Con il ricorso r.g. n. 807/2024, notificato il 7 giugno 2024 e depositato il successivo 11 giugno, Ottica Farina s.n.c.:
1) ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento sulle diffide dalla stessa notificate il 30 aprile 2024 ed il 4 maggio 2024 al Comune di Gangi e allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Madonie Associato, volte all’adozione del divieto di prosecuzione dell’attività di ottico svolta dalla ditta individuale Visione a colori di Aiosa Marilena, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge 241/1990;
2) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, gli atti di assenso prott. nn. 2075 del 04/03/2024, 2436 del 14/03/2024, 2880 del 04/04/2024 e 3508 del 06/05/2024 con i quali il SUAP Madonie Associato ha ritenuto che la SCIA condizionata presentata dalla ditta individuale Visione a Colori di Aiosa Marilena con sede in Gangi “è divenuta efficace per quanto attiene il commercio al dettaglio di materiale per ottica e foto”.
Ha dedotto i motivi di ricorso così rubricati:
1. Violazione dell’art. 71 L.R. 01/09/1993 n. 25, violazione dell’art. 12, commi 4 e 5, Dec. Pres. Reg. Sic. 01/06/1995 n. 64, violazione delle raccomandazione Sentenza CGUE 26/09/2013 in causa C-539/11, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e della corrispondente previsione della legge regionale n. 7/2019, difetto di istruttoria e di motivazione, assenza di contraddittorio, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, mancata rispondenza all’interesse pubblico all’ordinato svolgimento delle attività commerciali in regime di concorrenza, eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge e della illogicità manifesta.
2. Violazione dell’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 21 della L. 241/90 e art. 2 L.R. Sic. 7/19. Contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, mancata rispondenza all’interesse pubblico all’ordinato svolgimento delle attività commerciali in regime di concorrenza, eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge e della illogicità manifesta.
Il Comune di Gangi e la ditta individuale controinteressata si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, di cui hanno variamente dedotto l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza.
Con ordinanza n. 338/2024, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta in ricorso, ritenendo “il ricorso introduttivo…non … assistito da evidenti profili di fondatezza, tenuto conto che, al tempo della presentazione della Scia, in data 1 marzo 2024, da parte della ditta controinteressata, l’art. 92 L.R. 31/01/2024 n. 3 (nell’abrogare l’art. 1 della L.R. n. 12/2004) aveva liberalizzato l’attività oggetto di segnalazione ed eliminato il contingente numerico legato al rapporto negozi/abitanti, reintrodotto solo successivamente (a partire dal 5 aprile 2024) dall’art. 4, L.R. 2 aprile 2024 n. 7”.
Con atto notificato e depositato in data 2 dicembre 2024, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio “attesa l’avvenuta pronuncia con il Provvedimento del 7/10/24 da parte del Comune con il quale è cessata l’inerzia”.
Con sentenza non definitiva n. 371 del 12 dicembre 2024, è stata dichiarata improcedibile la domanda proposta avverso il silenzio della p.a.; al contempo, attesa la poco chiara formulazione della dichiarazione di rinuncia, parte ricorrente è stata onerata di chiarire se, con tale dichiarazione, avesse inteso riferirsi alla sola domanda ex art. 117 c.p.a. ovvero anche alla domanda di annullamento proposta in ricorso.
Con memoria del 5 maggio 2025, la società ricorrente ha rinunciato agli unici due motivi proposti con il ricorso introduttivo, insistendo per l’annullamento degli atti impugnati per il motivo riportato nella stessa memoria e proposto quale terzo motivo nel ricorso r.g. n. 1777/2024.
Il comune e la controinteressata, nelle rispettive memorie depositate in vista dell’udienza di trattazione del ricorso, hanno eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento, per come formulata nella descritta memoria.
Con il ricorso r.g. n. 1777/2024, notificato il 6 dicembre 2024 e depositato il successivo 20 dicembre, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti:
a. provvedimento definitivo di diniego prot. 18824 del 7/10/2024 del Dirigente del Comune di Gangi – Settore Tecnico – Urbanistica, commercio e attività produttive;
b. provvedimento di diniego prot. 8279 del 15/11/2024 del Responsabile dello sportello Unico Attività Produttive “SUAP Madonie Associato”;
c. CILA proposta da Visione a Colori di Marilena Aiosa assunta al prot. n. 18359 del 30 settembre 2024;
d. domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ottico e SCIA condizionata per l’avvio dell’attività di ottico presentata in data 1 marzo 2024 dalla ditta individuale Visione a Colori di Aiosa Marilena;
e. atti di assenso prott. nn. 2075 del 04/03/2024, 2436 del 14/03/2024, 2880 del 04/04/2024 e 3508 del 06/05/2024 con i quali il SUAP Madonie Associato ha ritenuto che la detta SCIA condizionata “è divenuta efficace per quanto attiene il commercio al dettaglio di materiale per ottica e foto”;
f. inadempimento sulle diffide di Ottica Farina s.n.c. – notificate il 30/04/2024 e 04/05/2024, 1/10/2024, 8/10/2024, al Comune di Gangi e allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Madonie Associato – tese a non autorizzare, ai sensi dell’art. 19, comma 3, Legge 241/1990, per carenza dei requisiti e dei presupposti, l’apertura nel comune di Gangi di una terza attività di ottico da parte della ditta individuale Visione a Colori di Aiosa Marilena;
g. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto al silenzio-inadempimento del Comune di Gangi ed agli atti di assenso del SUAP Madonie Associato.
Ha dedotto, la società ricorrente, i motivi così rubricati:
1. Violazione dell’art. 71 L.R. 01/09/1993 n. 25, violazione dell’art. 12, commi 4 e 5, Dec. Pres. Reg. Sic. 01/06/1995 n. 64, violazione delle raccomandazione Sentenza CGUE 26/09/2013 in causa C-539/11, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e della corrispondente previsione della legge regionale n. 7/2019, difetto di istruttoria e di motivazione, assenza di contraddittorio, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, mancata rispondenza all’interesse pubblico all’ordinato svolgimento delle attività commerciali in regime di concorrenza, eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge e della illogicità manifesta.
2. Violazione dell’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 21 della L. 241/90 e art. 2 L.R. Sic. 7/19. Contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, mancata rispondenza all’interesse pubblico all’ordinato svolgimento delle attività commerciali in regime di concorrenza, eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge e della illogicità manifesta.
3. Eccesso di potere per violazione dell’art. 4 punto 3 lett. b) del Regolamento di Organizzazione dello sportello unico in forma associato per le attività produttive delle Madonie “SUAP MADONIE ASSOCIATO” per diniego di competenza. Difetto di istruttoria e di motivazione, assenza di contraddittorio, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, mancata rispondenza all’interesse pubblico all’ordinato svolgimento delle attività commerciali in regime di concorrenza, eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge e della illogicità manifesta.
Con ordinanza n. 6 del 13 gennaio 2025, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, per difetto del requisito del fumus boni iuris, ritenendo che “l’interpretazione proposta da parte ricorrente del quadro normativo determinatosi per effetto dell’abrogazione, ad opera dell’art. 92 l.r. n. 3/2024, dell’art. 1 l.r. n. 12/2004, diverge nettamente da quella esposta da questo Tribunale con ordinanza n. 338/2024 (resa nell’ambito della stessa vicenda oggi all’esame e confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n. 300/2024)”.
Con sentenza non definitiva n. 3471/2024, la domanda avverso il silenzio è stata respinta, sul rilievo che, quanto al silenzio sulle diffide di Ottica Farina s.n.c., notificate il 30 aprile 2024 ed il 4 maggio 2024, la società ricorrente aveva già contestato il detto inadempimento con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale, r.g. n. 807/2024; nell’ambito di tale procedimento, con atto notificato e depositato in data 2 dicembre 2024, la società ricorrente aveva dichiarato di rinunciare al giudizio “attesa l’avvenuta pronuncia con il Provvedimento del 7/10/24 da parte del Comune con il quale è cessata l’inerzia”. Quanto al presunto silenzio serbato sull’ulteriore diffida dell’1 ottobre 2024, è stato rilevato che su di essa il Comune di Gangi si è espresso con provvedimento prot. n. 18824 del 7 ottobre 2024; il S.U.A.P., poi, con provvedimento diniego prot. n. 8279 del 15 novembre 2024, ha risposto al sollecito di parte ricorrente prot. n. 8047 del 5 novembre 2024 ed alla nota pec del 6 novembre 2024. L’ulteriore diffida dell’8 ottobre 2024 non è risultata agli atti del giudizio.
Con memoria del 2 febbraio 2025, Ottica Farina s.n.c. ha dichiarato di rinunciare al primo ed al secondo motivo di ricorso, insistendo nella domanda di annullamento degli atti impugnati in ragione delle doglianze mosse con il terzo motivo.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2025, entrambi i giudizi sono stati trattenuti per la decisione.
Preliminarmente, il collegio ritiene che il ricorso r.g. n. 1777/2024 debba essere riunito al ricorso r.g. n. 807/2024, stante l’identità delle parti e l’omogeneità delle questioni trattate, attinenti alla medesima vicenda.
Ciò premesso, in accoglimento delle eccezioni proposte dal comune e dalla controintressata, la domanda di annullamento proposta con il ricorso r.g. n. 807/2024 va dichiarata inammissibile, perché non sorretta da alcun motivo.
Come si è rilevato in punto di fatto, con memoria del 5 maggio 2025, la società ricorrente ha rinunciato agli unici due motivi proposti con il ricorso introduttivo – vagliati in fase cautelare con esito negativo – insistendo per l’annullamento degli atti impugnati per il motivo riportato nella stessa memoria e proposto quale terzo motivo nel ricorso r.g. n. 1777/2024.
Osserva il collegio che l’impugnazione del provvedimento amministrativo può essere supportata unicamente da motivi proposti in sede di proposizione del ricorso introduttivo (cfr. art. 40, co. 1 c.p.a.: “Il ricorso deve contenere distintamente:…d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso”) ovvero in sede di proposizione di motivi aggiunti (cfr. art. 43, co. 1 c.p.a.: “I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte”).
È inammissibile, invece, la proposizione di motivi nuovi con un atto non notificato (ossia, nel caso in esame, la memoria del 5 maggio): “Sono … inammissibili le censure introdotte per la prima volta nel giudizio con semplice memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., dovendo essere introdotte con la proposizione di un atto ritualmente notificato alle controparti come richiesto dalla disciplina dei motivi aggiunti” (così, tra le più recenti, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 22 maggio 2023, n. 1685); analogamente, deve escludersi che il rinvio – contenuto nella detta memoria – ai motivi di doglianza proposti nel contesto di altra impugnazione (ossia quella proposta con ricorso r.g. n. 1777/2024) possa valere quale valida proposizione di un motivo di ricorso.
Né, ancora, può ritenersi che l’aver dedotto il motivo nell’ambito del giudizio r.g. n. 1777/2024 consenta di poter “trasferire” quella doglianza ad altra precedente impugnazione, sia pure connessa, relativa ad altri provvedimenti: ogni impugnazione è, invero, autonoma e deve essere proposta, nei termini di legge, con esatta indicazione dei motivi di ricorso, salva la proposizione di motivi aggiunti (cfr. artt. 40 e 43 c.p.a., sopra citati).
Passando all’esame del ricorso r.g. n. 1777/2024 e, segnatamente, dell’unico motivo (il terzo) cui Ottica Farina s.n.c. non ha rinunciato, il collegio rileva quanto segue.
Parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento prot. n. 8279 del 15 novembre 2024, con cui il SUAP Madonie Associato ha dichiarato la propria incompetenza.
Secondo parte ricorrente, l’art. 4 punto 3 lett. b) del Regolamento di organizzazione dello sportello unico in forma associata per le attività produttive delle Madonie.
In realtà, ad avviso del collegio, il S.U.A.P. ha correttamente operato, atteso che le disposizioni invocate dal ricorrente non attribuiscono al detto ufficio funzioni provvedimentali.
Il menzionato art. 4, comma 3, invero, così statuisce:
“Il SUAP, nel rispetto dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l’informazione attraverso il portale in relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l’immediato avvio dell’intervento;
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall’ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;”.
L’impugnazione in esame, come riferita alla nota del Comune di Gangi prot. n. 18824 del 7 ottobre 2024, deve invece dichiararsi improcedibile, in accoglimento dell’eccezione in questo senso proposta dalla controintressata con memoria del 14 maggio 2025.
Il Comune, dopo l’adozione degli atti impugnati in ricorso – con cui non aveva preso in considerazione la questione relativa alla regolarità edilizia dell’immobile presso il quale l’attività di ottico è esercitata – ha successivamente vagliato tale questione, per escluderne la rilevanza (nota prot. n. 23384 dell’11 dicembre 2024).
Tale ultimo atto – avente natura non meramente confermativa – non è stato impugnato dalla società ricorrente.
In conclusione, il ricorso r.g. n. 807/2024 va dichiarato inammissibile; il ricorso r.g. n. 1777/2024 va in parte respinto, perché infondato ed in parte dichiarato improcedibile.
Le spese di lite relative ai due giudizi, atteso l’esito dei medesimi, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
TAR SICILIA – PALERMO, III – sentenza 31.07.2025 n. 1862