14. Preliminarmente, il Collegio ritiene di rigettare l’eccezione di difetto di ius postulandi in capo al difensore dell’amministrazione resistente.
Invero, risultano in atti le copie informatiche della procura alle liti rilasciata in originale cartaceo per il ricorso introduttivo, e di quella rilasciata per il ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a., entrambe munite di attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal difensore. Le procure, recanti il numero di r.g. del giudizio (e quindi senz’altro da considerarsi speciali) sono state rilasciate dal Sindaco di Lazzate – ossia dall’organo a tanto competente a norma dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 26.3.2013, n. 1700; Cass. civ., sez. I, n. 13016/2014; sez. VI, n. 5802/2016; sez. trib., n. 4583/2019). L’efficacia esterna di tali atti ai fini dell’esercizio dello ius postulandi non può reputarsi vanificata dal dedotto vizio afferente al rapporto interno di mandato tra parte e difensore (ex multis, T.A.R. Salerno, sez. II, 13.1.2020, n. 56 e le pronunce ivi citate).
15. Tanto premesso, il Collegio reputa che il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale ex art. 116, co. 2, c.p.a. e il ricorso per motivi aggiunti siano in parte improcedibili e in parte da respingere.
16. Deve in primo luogo evidenziarsi che, secondo quanto rappresentato nella memoria del 13.6.2025, Caffè del Borgo ha chiuso, nelle more del giudizio, l’attività nel Comune di Lazzate, per proseguirla nel Comune di Saronno, in via Giuseppe Verdi n. 18.
Pertanto, le domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo, e quelle di annullamento e di accertamento contenute nell’atto di motivi aggiunti devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. È evidente, infatti, che la ricorrente non potrebbe ottenere alcuna utilità dall’eventuale accoglimento delle suddette domande, relative all’occupazione di suolo pubblico antistante uno degli ingressi della precedente sede di esercizio della propria attività.
17. Parimenti, devono essere dichiarate improcedibili la domanda di annullamento e quella di accertamento formulate nel ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a., in quanto la richiesta di accesso è evidentemente correlata all’interesse della ricorrente all’ampliamento della propria concessione di suolo pubblico dinanzi alla precedente sede dell’attività. Del resto, con la memoria depositata in vista del merito, Caffè del Borgo non ha prospettato elementi volti a radicare la persistenza dell’interesse al riscontro sull’istanza di accesso a seguito dello spostamento dell’attività, limitandosi ad evidenziare i danni da ritardo che sarebbero stati provocati dalla (asserita) mancata risposta del Comune.
18. Le domande risarcitorie formulate nel ricorso introduttivo, in quello incidentale ex art. 116, co. 2, c.p.a. e in quello per motivi aggiunti, invece, si rivelano infondate sul fronte dell’allegata ingiustizia del danno giuridico dedotto in giudizio, non avendo parte ricorrente, in particolare, dimostrato la spettanza del bene della vita rivendicato.
19. Giova al riguardo rammentare che l’Adunanza plenaria ha affermato che la responsabilità in cui incorre l’Amministrazione per l’esercizio delle funzioni pubbliche è inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7).
I requisiti della responsabilità da fatto illecito sono la presenza di una condotta imputabile, il danno ingiusto, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo.
Il requisito dell’ingiustizia del danno, come affermato dall’Adunanza Plenaria, “implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi” (Ad. Plen. 23 aprile 2021 n. 7).
La decisione sulla domanda risarcitoria quindi “dipende dalla decisione in ordine alla spettanza del bene della vita” (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7). Ciò in quanto l’ingiustizia del danno che fonda la responsabilità dell’Amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla dimensione sostanzialistica di questi ultimi, quali interessi correlati a un bene della vita coinvolto nell’esercizio della funzione pubblica, e comunque a una situazione soggettiva sostanziale facente parte della sfera giuridica di cui il soggetto è titolare.
Ne deriva che, anche nell’impostazione giurisprudenziale più recente, non basta allegare l’illegittimità dei provvedimenti per superare lo scrutinio del requisito (della fattispecie risarcitoria) dell’ingiustizia del danno, specie allorquando l’illegittimità si fonda su meri difetti motivazionali o inadempienze procedurali (cfr. in tal senso, ex multis, C.G.A.R.S. n. 1050 del 2022).
Ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 21.8.2024, n. 7195; Consiglio di Stato, Sezione II, 7 gennaio 2022, n. 106).
Ai fini del risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo- come nel caso di specie, in cui la società ricorrente aspira(va) ad un atto ampliativo- l’accoglimento è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento richiesto sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione. Si tratta di onere che grava sul ricorrente in quanto attiene alla prova degli elementi costitutivi della domanda azionata in giudizio, trovando piena applicazione il criterio di riparto di cui all’art. 2697 c.c. ed il principio dispositivo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11.7.2025, n. 5263).
20. Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, le censure e le prospettazioni di parte attrice non siano idonee a provare la c.d. spettanza del bene della vita, ossia a dimostrare che, in assenza delle denunciate illegittimità degli atti impugnati, la ricorrente avrebbe ottenuto la concessione per l’occupazione di suolo pubblico nei termini richiesti.
21. Caffè del Borgo ha censurato il parziale diniego all’istanza di concessione per l’occupazione di 64 mq di suolo pubblico, e la contestuale concessione per l’occupazione di 32 mq di suolo pubblico a beneficio della controinteressata Caffè 69 (atti poi rettificati con la riduzione, per entrambe le ditte, della superficie occupabile), anzitutto deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati (primo motivo del ricorso introduttivo).
Al riguardo, si rileva che l’eventuale sussistenza di vizi formali del provvedimento, nei quali rientrano il difetto di istruttoria o di motivazione (Cons. Stato, Sez. II, 9.5.2025, n. 3970), non è idonea a fondare il rimedio risarcitorio, essendo comunque necessario l’accertamento sulla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento oggetto di impugnazione (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 13 gennaio 2023, n.449; Sez., III, 12 febbraio 2024, n. 1363).
Considerazioni analoghe valgono per il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui si lamenta che la modifica delle concessioni adottata il 3.02.23, oltre a contenere molteplici errori materiali, sarebbe stata adottata senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990.
Con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, giova altresì evidenziare che parte ricorrente non ha allegato né dimostrato gli elementi che, se avesse avuto la possibilità di partecipare, avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione, e che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto; ne discende, anche sotto questo profilo, l’irrilevanza della violazione procedimentale dedotta (cfr. sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 23.10.2023, n. 9143).
22. Sul piano sostanziale, parte ricorrente ha in primo luogo dedotto che l’art. 14 del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche imporrebbe di dare preferenza, in caso di più richieste di occupazione di suolo pubblico, all’esercizio commerciale antistante lo spazio chiesto in concessione, ovvero – nel caso di specie – quello di Caffè del Borgo.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la ditta ricorrente fa riferimento ad un Regolamento integrato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 22.03.2007; diversamente, il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2021, depositato dal Comune resistente, e ratione temporis applicabile, non contiene riferimenti al carattere “antistante” degli esercizi commerciali.
In ogni caso, l’art. 14 del Regolamento richiamato dalla ricorrente non prevede una generica preferenza per gli esercizi commerciali antistanti lo spazio chiesto in concessione, bensì, più specificamente, che “è data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l’esposizione della loro merce”.
Pertanto, il criterio di preferenza invocato da parte attrice, che non intendeva esporre merci ma esercitare la propria attività di somministrazione di cibo e bevande, non risulta pertinente.
23. Con riferimento alla mancata comunicazione a Caffè del Borgo dell’avvio del procedimento sulla richiesta di concessione formulata da Caffè 69 (secondo motivo del ricorso introduttivo), deve rilevarsi che si tratta di un vizio formale, per il quale valgono le considerazioni supra svolte in relazione alla necessità di dimostrare la spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento oggetto di impugnazione.
In ogni caso, nell’interpretazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, la giurisprudenza ha sottolineato come la comunicazione di inizio del procedimento sia dovuta, “come dice la norma, soltanto a coloro rispetto ai quali il provvedimento finale produce effetti diretti, intesi come ampliamento o restrizione rilevante in termini giuridici della propria sfera, e non come effetto di mero fatto; allo stesso modo, il ‘pregiudizio’ considerato dalla seconda parte della norma, prima ancora che si ponga la questione della possibilità di individuare gli interessati, deve essere un pregiudizio giuridicamente rilevante e in qualche misura certo, non soltanto ipotetico ed eventuale, come affermato, sempre fra le molte, da C.d.S. sez. IV 22 settembre 2014 n. 4728 e 13 luglio 1998 n. 1088” (Cons. Stato, VI, 15.10.2019, n. 7017). Si tratta di un avviso che si correla alla funzione della comunicazione, che, in quanto finalizzata all’instaurazione di un contraddittorio endo-procedimentale, mal tollera un suo inquadramento estraneo alla sfera, strettamente intesa, di interesse giuridico del soggetto che la riceve, ciò che renderebbe inconciliabile “la partecipazione degli amministrati con l’esigenza di celerità e non aggravamento del procedimento amministrativo, valori che ricevono entrambi tutela costituzionale come aspetti del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.” (così Cons. Stato, VI, n. 7017/2019, cit., richiamata da Cons. Stato, Sez. V, 29.9.2020, n. 5723).
Orbene, nel caso di specie, atteso che la concessione a favore di Caffè del Borgo era destinata a scadere il 31.12.2023, deve seriamente dubitarsi che l’istanza formulata da Caffè 69 potesse produrre effetti diretti nei confronti della ditta ricorrente, o potesse dirsi causa – in capo a quest’ultima – di uno specifico pregiudizio giuridicamente rilevante.
24. Parte ricorrente ha altresì dedotto, con il quarto motivo del ricorso introduttivo, che il Comune di Lazzate, anziché valutare le diverse e rispettive domande presentate dai due bar, quella presentata il 16.10.2023 dal Caffè 69, e quella protocollata in data 11.11.2023 da Caffè del Borgo, avrebbe, “senza alcuna considerazione dell’interesse generale per cui le è attribuito il potere di concedere il suolo pubblico ad un uso privato, posto in essere un’attività volta a condizionare la volontà dei richiedenti per attuare un assetto degli interessi privati sul bene pubblico in questione in totale spregio degli interessi pubblici sottesi, senza seguire le specifiche norme dallo stesso previste nel Regolamento TOSAP, ed anche snaturando e dilatando le relative procedure”.
Segnatamente, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione comunale, ricevuta l’istanza da parte di Caffè 69 volta a ottenere un’occupazione temporanea del suolo pubblico antistante il locale, ha informalmente riscontrato la stessa solo dopo la presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione da parte di Caffè del Borgo, comunicando a Caffè 69 di dover denegare e di proporre “in alternativa” allo stesso “di richiedere l’occupazione di metà della piazzetta antistante il Caffè del Borgo”. Il potere pubblico sarebbe poi stato esercitato in disparità di trattamento nella misura in cui si è ritenuto che Caffè del Borgo e Caffè 69 si trovassero in una situazione simile; al contrario, lo stato dei luoghi evidenzierebbe la diversità delle posizioni tra i due bar; inoltre, solo il Caffè del Borgo avrebbe vantato una situazione di radicamento della propria attività sulla piazzetta, per esserne concessionaria sin dall’apertura con il rilascio di quattro titoli concessori; tuttavia, nell’agire dell’Amministrazione non trasparirebbe nessuna considerazione di tale posizione di “affidamento consolidato”.
Sul punto, il Collegio osserva che non appare illegittima, e quindi non iure, la scelta del Comune di indicare alla società controinteressata, a seguito dell’istanza di quest’ultima avente ad oggetto l’occupazione di suolo pubblico, una alternativa percorribile per il perseguimento del medesimo interesse economico e commerciale.
Ciò in ossequio al principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato, corollario del più generale principio del giusto procedimento (cfr. art. 1, co. 2 bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241).
Nella condotta del Comune, quindi, non si ravvisano gli estremi di un uso distorto o abusivo del potere allo stesso attribuito nell’esame delle istanze ad esso pervenute.
Giova per altro osservare che, al momento della presentazione delle istanze di occupazione di suolo pubblico sfociate nei provvedimenti impugnati, Caffè del Borgo non vantava una aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo della concessione nei termini precedentemente accordati; di talché la scelta dell’Amministrazione resistente di contemperare gli interessi privati coinvolti concedendo alle due società istanti di occupare metà della “piazzetta” oggetto dell’istanza di concessione non appare violativa di alcun affidamento giuridicamente rilevante in capo alla ricorrente.
Invero, per consolidata giurisprudenza, “una volta intervenuta la scadenza naturale della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, non sussiste alcun diritto d’insistenza in capo al concessionario, né alcuna aspettativa a ottenerne il rinnovo, ma una mera facoltà per l’Amministrazione di disporre, su istanza dell’interessato, detto rinnovo, che può essere denegato allorquando ricorrano oggettive ragioni di pubblico interesse; il concessionario di un bene pubblico comunale non è, infatti, titolare di alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto e il relativo diniego, nei limiti della ragionevolezza dell’agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di rilascio, con conseguente facoltà dell’ente locale di non consentire l’occupazione del suolo pubblico che si intenda riservare a una destinazione più adeguata ed idonea alle caratteristiche del bene e alla realizzazione degli interessi generali (cfr. per tutte TAR Palermo n. 814/2022; Consiglio di Stato, sez. V, 22 aprile 2020, n. 2552)” (T.A.R. Sicilia, Catania, 25.6.2024, Sez. III, n. 2317; conforme, ex multis, T.A.R. Marche, Sez. II, 9.4.2024, n. 354).
A ciò si aggiunga che, in materia di rilascio di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, l’Amministrazione, in quanto titolare del potere di programmazione dell’assetto del territorio, nell’esercizio della sua discrezionalità finalizzata ad assicurare un uso razionale del suolo, è tenuta ad operare preventivamente un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti pubblici e privati, dal momento che l’esercizio del commercio al dettaglio su suolo pubblico comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici che vengono sottratti all’uso comune. Tenuto conto della pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti, l’Amministrazione, nell’esercizio del potere, è tenuta a valutare ogni eventuale modalità alternativa, e forma di contemperamento ritenuta, di volta in volta, opportuna dal punto di vista viabilistico, urbanistico e architettonico (T.A.R. Marche, Sez. II, 9.4.2024, n. 354).
Ne consegue l’insussistenza, anche sotto i suesposti profili, dell’elemento (oggettivo) della fattispecie aquiliana costituito dalla c.d. ingiustizia del danno (che, per qualificarsi come ingiusto, dev’essere prodotto, al contempo, non iure e altresì contra ius: cfr., ex multis, C.G.A.R.S., 29.7.2024, n. 598).
25. Non militano a favore dell’ingiustizia dei danni asseritamente subiti neppure le censure, articolate con motivi aggiunti (primo, secondo e terzo motivo) che si appuntano sulla segnalazione del 16.02.24 con la quale Caffè del Borgo ha chiesto, in merito alle piante installate dal sig. D’Ambrosio in data 15.02.24 un intervento ai sensi degli artt. 54 e 58 Regolamento TOSAP e dell’art. 13 L. n. 689/1981, e, in relazione alla mancata occupazione da parte di Caffè 69 del suolo concesso con l’autorizzazione n. 94/23 nei trenta giorni previsti dal Regolamento TOSAP, di adottare l’avvio del procedimento volto alla decadenza previsto dall’art. 35 stesso Regolamento per tale situazione.
È dirimente evidenziare che, quand’anche risultasse l’illegittimità della condotta del Comune nella mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori richiesti dalla società ricorrente, quest’ultima non vanterebbe, per le ragioni sopra esposte, una aspettativa giuridicamente tutelata all’espansione della concessione nello spazio pubblico occupato da Caffè 69.
In ogni caso, per un verso le segnalazioni relative alle piante installate avrebbero potuto al più determinare la rimozione delle stesse, fermo restando che non appare irragionevole la determinazione, espressa dal Comune nella impugnata nota del 24.4.2024, di ritenere che “i vasi di piante ornamentali non rappresentano elementi ultronei rispetto alle concessioni, essendo peraltro caratterizzati da facile amovibilità”, enon possono “ritenersi di intralcio alla sicurezza”. Per altro verso, con riguardo alla richiesta di decadenza dalla concessione per mancata occupazione da parte di Caffè 69 del suolo concesso, dal Verbale di accertamento della Polizia Locale dell’1.3.2024 (Doc. 8 allegato da parte resistente), dotato di valore fidefacente, risulta che, in data 24.2.2024, lo spazio pubblico fosse in uso.
26. Infine, non valgono a configurare l’esistenza di un danno ingiusto le considerazioni, svolte diffusamente nella memoria depositata dalla ricorrente in vista del merito, secondo cui Caffè 69 e Caffè del Borgo non si sarebbero trovate affatto in una similare situazione al momento della presentazione delle rispettive istanze di autorizzazioni di uso di suolo pubblico, non solo per i diversi rispettivi affacci, ma anche per aver la prima richiesto concessione temporanea in linea con le concessioni temporanee di cui aveva beneficiato dall’inizio dell’apertura per “periodi temporanei brevi (in concomitanza con le feste comunali programmate) nel periodo estivo 2023”, mentre la seconda chiesto un’occupazione permanente in continuità con le precedenti richieste che, pur riscontrate con concessioni temporanee, le hanno consentito, a partire dal 2.05.2022, di occupare continuativamente il suolo dell’intera piazzetta.
Dette osservazioni non persuadono, in quanto, come sopra rammentato, dopo la scadenza naturale della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, non sussiste alcun diritto d’insistenza in capo al concessionario, né alcuna aspettativa a ottenerne il rinnovo, tenuto conto anche della discrezionalità della pubblica amministrazione nel rilascio delle relative autorizzazioni in considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
27. Ciò posto, e conclusivamente, ad avviso del Collegio non è stato dimostrato che le determinazioni comunali impugnate abbiano cagionato un danno qualificabile come ingiusto (non iure e contra ius) a carico della società ricorrente. Quest’ultima, del resto, non poteva vantare alcun diritto di insistenza nell’occupazione di suolo pubblico anelata. In ogni caso, rientra nelle prerogative dell’Amministrazione operare, a fronte di più richieste concorrenti di occupazione, un bilanciamento tra i diversi interessi incisi dall’agere pubblico; bilanciamento che, nel caso di specie non appare irragionevole e sproporzionato, anche tenuto conto che lo slargo di via Vittorio Emanuele, dalla documentazione prodotta, appare attiguo ai locali commerciali ove la ditta controinteressata svolge la sua attività.
28. Deve essere ora esaminata la domanda risarcitoria formulata nel ricorso incidentale ex art. 116, co. 2, c.p.a.
La ricorrente ha precisato, nella memoria depositata in vista del merito, che il danno lamentato consiste nell’aggravio degli oneri processuali sostenuti per effetto del mancato riscontro all’accesso agli atti; ha evidenziato, infatti, di aver dovuto esperire il ricorso incidentale ed effettuare la successiva impugnazione per motivi aggiunti senza la conoscenza degli interventi accertativi e sanzionatori assunti dal Comune, con un aggravio ingiustificato ed una lesione del proprio diritto di difesa; ha aggiunto che il danno può altresì essere valutato con riferimento alla perdita di chance, nell’ipotesi che i motivi aggiunti non vengano accolti per mancata conoscenza di elementi decisivi.
29. Il Collegio ritiene la domanda infondata, per mancanza di una condotta illegittima dell’Amministrazione resistente, e dunque dell’elemento oggettivo costituito dall’ingiustizia del danno (danno non iure e contra ius).
Ad avviso del Collegio, infatti, la PEC trasmessa al Comune in data 15.3.2024 non può essere qualificata come istanza di accesso agli atti.
In tal senso milita non soltanto l’oggetto della missiva (“richiesta d’intervento sulla segnalazione, del 16.02.24, di occupazione abusiva da parte di Caffè 69 in via Vittorio Emanuele angolo via San Lorenzo – diffida ad adempiere e costituzione in mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 328 c.p.”), ma anche il contenuto della stessa. La lettera, infatti, dopo una articolata premessa, contiene in realtà, più che una richiesta di accesso documentale, una diffida, nei confronti del Responsabile della Polizia Locale del Comune e del Sindaco, a compiere una serie di atti di vigilanza e a “fornire riscontro sulle eventuali sanzioni elevate al Caffè 69, circa le procedure avviate ai fini della decadenza dalla concessione n. 94/23 o le eventuali motivazioni per cui, nonostante il superamento del termine dell’art. 30 del Regolamento TOSAP, non sia stata fatta la relativa contestazione, informazioni necessarie ai fini difensivi (nel già radicato ricorso avanti il TAR Milano, r.g. n. 402/2024) e, quindi, costituente interesse legittimo, concreto ed attuale, ai fini dell’accesso agli atti, ovvero ad esporre e documentare le ragioni del ritardo”, il tutto “entro il termine di 30 giorni”.
Ad ogni modo, con riferimento alla richiesta, per altro generica, di fornire riscontro “sulle eventuali sanzioni elevate al Caffè 69” risulta che il Comune abbia evaso l’istanza in data 16.3.2024 (doc. 4 depositato da parte resistente), informando la ricorrente che “nel giorno venerdì 1.3.2024 è stato avviato il relativo procedimento amministrativo ed elevata relativa sanzione amministrativa a carico del trasgressore/obbligato in solido”.
La richiesta di informazioni “circa le procedure avviate ai fini della decadenza dalla concessione n. 94/23 o le eventuali motivazioni per cui, nonostante il superamento del termine dell’art. 30 del Regolamento TOSAP, non sia stata fatta la relativa contestazione”, invece, non poteva essere soddisfatta: per un verso, infatti, secondo quanto risulta dagli atti di causa, non era stata avviata alcuna procedura di decadenza dalla concessione di Caffè 69; per altro verso, la richiesta delle eventuali motivazioni per cui non fosse stata fatta la contestazione di cui all’art. 30 del Regolamento invocato si rivela meramente esplorativa, e non ha ad oggetto documenti già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione.
30. Per quanto esposto, l’istanza risarcitoria proposta in via incidentale nel ricorso ex art. 116, co. 2 c.p.a. deve ritenersi infondata.
31. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dover:
– dichiarare improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
– dichiarare improcedibili la domanda di annullamento e quella di accertamento formulate con il ricorso per motivi aggiunti;
– dichiarare improcedibili la domanda di annullamento e quella di accertamento formulate nel ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a.;
– respingere le domande risarcitorie.
32. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 01.08.2025 n. 2816