Processo – Giurisdizione – Competenza – Opposizione al decreto penale di condanna e tassatività delle cause d’inammissibilità

Processo – Giurisdizione – Competenza – Opposizione al decreto penale di condanna e tassatività delle cause d’inammissibilità

1. Il secondo motivo del ricorso è fondato ed assorbente.

2. Invero, rispetto all’atto di opposizione al decreto penale di condanna, non trova applicazione la disciplina dell’art. 581, commi 1-ter e 1 -quater, cod. proc. pen., in quanto l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, previste dall’art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell’impugnazione ed i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen., cosicché, all’estensione della disciplina delle impugnazioni osta sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l’equiparazione automatica dell’opposizione all’atto di impugnazione, che va invece operata in quanto compatibile con il principio del favor oppositionis, (Sez. 3, n. 7380 del 13/02/2025, Rv.287536-01; Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, P., Rv. 285978-01).

2.1. In sostanza, non vi è una automatica applicazione delle disposizioni relative alle impugnazioni all’opposizione al decreto penale di condanna, con la conseguenza che non si può considerare inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a differenza di quanto affermato dal Procuratore generale nella requisitoria.

2.2. Peraltro, non essendo l’opposizione equiparabile alle impugnazioni, non trova applicazione la disciplina dell’inammissibilità dell’atto di impugnazione quando è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello, come previsto dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022.

2.3. Ciò per un triplice ordine di ragioni: a) in primo luogo, tale disposizione non prevede l’estensione della sua applicazione alle opposizioni, a differenza del comma 6 in cui viene espressamente stabilito; b) in secondo luogo, l’inoltro della e-mail ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato non può costituire causa di inammissibilità, applicabile alle sole impugnazioni poiché non favorevole (peraltro, come documentato dalla stessa difesa, l’atto di opposizione è stato inoltrato, in ogni caso, ad un indirizzo PEC riferibile alla cancelleria del GIP che aveva emanato il provvedimento impugnato ed era stato iscritto nel registro delle impugnazioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna); c) in terzo ed ultimo luogo, l’art. 461, comma 4, cod. proc. pen. indica espressamente i casi in cui l’opposizione può essere dichiarata inammissibile (“oltre che nei casi indicati nel comma 2 – ossia, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso – quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata”), tra cui non rientra quello in esame, come di seguito evidenziato.

2.4. Per quel che interessa in questa sede, infatti, la specifica causa di inammissibilità è declinata dall’art. 87-bis, comma 7, lett. c) del D.lgs. n. 150 del 2022 (che ripropone, nella sostanza, il disposto della lett. e) del comma 6-sexies dell’art. 24 decreto-legge n. 137 del 2020), che individua il solo indirizzo, esplicitamente censito dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, quale unico luogo virtuale designato, presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per il deposito dell’atto di impugnazione.

3. Nel caso in esame, come risulta dall’esame degli atti (che questa Corte è autorizzata ad effettuare in ragione del vizio lamentato), l’opposizione è stata inviata alla competente cancelleria del giudice per le indagini preliminari, rispettando il dettato dell’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., ed è stata registrata nel registro delle impugnazioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna.

Deve aggiungersi che una simile interpretazione si pone in linea con la più recente giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell’art. 6 CEDU, nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo n. 55064 del 28/10/2021, Succi c. Italia. Nel ripudiare l’acritico ossequio al mero formalismo, la Corte europea sembra respingere l’applicazione di una regola, quando la stessa si riveli disfunzionale e contrastante con altre norme e, al tempo stesso, altre letture ne risultino maggiormente coerenti con la mens legis o con l’impianto complessivo derivante dalla considerazione del sistema in cui la norma stessa è chiamata ad interagire. Si è, in tal senso, osservato come la formula utilizzata dal comma 1 dell’art. 111 Cost. – il giusto processo regolato dalla legge – trovi tutta la sua espansione quando sia la legge ex ante a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di accesso al giudice, e non questi a selezionarle ex post. L’opzione, formulata dal legislatore dell’emergenza, di definire un autonomo percorso normativo per il deposito telematico di tutti gli atti di impugnazione deve, allora, essere letta alla luce degli evidenziati principi.

4. L’impugnata ordinanza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Paola per il giudizio conseguente l’opposizione.

Cass. pen., I, ud. dep. 30.07.2025, n. 28009

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