cassette presenti nel contenitore da 60 ml, o ancora l’assenza della soluzione tampone (sostituita dalla soluzione fisiologia nei contenitori da 10, 20 e 30 ml e del tutto assente nei contenitori da 60 e 90 ml) o l’assenza del codice colore; pertanto, anche ove l’Amministrazione abbia inteso operare una equivalenza tra i prodotti (invero oscura) il giudizio espresso a favore del prodotto della parte controinteressata finisce per rivelarsi irragionevole e viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.

Nel dettaglio, evidenzia la parte ricorrente:

– la specifica tecnica richiede chiaramente la presenza di una “soluzione tampone” (soluzione composte da un acido debole e dalla sua base o da una base debole e dal suo acido), la cui funzione è di prevenire l’alterazione del ph in seguito all’aggiunta di materiale organico; inoltre la presenza della soluzione tampone nella parte inferiore del dispositivo, all’interno della quale collocare il campione da analizzare, ha la ulteriore doppia funzione di detergere il materiale bioptico e di facilitare lo sgancio del prelievo dalla pinza, aghi, senza eventuali traumatismi tissutali.

La società ricorrente lamenta dunque che la commissione ha violato la legge di gara nel ritenere conforme al capitolato di gara il prodotto offerto dalla società controinteressata, in ragione della difformità che risulta ancor più evidente con riferimento ai contenitori da 60 e 90 ml con riferimento ai quali a difettare è qualsivoglia tipo di soluzione, poiché nel contenitore non risulta presente tampoco la soluzione fisiologica, ma solo la formaldeide, in aperto contrasto con le indicazioni del capitolato di gara;

– quanto al numero di cassette che avrebbero dovuto essere presenti nel contenitore da 60 ml, il capitolato richiedeva espressamente la “possibilità di inserimento fino a 4 cassette”, mentre la scheda tecnica del prodotto offerto da Laboindustria S.p.a. consente l’inserimento di massimo 3 cassette.

Per la deducente, il tenore letterale della specifica tecnica non lascia margini interpretativi risultando indispensabile che l’operatore possa ivi collocare almeno 4 prelievi (“fino a 4 cassette”) di materiale da sottoporre a biopsia; anche il profilo funzionale risulta essere compromesso dalla possibilità di inserire solo 3 cassette prevista nel contenitore offerto dalla parte controinteressata (posto che il numero di cassette disponibili nel contenitore è direttamente connesso al numero di campioni di materiale che l’operatore potrà prelevare per eseguire un determinato esame bioptico, e ciò per garantire la corretta esecuzione di alcuni tipi di esami bioptici che necessitano del prelievo di un numero maggiore di campioni).

– risulta parimenti chiaro ed inequivoco il riferimento al codice colore contenuto nelle specifiche tecniche tale per cui il prodotto offerto avrebbe dovuto consentire la differenziazione per colore dei contenitori così da minimizzare il margine di errore nella esecuzione dell’esame bioptico; per la deducente si tratta di un elemento essenziale del prodotto, dal quale discendono effetti sulla identificazione del materiale ivi presente e delle analisi che su di esso devono essere compiute (un accorgimento che consente di marginalizzare i rischi di errore umano che è stato discrezionalmente e sapientemente ritenuto utile – rectius, indispensabile – a rendere la fornitura funzionale allo scopo).

In conclusione, per la società ricorrente il prodotto offerto dalla parte controinteressata manca delle specifiche qualità necessarie per assolvere alle funzioni che emergono dal disciplinare, che, come tali, devono ritenersi essere state assunte dalla stazione appaltante a base del programma negoziale; inoltre, quelle richieste dai documenti di gara e carenti nell’offerta della parte controinteressata appaiono caratteristiche ricorrenti ed ordinarie assolutamente inidonee a limitare l’accesso alla gara, con riferimento alle quali l’operatore di mercato avrebbe ben potuto e dovuto orientare la propria offerta. Ne discende che la valutazione di conformità espressa dalla commissione di gara a vantaggio dell’offerta di Laboindustria S.p.a è illegittima (dovendo la stessa essere esclusa dalla gara).

Chirmedical S.r.l. ha affidato il (secondo) ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 16 aprile 2025 e depositato in data 22 aprile 2025, alle seguenti censure.

Con la prima ha dedotto i vizi di Violazione della lex specialis (punto 15 disciplinare di gara e capitolato tecnico). Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e della manifesta irragionevolezza. Non conformità dei dispositivi per mancanza di un elemento richiesto nel capitolato tecnico.

Per l’esponente, in sintesi, il disciplinare di gara al punto 15 prescrive tra l’altro che “l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dal lotto di riferimento, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio dell’equivalenza. Si applica il principio di equivalenza secondo quanto previsto nella parte A denominata “Specifiche tecniche” dell’allegato II.5”.

In aperto contrasto con i documenti di gara, la commissione con il verbale avversato ha operato una sostanziale modifica della lex specialis, individuando, dopo la scadenza del termine per la proposizione delle offerte, la presenza di elementi che vengono per la prima volta qualificati come essenziali a discapito di altri, anch’essi considerati essenziali dal disciplinare di gara, ma che in conseguenza della decisione assunta dalla commissione hanno cessato di esser tali.

I prodotti forniti dalla controinteressata sono sprovvisti di due differenti elementi, uno previsto all’interno del contenitore (la soluzione tampone) ed uno esterno ed ulteriore rispetto al contenitore stesso, ovvero il codice colore del tappo e ciò esclude in radice che in ordine a detta assenza possa operarsi una qualsivoglia equivalenza.

In particolare, si qualifica come essenziale solo la presenza di contenitori di sicurezza con formalina neutra tamponata a dispetto della lettera della lex specialis, che nel descrivere il prodotto annovera tra le componenti richieste come essenziali anche il codice colore e la ulteriore soluzione tampone presente nel contenitore.

Per la deducente l’affermazione che ha condotto a considerare la conformità dei prodotti offerti è obiettivamente contraria alla lex specialis poiché modifica l’oggetto della procedura; inoltre, la dichiarazione di equivalenza resa in sede di verifica (che si accompagna alla qualificazione come essenziale della sola parte del contenitore di sicurezza con formalina tamponata neutra) è priva di motivazione (in quanto non viene chiarito alcun passaggio logico scientifico che possa supportare l’affermazione, né per quale ragione gli ulteriori due componenti non sarebbero qualificabili come essenziali) ed inoltre, apodittica e priva di spiegazione resta l’affermazione secondo la quale la sola soluzione tamponata neutra basterebbe “a conseguire il fine” dell’affidamento.

Inoltre, per la deducente, la soluzione tampone preesistente nel contenitore e la soluzione tamponata neutra contenuta nel tappo e sversata in un secondo momento sul campione istologico, già idratato dalla soluzione tampone, assolvono a funzioni completamente diverse e non sono equiparabili: difatti, la soluzione tamponata, composta da formaldeide per il 10%, serve a fissare i tessuti affinché siano integri al momento dell’esame mentre la soluzione tampone, a base di ph neutro, serve a stabilizzare il ph del tessuto prelevato, al fine di impedire che venga alterato e/o danneggiato dal contatto con la formaldeide della soluzione tamponata.

In particolare, l’utilizzo del contenitore, con pre-immersione in soluzione tampone e rilascio successivo di formalina tamponata, grazie proprio alla presenza di una soluzione tampone, garantisce condizioni ottimali per la c.d. fissazione dei tessuti; al contrario, l’utilizzo dei contenitori sforniti della soluzione tampone può incidere sul processo di fissazione dei tessuti determinando variazioni “esagerate”, come ad esempio la c.d. iperfissazione.

Inoltre, sempre per la deducente, manca nei prodotti offerti dalla Laboindustria S.p.a. il codice colore, misura accessibile a tutti gli operatori che non presenta nessun margine di restrittivo per il mercato, ma che ha un valore assoluto sotto il profilo organizzativo (che attiene ad un aspetto infungibile come quello organizzativo dell’attività di analisi e si riverbera, inevitabilmente, sulla buona riuscita della pratica medica in questione). In particolare, il colore accelera il flusso di lavoro con maggior sicurezza e, nei processi di sicurezza dei laboratori, il colore del tappo dei contenitori è utilizzato anche con l’obiettivo di ridurre il rischio di scambio di materiale.

Con la seconda ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’All. II.5 D.Lgs. n. 36/2023 parte II.A, punto 7 per violazione del principio dell’equivalenza. Violazione del principio della concorrenza.

Per la parte ricorrente, in sintesi, il verbale della commissione si pone in aperto contrasto anche con il principio dell’equivalenza, nella misura in cui ritiene che in virtù di questo possano considerarsi conformi dei dispositivi privi di due diversi elementi essenziali indicati nel capitolato: soluzione tampone e codice colore; se rispetto all’assenza di quest’ultima componente la commissione nulla afferma (limitandosi a rilevare che comunque i dispositivi debbano considerarsi conformi “in ossequio al principio di equivalenza”).

Per l’esponente, premesso che la soluzione tampone – nei dispositivi della parte controinteressata – manca così come manca il codice colore, non può esservi equivalenza rispetto a componenti assenti ed anche le complessive funzioni assolte da tali componenti non sono fungibili in loro assenza.

Aggiunge la deducente che le componenti specificate assolvono a funzioni specifiche (una financo organizzativa, non surrogabile) ed entrambi gli elementi assenti di uso comune, di facile reperibilità (l’apposizione di un codice colore e di un tappo non possono restringere il mercato); inoltre, il principio di equivalenza può essere applicato solo nei casi in cui si sia in presenza di componenti simili a quelle indicate nel capitolato e che rispondano comunque alle medesime finalità e non nel caso in cui determinate componenti siano del tutto mancanti.

L’interpretazione del principio di equivalenza proposta dalla commissione – lamenta l’esponente – modifica il bando (nella misura in cui considera non essenziali delle componenti espressamente classificate come tali) e viola il principio di par condicio partecipationis e della libera concorrenza, tanto più che la differente interpretazione offerta dalla commissione non giova a sterilizzare la presenza di un componente esclusivo o restrittivo, ma si appunta su componenti di uso comune scevri da qualsivoglia capacità restrittiva della platea dei partecipanti.

Per la parte ricorrente, in conclusione, se la stazione appaltante ritiene codice colore e soluzione tampone non più essenziali deve annullare l’intera procedura ed indirne una nuova, garantendo a tutti gli operatori pari condizioni di accesso.

L’Azienda resistente e la società controinteressata hanno contrastato – con ampio ed articolato corredo argomentativo – i motivi di ricorso sopra sinteticamente riportati.

2.2.1. I sopra richiamati motivi di ricorso sono fondati, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.

A) Occorre premettere che il capitolato tecnico, in relazione al lotto n. 289, per quanto di interesse (segnatamente, con riferimento alle contestazioni articolate dalla società ricorrente), richiedeva quanto segue:

– “Dispositivo a circuito chiuso destinato alla fissazione ed al trasporto di campioni istologici, con sistema di sicurezza che impedisce il contatto tra formaldeide ed utilizzatore in ottemperanza al Regolamento Europeo 605/2014, contenitore da 20 ml con capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina, ghiera di sicurezza, soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare, e codice colore per identificazione” (voce a);

– “Come sopra con contenitore da 60 ml, con possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico” (voce c).

B) Premesso quanto sopra, in ordine al più volte evocato – già negli atti della procedura di gara, oltre che negli scritti difensivi delle parti – c.d. principio di equivalenza il Collegio rileva quanto segue.

Per costante giurisprudenza, premesso che il c.d. principio di equivalenza è finalizzato a evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2025, n. 3545), presupposto essenziale perché lo stesso principio possa essere richiamato e trovare applicazione è che, sul piano qualitativo, si sia in presenza di una specifica in senso propriamente tecnico, e cioè di uno standard – espresso in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo – capace di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, caratteristiche che possono tuttavia essere possedute anche da altro bene o servizio pur formalmente privo della specifica indicata, con la conseguenza che il principio trova ragione di applicazione in presenza di specifiche tecniche aventi un grado di dettaglio potenzialmente escludente, a fronte cioè di uno standard tecnico-normativo capace d’impedire la partecipazione alla gara proprio perché – atteso il livello della sua specificità – presenta un portato selettivo: al fine d’impedire che tale selezione si risolva in termini irragionevolmente formalistici, finendo con il produrre un effetto anticompetitivo, la previsione di un siffatto standard deve essere affiancata dalla necessaria clausola d’equivalenza (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2023, n. 6306; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 11 febbraio 2025, n. 3015).

Ribadito che il c.d. principio di equivalenza è stato introdotto dal Legislatore europeo (ex art. 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE) al chiaro fine di evitare che le “specifiche tecniche” fossero utilizzate dalle stazioni appaltanti in modo restrittivo della concorrenza, per la giurisprudenza occorre distinguere tra le “specifiche tecniche”, rispetto alle quali il c.d. principio di equivalenza è sempre applicabile, e i “requisiti minimi obbligatori”, che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisogni dell’Amministrazione, e quindi hanno l’effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni.

Orbene, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto il c.d. principio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara, ma ciò ha fatto sulla scorta di un approccio “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis (al di là di alcuni casi in cui era già quest’ultima a richiamare l’applicabilità del principio de quo anche ai requisiti tecnici minimi) emergeva che determinate caratteristiche tecniche erano richieste al fine di assicurare all’Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque poteva ammettersi la prova che queste ultime fossero soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (in tali ultimi casi, l’estensione in via giurisprudenziale dell’ambito di applicazione del c.d. principio di equivalenza trova fondamento nel più generale principio del favor partecipationis e trova il limite del rispetto della par condicio tra i concorrenti, che si verificherebbe laddove fosse consentito a un concorrente di offrire aliud pro alio: cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).

Le considerazioni che precedono devono essere valutate con l’avvertenza che, nella giurisprudenza, la distinzione tra requisiti tecnici minimi “strutturali” (a cui il principio de quo non sarebbe mai applicabile) e “funzionali” (per i quali varrebbe quanto sopra detto) è molto sfumata e opinabile, essendo stato adottato l’approccio “funzionale” finanche per ammettere la possibilità di offrire prodotti di materiale diverso da quello richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis; pertanto, deve concludersi che la qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare (cfr. cit. Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).

Inoltre, la corretta applicazione del principio di equivalenza non è rimessa all’insindacabile giudizio della stazione appaltante, in quanto essa deve rispondere anche ad esigenze di tutela della par condicio tra concorrenti; la verifica da parte del giudice sulla esistenza o meno dei presupposti in fatto (alla luce delle prescrizioni del disciplinare o del bando recante i requisiti minimi tecnici richiesti) per il ricorso al principio di equivalenza da parte della stazione appaltante non involge profili di discrezionalità tecnica, ma di stretta legittimità. Il giudice, infatti, in questo caso non verifica la correttezza del giudizio di equivalenza effettuato dalla commissione di gara, col rischio di sostituirsi ad essa, ma controlla semplicemente se il ricorso ad esso fosse o meno ammissibile, alla luce delle indicazioni contenute nei documenti di gara (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1225; T.A.R. Umbria, sez. I, 22 febbraio 2023, n. 80; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18 giugno 2021, n. 1499).

Quanto appena evidenziato consente di ritenere infondate le eccezioni di inammissibilità frapposte dall’Azienda resistente e dalla società controinteressata in ordine alle contestazioni articolate dalla società ricorrente quanto alle valutazioni espresse – in ordine alle offerte – dalla commissione di gara.

Inoltre, la giurisprudenza ha delineato il confine tra il c.d. principio di equivalenza e l’aliud pro alio, precisando che il c.d. principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere un’offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la lex specialis, se il prodotto offerto non è aliud pro alio, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il “limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi un aliud pro alio non rimediabile” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5708).

Inoltre, è stato osservato – in ordine alla fattispecie di aliud pro alio – che l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di una esplicita comminatoria, può operare nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività, intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità delle cause di esclusione. In particolare, l’aliud pro alio può configurarsi quando si consente di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2025, n. 3345).

C) Premesso quanto sopra, le sopra richiamate censure articolate dalla parte ricorrente si rivelano fondate, nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

Le caratteristiche dei prodotti che la stazione appaltante intende acquisire – alla luce delle puntuali e dettagliate descrizioni racchiuse nel capitolato tecnico – secondo i rilievi critici della società ricorrente, sono le seguenti:

– i contenitori devono avere una “capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina”, la “soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare” ed il “codice colore per identificazione” (voce a);

– il contenitoreda 60 ml (voce c) deve contemplare la “possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico”.

a) Coglie nel segno la censura della parte ricorrente secondo cui nei prodotti offerti da Laborindustria S.p.a., difformemente dalle previsioni della lex specialis:

– difetta la soluzione tampone, che è stata “sostituita” dalla soluzione fisiologia nei contenitori da 10 ml, 20 ml e 30 ml;

– è presente solo la formaldeide nei formati da 60 ml e 90 ml (la parte controinteressata argomenta – anche in forza della dichiarazione resa dal produttore in data 6 maggio 2025 – che nei dispositivi da 30 ml, 60 ml e 90 ml “La presenza della soluzione tampone non è ritenuta necessaria (…) dal momento che le dimensioni del campione sono sufficienti per permettere il posizionamento dello stesso nel contenitore senza traumatismi. La soluzione di fissaggio contenuta nella parte superiore è Formaldeide al 4% in soluzione acquosa equivalente a Formalina al 10% tamponata”: cfr. pag. 17 della memoria depositata in data 16 giugno 2025).

Appare evidente – non essendo necessario sul punto acquisire apporti ulteriori a quelli versati nel fascicolo del giudizio – che non è possibile ritenere equivalente un prodotto che contiene soluzione fisiologica (contenitori da 10 ml e 20 ml offerti da Laborindustria S.p.a.) ad uno – quello dettagliatamente descritto dalla lex specialis – per il quale è richiesta la presenza della soluzione tampone, posto che la soluzione tampone ha – fra le altre funzioni – quella di prevenire l’alterazione del ph (funzione non riscontrabile nella soluzione fisiologica).

E non può ritenersi equivalente il prodotto – contenitori da 60 ml e 90 ml – di Laborindustria S.p.a. a quello dettagliatamente richiesto dalla lex specialis che prevede (per tutti i contenitori) la presenza di due distinti liquidi, il “liquido fissativo a base di formalina” e la “soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare”.

Il Collegio ritiene, invero, che la necessaria presenza di due distinti liquidi – per come espressamente richiesti dalla lex specialis – risponde a due distinti momenti del processo: il primo, in cui il tessuto viene collocato nella soluzione tampone; il secondo, in cui il tessuto viene immerso nel liquido fissativo a base di formalina.

A giudizio del Collegio si tratta di liquidi che assolvono a funzioni differenti in due distinti momenti del processo, donde la radicale difformità (e non la possibile equivalenza) dei detti contenitori di Laborindustria S.p.a. da quelli descritti dalla legge di gara.

b) Si rivela infondata, invece, la censura articolata dalla società ricorrente relativa al codice colore dei prodotti della società controinteressata, risultando presenti nei contenitori offerti da Laborindustria S.p.a. diversi codici colore e colori differenti per i diversi tipi di contenitore.

Il Collegio non può esaminare la critica formulata da Laborindustria S.p.a. – secondo cui difetta una distinzione cromatica in relazione ai contenitori da 20 ml e da 30 ml di Chirmedical S.r.l., con conseguente frontale contrasto con il capitolato – in quanto si tratta di censura non veicolata con ricorso incidentale, bensì con scritti difensivi (memorie) non notificati.

c) Coglie nel segno, infine, l’ulteriore censura con la quale la società ricorrente lamenta che il contenitore da 60 ml offerto da Laborindustria S.p.a. consente l’inserimento di tre cassette (come ammesso dalla stessa società controinteressata: cfr. pag. 21 della memoria depositata in data 16 giugno 2025) in luogo delle quattro richieste dal capitolato.

Ed invero, detto contenitore è strutturalmente difforme da quanto richiesto dalla stazione appaltante – sì da costituire un vero e proprio aliud pro alio – posto che la lex specialis prevedeva la “possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico”; il prodotto offerto dalla controinteressata Laborindustria S.p.a., invero, risulta in modo palese difforme dalla puntuale descrizione offerta dal capitolato tecnico, che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale.

La tesi dell’Azienda resistente e della società controinteressata, secondo cui il contenitore offerto ha capienza di tre cassette ed è quindi conforme, è frutto di una errata interpretazione della disciplina di gara che, invero, deve essere letta correttamente come segue: l’Amministrazione, per il tramite della lex specialis, ha manifestato l’esigenza di acquisire un prodotto (contenitore da 60 ml) che consenta di inserire fino a quattro cassette per istologico, con la conseguenza che un prodotto che consente di inserire – solo – tre cassette è palesemente difforme da quello puntualmente descritto nel capitolato.

La locuzione “possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico” non può essere letta nell’ottica dell’operatore economico – fornitore (il quale – erroneamente – pretende di ritenere soddisfatta la prescrizione fornendo un bene con un numero di cassette inferiore a quattro, facendo leva sull’espressione “fino a” racchiusa nel capitolato tecnico), dovendosi invece – correttamente – porsi nell’ottica dei bisogni della stazione appaltante e, nello specifico, dell’esigenza di acquisire un prodotto che consenta di inserire, laddove occorra, “anche” quattro cassette per istologico (ciò che, si ripete, non è possibile con il prodotto offerto da Laborindustria S.p.a.).

Peraltro, tale conclusione è corroborata dalla “logica incrementale” che connota il capitolato tecnico; ed invero:

– per il contenitore da 30 ml è espressamente richiesta la “possibilità di inserimento fino a 2 cassette per istologico”;

– per il contenitore da 60 ml è espressamente richiesta – appunto – la “possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico”;

– per il contenitore da 90 ml è espressamente richiesta la “possibilità di inserimento fino a 6 cassette per istologico”.

Appare evidente, dunque, anche alla luce delle ulteriori richiamate previsioni della lex specialis, come sopra riportate, che il prodotto offerto da Laborindustria S.p.a. è difforme da quello dettagliatamente ed univocamente descritto dalla lex specialis posto che, si ribadisce, non consente la “possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico”.

Infine, non può supportare una diversa soluzione la valutazione economica sviluppata dalla commissione (che, “a fronte di un prezzo offerto dall’aggiudicataria di gran lunga inferiore e, dunque più conveniente, rispetto a quello offerto dalla ricorrente, ha ragionevolmente ritenuto conforme l’offerta sotto profili funzionali e in relazione alle finalità perseguite dal bando”: cfr. pag. 13 della memoria depositata dall’Azienda resistente in data 15 giugno 2025), posto che laddove fosse consentito a un concorrente di offrire un aliud pro alio – anche se ciò fosse supportato da ragioni di economia e di risparmio – sarebbe vulnerato il principio della par condicio tra i concorrenti.

d) Si deve ritenere errata, pertanto, l’interpretazione del capitolato tecnico che è stata offerta dall’Azienda resistente e della società controinteressata, dovendosi ricordare che a tutela dell’affidamento e della par condicio delle imprese, deve essere privilegiata l’interpretazione letterale della disciplina di gara, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, onde evitare che la via del procedimento ermeneutico possa altrimenti portare ad approdi di distorsione delle regole di gara diventando una sorta di moltiplicatore d’incertezza.

Nel caso di specie la lex specialis è stata formulata in modo chiaro e univoco, sicché la stazione appaltante, ammettendo un’offerta (quella di Laborindustria S.p.a.) difforme dalla disciplina di gara, ne ha seguito un’interpretazione arbitraria, per aver introdotto in via ermeneutica deroghe, alle regole da essa stessa stabilite, prive di qualsiasi plausibile giustificazione.

Ed infatti, le esigenze di trasparenza e legalità degli appalti pubblici comportano che la stazione appaltante, una volta individuato con precisione l’oggetto del contratto, come nel caso in esame, si autovincola ad esso, nel senso che non può poi, in sede di valutazione delle offerte, modificarne (in senso ampliativo o riduttivo) il contenuto e le finalità, che non a caso vengono precedentemente cristallizzate nella lex specialis di gara (cfr., ex plurimis, T.A.R. Molise, sez. I, 11 novembre 2024, n. 345; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 aprile 2023, n. 1130; T.A.R. Umbria, sez. I, 24 settembre 2021, n. 683).

e) Parimenti errata deve ritenersi la tesi espressa dall’Azienda resistente e della società controinteressata secondo cui le caratteristiche dei prodotti racchiuse nel capitolato tecnico non sarebbero affatto “caratteristiche minime” ovvero “caratteristiche obbligatorie” et similia, la cui carenza sarebbe sanzionata con l’esclusione dalla procedura.

Detta argomentazione difensiva – a ben vedere – prova troppo perché facendo leva sull’assenza di una espressa qualificazione nella lex specialis delle caratteristiche in questione come “minime”, “obbligatorie” et similia si consentirebbe ai concorrenti di offrire un qualsivoglia prodotto, anche con caratteristiche diverse ed eterogenee da quelle puntualmente richieste dalla legge di gara, ed eventualmente – facendo leva sul minor costo dei detti prodotti – rendersi affidatari della commessa.

Orbene, costante orientamento giurisprudenziale ha condivisibilmente affermato che:

– non rileva la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio, che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2025, n. 3282);

– la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un aliud pro alio idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione anche in assenza di una espressa comminatoria in tal senso, potendo operare questo rigido automatismo nel caso in cui “le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie, e quindi laddove la disciplina di gara preveda qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155); orbene, nel caso in esame dalla lettura della disciplina di gara si ricava che la stessa aveva previsto caratteristiche dei prodotti che, con assoluta certezza, possono qualificarsi come caratteristiche minime “perché la descrizione che se ne fa nella lex specialis è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 giugno 2024, n. 3553 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

A ciò deve aggiungersi che in presenza di una prestazione (fornitura di prodotti, nel caso in esame) già definita dalla stazione appaltante nei suoi dettagli (cfr. supra) rispetto alla quale la legge di gara prevede esclusivamente un confronto competitivo basato sull’offerta del c.d. prezzo più basso (“minor prezzo” ex art. 108, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: cfr. l’art. 16 del disciplinare di gara) le difformità sostanziali (cfr. supra) del prodotto offerto rispetto alle dette prescrizioni vengono ad integrare un aliud pro alio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2003, n. 4624; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2025, n. 1355).

f) favorevole valutazione meritano anche i due motivi di gravame articolati con il (secondo) ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 22 aprile 2025, limitatamente alla contestazione articolata dalla società ricorrente avverso la valutazione espressa dalla commissione – in sede di verifica dei prodotti – in ordine ai dispositivi (contenitori) offerti da Laborindustria S.p.a..

Premesso che, per costante giurisprudenza, è l’operatore economico che intende avvalersi del c.d. principio di equivalenza ad avere l’onere di dimostrare, per l’appunto, l’equivalenza tra i prodotti, dimostrazione che deve essere adeguata e rigorosa, si rivela fondata la critica formulata dalla società ricorrente secondo cui la commissione – nel ritenere i dispositivi offerti da Laborindustria S.p.a. idonei a “conseguire il fine” dell’affidamento – è giunta ad una conclusione priva di motivazione ed apodittica, finendo inoltre per operare una interpretazione abrogatrice della lex specialis, con sostanziale illegittimo mutamento della stessa.

In particolare, la lettura dell’impugnato verbale n. 23 del 18 marzo 2025 fa emergere il contestato difetto di motivazione, vieppiù in considerazione della diversità ravvisabile fra i “contenitori piccoli” (10 ml e 20 ml) e contenitori “grandi” (60 ml e 90 ml) offerti da Laborindustria S.p.a. (ciò che imponeva un più articolato apparato argomentativo, idoneo a sostenere motivatamente le conclusioni raggiunte).

2.3. Il terzo motivo articolato con il ricorso introduttivo del giudizio – con il quale, in relazione alla dichiarazione di conformità ed equivalenza, la società ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e); 96 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023. Dichiarazioni non veritiere dell’aggiudicataria – può essere assorbito, in ragione della fondatezza dei sopra esaminati motivi di gravame (nei sensi e nei limiti precisati), dovendosi comunque precisare che – per costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio – è rimessa alla valutazione l’Amministrazione stabilire, in particolare, se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante e se la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni e, qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo, ostandovi, nel caso appunto in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm..

3. Il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2025 è infondato.

3.1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione della lex specialis (punto 10 – garanzia provvisoria) e violazione dell’art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023.

In sintesi, la società ricorrente ha evidenziato che la società controinteressata, in contrasto con le clausole previste al punto 10 del disciplinare di gara, ha operato un cumulo tra la riduzione del 50% prevista per le micro, piccole e medie imprese e la riduzione del 20% (il bando, in conformità alla legge, dispone del 30%) prevista per i possessori di certificazione di qualità, e ciò in quanto il medesimo disciplinare di gara alla lettera b del punto 10, a proposito della riduzione del 50% prevista per le micro, piccole e medie imprese, dispone che tale riduzione non è cumulabile con quella prevista per i titolari di certificazioni.

Per la deducente da detta riduzione della garanzia consegue che per una parte dei lotti ai quali la società controinteressata ha dichiarato di voler concorrere, la partecipazione alla procedura fosse del tutto sprovvista di garanzia (posto che avendo partecipato alla gara con riferimento ai lotti nn. 23, 242, 243, 278, 288, 289, 290 e parametrando l’importo garantito al valore dei lotti ai quali essa ha partecipato, essa ha prestato una garanzia di un importo inferiore di oltre Euro 36.000 a quello che avrebbe dovuto effettivamente garantire).

3.1.1. Il Collegio non intende indugiare sulla fondatezza o meno del motivo in esame atteso che la società controinteressata – come evidenzia la stessa parte nonché l’Azienda resistente – ha comunque provveduto a far emettere in proprio favore un’appendice integrativa alla polizza originaria al fine di incrementare l’importo assicurato.

Ne discende che detto intervento effettuato spontaneamente dalla società controinteressata – senza previo soccorso istruttorio – è comunque in grado di neutralizzare ogni rilievo critico sul punto, per l’eventuale ipotesi di fondatezza dello stesso.

Ed invero, per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, l’invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria deve essere tenuta distinta dalla mancanza assoluta della stessa; quest’ultima ipotesi è senza dubbio più grave e, solo rispetto ad essa, il documento di cui è chiesta l’integrazione mediante soccorso istruttorio deve avere data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione. Inoltre, l’art. 101, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel delineare il soccorso istruttorio integrativo – completivo, prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ne consegue che in relazione al caso di specie – laddove dovesse ipotizzarsi che la garanzia provvisoria presentata era effettivamente di importo inesatto – opererebbe il soccorso istruttorio sanante, previsto dalla lett. b) dell’art. 101 sopra richiamato, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Veneto, sez. I, 20 maggio 2025, n. 769 ed ivi precedenti giurisprudenziali; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 maggio 2025, n. 1013 secondo cui la mera insufficienza della garanzia provvisoria offerta costituisce una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

3.2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione della lex specialis (punto 15 – contenuto della busta B – offerta tecnica). Indeterminatezza dell’offerta tecnica. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza e del difetto di motivazione. Violazione del principio del risultato.

Per l’esponente, in sintesi, il disciplinare di gara impone al partecipante di produrre a pena di esclusione “Dichiarazione di conformità che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel capitolato tecnico ed alla normativa vigente”; tuttavia, nessuna dichiarazione di conformità è stata prodotta dalla Laboindustria S.p.a.; l’unica dichiarazione resa, per altro con riferimento a tutti i prodotti presenti nelle schede tecniche (e non già con riferimento ai soli prodotti offerti), attesta che essi “sono conformi ai requisiti generali di sicurezza e prestazione ed alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746 come da Fascicolo tecnico archiviato presso l’azienda”.

Si tratta, per la deducente, di una carenza obiettivamente insanabile e di carattere sostanziale.

Aggiunge la deducente che la società controinteressata ha parimenti omesso di allegare all’offerta tecnica quanto richiesto dalla lex specialis, sempre a pena di esclusione, id est l’“Elenco dei singoli prodotti presentati in sede di gara senza alcuna indicazione dei prezzi”.

Argomenta l’esponente che tale omissione, lungi dal rivestire carattere meramente formale, finisce per avere una ricaduta sostanziale assai rilevante sulla determinatezza del prodotto offerto e sulla verificabilità della sua conformità a quanto richiesto in capitolato; in mancanza di un elenco dei prodotti offerti risulta praticamente imperscrutabile dalla lettura dell’offerta tecnica, in particolare, quale tra i sei contenitori da 20 ml presenti nel dépliant illustrativo fosse quello oggetto di offerta.

Inoltre, aggiunge la società ricorrente, l’incertezza è ulteriormente alimentata dalla circostanza che i codici prodotto indicati nell’offerta tecnica e financo quelli indicati nell’offerta economica non restituiscono al loro inserimento il prodotto offerto (infatti, ove si provveda alla loro verifica presso il sito del Ministero restituiscono un prodotto diverso da quello indicato nell’offerta).

Infine, osserva la deducente, i documenti di gara richiedono una specifica “indicazione della validità minima garantita dalla data di consegna”: si tratta di una dichiarazione che impegna contrattualmente il fornitore a garantire una validità minima del prodotto decorrente dalla data di consegna, aspetto sostanziale e rilevante del contenuto dell’offerta tecnica che garantisce il buon esito della fornitura. Il difetto assoluto dell’elenco dei prodotti offerti, l’assenza del dato della validità minima garantita degli stessi e l’impossibilità di ricavare aliunde tale dato avrebbe dovuto condurre alla esclusione della controinteressata; anche tale elemento, in quanto coessenziale alla presentazione dell’offerta tecnica, non avrebbe in assoluto potuto essere sanato facendo ricorso al soccorso istruttorio.

3.2.1. Il motivo è infondato.

Come risulta dalla documentazione versata nel fascicolo del giudizio, Laboindustria S.p.a. ha presentato in sede di gara:

– la dichiarazione di conformità dei prodotti offerti (“[…] in possesso di tutti i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente”) datata 27 dicembre 2023;

– l’elenco dei singoli prodotti senza alcuna indicazione dei prezzi, con i relativi codici (in detto elenco il dispositivo a circuito chiuso, contenitore da 20 ml, evocato dalla società ricorrente è puntualmente indentificato);

– i numeri di RDM indicati dalla società controinteressata consentono, interrogando la banca dati del Ministero, di identificare i prodotti offerti in gara;

– infine, nell’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva il legale rappresentante della società controinteressata ha dichiarato di “[…] accettare tutte le clausole e le condizioni degli elaborati di gara”, tra le quali rientra anche quanto previso dall’art. 24 del disciplinare di gara (che impone che la merce consegnata debba possedere almeno 2/3 della validità residua ed indicare nelle specifiche etichette anche la data di scadenza), con la conseguenza che con tale dichiarazione di impegno il rilievo critico formulato dalla società ricorrente ben può ritenersi superato.

4. In ordine alle delibere di recepimento adottate da alcune Aziende sanitarie di bacino – avversate con l’ultimo (il terzo) ricorso per motivi aggiunti – il Collegio rileva che le stesse costituiscono una mera “presa d’atto” della delibera (dell’Azienda capofila) di aggiudicazione impugnata e che, dunque, le stesse si sostanziano nella mera ricognizione della volontà provvedimentale espressa dall’Azienda capofila.

Per dette delibere (rispetto alle quali la società ricorrente ha dedotto il vizio di illegittimità derivata), prescindendo dai dubbi sulla loro effettiva natura provvedimentale, il Collegio ritiene che sia possibile postulare la fattispecie della c.d. invalidità a effetto caducante, nel senso che l’annullamento dell’atto presupposto (provvedimento di aggiudicazione dell’Azienda capofila) si estende automaticamente agli atti consequenziali (delibere di recepimento in questione), atteso che gli atti successivi vengono a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale a guisa di inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, dovendosi pertanto riconoscere l’anzidetto c.d. effetto caducante in quanto il rapporto de quo è immediato, diretto e necessario, nel senso che gli atti successivi costituiscono una conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2025, n. 3020).

Sul punto va evidenziato che nella specie ricorrono le due condizioni essenziali perché possa aversi la c.d. invalidità a effetto caducante, e cioè l’appartenenza degli atti alla medesima “sequenza procedimentale” (che non vuol dire necessariamente allo stesso procedimento, ma anche a due procedimenti distinti ma collegati dall’evidenziato nesso di derivazione necessaria) e l’esistenza tra essi di un nesso di presupposizione-consequenzialità, da intendersi – appunto – come derivazione necessaria, nel senso che il primo provvedimento costituisce il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza che quest’ultimo sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte dell’amministrazione competente; in presenza di tali elementi è irrilevante che i due atti siano stati adottati da Autorità diverse (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872), come nel caso in esame.

5. In conclusione, per tutto quanto sopra evidenziato: va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. proposta con il ricorso introduttivo del giudizio; va respinto il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2025; meritano di essere accolti il ricorso introduttivo del giudizio, il (secondo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 aprile 2025 ed il (terzo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 luglio 2025, nei sensi e nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dei provvedimenti avversati; va disposta la prosecuzione della procedura di gara con l’aggiudicazione in favore della ricorrente Chirmedical S.r.l., e conseguente stipulazione del contratto, salvo l’esito delle verifiche di legge; infine, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra le parti resistente e controinteressata e di subentro della società ricorrente, stante la mancata stipula del detto contratto (cfr. il verbale dell’udienza camerale del giorno 16 luglio 2025).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

TAR SICILIA – CATANIA, I – sentenza 01.08.2025 n. 2514  

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