Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Valorizzazione di un bene culturale e ricorso al partenariato speciale pubblico-privato

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Valorizzazione di un bene culturale e ricorso al partenariato speciale pubblico-privato

1. Con ricorso notificato il 15 maggio 2025 e depositato il giorno successivo la società ricorrente – titolare di una concessione (in scadenza) di alcuni locali ed aree presso il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare a Trieste per la gestione del servizio di caffetteria e ristorazione e servizi accessori sin dal 2019 – ha impugnato gli atti in epigrafe relativi alla procedura di cui all’Avviso pubblico del Ministero convenuto, finalizzato all’individuazione, ex art. 134, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, di operatori economici per l’attivazione di un partenariato speciale pubblico-privato (della durata di 6 anni rinnovabili per altri 6) avente ad oggetto le attività di valorizzazione del Museo storico e del Parco del Cartello di Miramare a Trieste.

La proposta della Illycaffè s.p.a. (66 punti) è stata valutata come la più rispondente alle finalità dell’Amministrazione.

La ricorrente, non utilmente classificatasi, perché valutata con punteggio inferiore a 60 (cfr. art. 12 dell’Avviso pubblico e verbale del 30 aprile 2025, sub doc. 20 della produzione documentale dell’Amministrazione del 31 maggio 2025), ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Il Ministero si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha prorogato fino al 30 agosto 2025 (“ovvero sino alla conclusione della procedura di partenariato speciale pubblico”) la concessione in essere con la ricorrente (cfr. atto del 26 maggio 2025, sub doc. 14 della produzione documentale della ricorrente del 31 maggio 2025).

In ragione di ciò la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta col ricorso (cfr. ordinanza cautelare n. 47/2025).

In prossimità dell’udienza pubblica, fissata per l’esame del merito del ricorso, la ricorrente ha presentato il giorno 11 luglio 2025 un’istanza istruttoria per l’acquisizione di tutti “gli atti e i documenti presupposti all’aggiudicazione, fatti oggetto di impugnazione con il ricorso in epigrafe, ovvero i verbali di gara e tutti gli altri atti, dati e informazioni presupposti, ivi comprese le offerte degli operatori economici classificatisi al primo e al secondo posto in graduatoria”.

4. All’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la causa è passata in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

6. Occorre preliminarmente disattendere l’istanza istruttoria formulata dalla società ricorrente con atto depositato in giudizio l’11 luglio 2025.

6.1. Quanto alla richiesta ex art. 46, comma 2, cod. proc. amm. si rileva che l’Amministrazione ha già provveduto al deposito in giudizio di tutti gli atti e provvedimenti impugnati, ivi compresi i verbali richiamati dal decreto n. 7 del 12 maggio 2025 (verbali del 14 e 30 aprile 2025), non constando ulteriori elementi documentali – specificamente individuati dalla ricorrente – non già acquisiti. L’istruttoria, anche tenuto conto della natura delle censure proposte, è pertanto completa e non necessita di ulteriori approfondimenti; ne consegue il rigetto in parte qua dell’istanza della ricorrente dell’11 luglio 2025.

6.2. L’ulteriore e diversa richiesta di acquisire “le offerte degli operatori economici classificatisi al primo e al secondo posto in graduatoria” è invece inammissibile perché esplorativa e non funzionale alla decisione del ricorso, col quale la ricorrente non ha affatto censurato le valutazioni delle offerte concorrenti, ma ha posto questioni – nella sostanza di puro diritto – relative all’oggetto della procedura.

Non solo. Le offerte concorrenti sono state oggetto di una precisa istanza di accesso della ricorrente (del 14 maggio 2025) cui l’Amministrazione ha fornito negativo riscontro il 14 luglio 2025 (cfr. doc.ti 15 e 16 della produzione documentale della ricorrente), che però la ricorrente non risulta aver impugnato né ha dichiarato all’odierna udienza pubblica di voler impugnare.

6.3. La causa è quindi matura per la decisione.

7. L’infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali formulate dalla difesa erariale.

8. Col primo motivo la società ricorrente ha denunciato l’illegittima inclusione delle serre ex Sgaravatti nell’oggetto del partenariato ex art. 134 cit., non trattandosi di un bene culturale; nemmeno possono rientrarvi quale elemento del Parco, perché l’istituto in parola è di stretta applicazione.

8.1. Il motivo è infondato.

8.2. L’art. 134, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 8”.

8.3. Nell’ampio concetto di “valorizzazione” del bene culturale (oggetto del partenariato speciale) rientrano tutti quegli interventi o iniziative, da un lato, volti a mettere in risalto, promuovere e far conoscere al pubblico il valore e l’importanza di quel bene, dall’altro lato, finalizzati ad assicurarne una migliore e maggiore fruizione da parte dell’utenza.

In questo senso, quindi, le iniziative e le strategie di valorizzazione del bene culturale non includono – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente che fa propria una chiave interpretativa assolutamente riduttiva e da respingere – soltanto o necessariamente operazioni di intervento diretto proprio sul bene culturale (quali possono essere il suo recupero, restauro e la manutenzione programmata). Esse ben possono coinvolgere altri beni ed elementi (non culturali), purché le attività su questi incidenti siano finalisticamente orientate ad assicurare una miglior tutela o un maggior apprezzamento e fruizione del bene culturale da parte del pubblico.

Il Collegio condivide in toto la prospettazione della difesa erariale secondo la quale “la ratio del comma 2 dell’art. 134 del D.Lgs. 36/2023 non è quella che semplicisticamente ritiene il ricorrente di “intervento diretto su beni culturali” bensì quella più estesa volta ad assicurare la fruizione del patrimonio culturale mediante il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali” (pag. 15 della memoria difensiva dell’Amministrazione).

8.4. Proprio in questa chiara ed univoca direzione di valorizzazione, senz’altro interna al perimetro applicativo dell’art. 134 cit., si colloca l’inclusione delle serre ex Sgaravatti – che pacificamente non sono un bene culturale – nell’oggetto del partenariato in discussione.

L’avviso pubblico (art. 2.1 lett. B) ha con chiarezza evidenziato e giustificato – sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali non irragionevoli – la scelta di mettere in correlazione alla valorizzazione del Parco anche la “progettazione, il recupero, l’allestimento, l’organizzazione e la gestione delle Serre contemporanee (ex serre Sgaravatti) di recente acquisizione poste all’interno del Parco del Castello di Miramare (ALLEGATO 6) nei quali realizzare uno spazio multifunzionale e un laboratorio di divulgazione scientifica e culturale delle specie botaniche”.

Lo stesso avviso (al successivo art. 6.1) ha individuato proprio le serre quale luogo “per lo svolgimento delle attività educative e di valorizzazione” del Parco, rendendo con ciò evidente le precise ragioni dell’inclusione del bene nell’oggetto del partenariato.

8.5. Non solo. La stessa scelta, fatta a monte dall’Amministrazione, di acquistare le serre è stata effettuata e giustificata proprio nella prospettiva della valorizzazione del Parco e del Museo, attraverso:

a) l’ampliamento della superficie del Parco, inglobando il terreno confinante, compreso tra il Parco e la strada costiera;

b) l’acquisizione della disponibilità di un nuovo edificio, che si presta a varie forme di riuso (“in particolare, il piano interrato potrebbe essere destinato a deposito al servizio del Museo, che necessita di nuovi spazi, mentre il piano terra potrebbe essere utilizzato inizialmente come serra da parte delle ditte che si occupano della manutenzione del verde, per poi essere destinato ad altri usi legati alla pubblica fruizione”);

c) la realizzazione di un nuovo ingresso pedonale al Parco, dalla strada costiera (considerato che l’area su cui insistono le serre è contigua alle fermate dei mezzi pubblici e alle zone di parcheggio);

d) la prospettiva di evitare la presenza di attività private che potrebbero mal conciliarsi con quelle del Museo e di realizzare un nuovo spazio pubblico al posto di un’area attualmente privata (v. verbale n. 4 della Seduta congiunta del Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti e del Comitato tecnico scientifico per il Paesaggio del 21 marzo 2023 presso la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, sub doc. 23 della produzione documentale dell’Amministrazione).

È allora del tutto fisiologica, consequenziale e legittima – in questa complessiva strategia e prospettiva di valorizzazione del Parco e del Museo – la scelta di includere anche le serre nell’oggetto del partenariato speciale ex art. 134 cit. perché, si ripete, esplicitamente e direttamente finalizzata alla valorizzazione del bene culturale. Come ha chiarito la difesa erariale, nel caso di specie si tratta di recuperare un’area – quella delle serre – già rientrante nel Parco che, anche se presente in un mappale periferico, ne costituisce parte integrante al punto da esserne stata disposta l’acquisizione a cura del Ministero della Cultura.

8.6. Il primo motivo è quindi infondato.

9. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non avrebbe proceduto alla necessaria valutazione preliminare di convenienza e fattibilità prevista dall’art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, applicabile anche al partenariato speciale.

9.1. Il motivo è infondato.

9.2. Il Collegio non può che fare propria la prospettiva dell’Amministrazione – peraltro ampiamente approfondita dalla difesa erariale alle pag. 15 e ss. della memoria difensiva depositata in giudizio il 31 maggio 2025- che poggia sulle seguenti condivisibili argomentazioni:

a) l’art. 134 del d.lgs. n. 36/2023 non richiede testualmente una preventiva valutazione preliminare di convenienza e fattibilità ed evita espliciti richiami alla disciplina generale del partenariato;

b) ai contratti gratuiti, come quello in esame, non trovano diretta applicazione tutte le regole stabilite dal codice dei contratti (art. 13, comma 2), con l’ulteriore precisazione che il loro affidamento, quando offre opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene soltanto “tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” (art. 13, comma 5);

c) l’applicazione diretta o in via analogica dell’art. 175, comma 2, cit. e delle previsioni di dettaglio ivi indicate è quindi esclusa;

d) d’altra parte, l’art. 134 cit. delinea un quadro giuridico derogatorio rispetto a quello del partenariato generale, giustificato dalla particolare esigenza di valorizzazione del patrimonio culturale (elemento sul quale si incentrano prioritariamente le valutazioni dell’Amministrazione circa l’idoneità del progetto);

e) la sostenibilità e la capacità di generare reddito del progetto non possono ragionevolmente essere autonomamente valutate ex ante dall’Amministrazione, ma vanno rimesse alle valutazioni proprie dell’operatore economico interessato (cfr. Cons. di Stato, n. 2259/2021), in quanto peraltro inscindibilmente legate alla proposta progettuale presentata (si veda, in questo senso quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblico);

f) nel caso di specie, infatti, gli elementi di giudizio propri della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità prevista dall’art. 175, comma 2, (allocazione del rischio operativo, capacità di indebitamento dell’ente, disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale, stima dei costi e dei benefici e confronto col ricorso alternativo al contratto di appalto) sono del tutto estranei alla natura della procedura in esame, per come delineata dall’Amministrazione.

9.3. Da ciò consegue l’infondatezza anche del secondo motivo di gravame.

10. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della ricorrente e a favore dell’Amministrazione resistente.

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, I – sentenza 02.08.2025 n. 303 

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