I) La ricorrente è amministratrice di sostegno (dal 9.3.2021) della sig. -OMISSIS-, ricoverata presso la RSA -OMISSIS-, struttura gestita Azienda Speciale di Servizi di -OMISSIS-, in carico ai servizi sociali del Comune di -OMISSIS-.
Prima della nomina della ricorrente la funzione di amministratore di sostegno della sig. -OMISSIS- era ricoperta dal Sindaco del Comune di -OMISSIS-, in forza di decreto del 30.12.2020.
Con il presente ricorso è stata impugnato la nota a firma del Sindaco del Comune di -OMISSIS- del 18.3.2021 n. 1585, destinata ai nipoti della sig. -OMISSIS- e alla nuora, quali obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c., con cui veniva richiesto il pagamento dell’assegno alimentare.
In detta nota il Sindaco agiva nella qualità di amministratore di sostegno, invitando i destinatari a versare al Comune le rette di degenza.
Con il ricorso parte ricorrente ha impugnato anche le delibere che hanno previsto i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociali.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato sollevando l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, non avendo l’atto natura provvedimentale; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) In via pregiudiziale, il Collegio deve soffermarsi sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, sollevata da parte resistente sul presupposto che, nella specie, non verrebbe in rilievo alcuna attività autoritativa declinata in provvedimenti amministrativi incidenti su interessi legittimi ma la richiesta di pagamento in forza di obblighi familiari.
2.1 L’eccezione è, nei sensi di seguito esposti, fondata.
Com’è noto, la giurisdizione deve essere verificata con riferimento all’oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale, ovvero in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere (cfr. Cons. Stato, V, 29-05-2018, n. 3229). Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, poi, non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, ovvero la concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., Sez. Unite, 17-05-2024, n. 13747; id., 14-04-2023, n. 10063; id., 13-10-2022, n. 30149; id., 7-09-2018, n. 21928; id., 31-12-2018, n. 33688; id., 15-09-2017, n. 21522; id., 15-12-2016, n. 25836; id., 12-01-2021, n. 254; Cons. Stato, V, 31-07-2024, n. 6870).
Nel caso di specie, in considerazione dei fatti e del rapporto giuridico in esame, il Collegio osserva che la vicenda giuridica oggetto dell’odierno giudizio deve ritenersi estranea alla materia degli obblighi di compartecipazione ai servizi, ma deve essere ricondotta nell’ambito civilistico degli obblighi alimentari.
La richiesta di contribuzione rivolta ai parenti dell’assistita non ha valore provvedimentale, né è riferita all’esercizio di un potere pubblicistico, ma è una richiesta inoltrata dal Sindaco, in qualità di Amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-, a tutela di diritti di credito dell’assistita.
Pertanto, non trattandosi di un provvedimento, non può riconoscersi in capo ai ricorrenti alcuna posizione di interesse legittimo.
2.2 Va anche evidenziato che la richiesta di pagamento non fa alcun riferimento agli atti comunali generali con cui è stata data attuazione alla disciplina ISEE ovvero che hanno definito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociali, richiamando solo l’art. 433 C.C.
Per tale ragione anche l’impugnazione degli atti comunali in materia di determinazione dei criteri di compartecipazione, in disparte l’eventuale tardività, è comunque inammissibile, per carenza di interesse.
III) In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui impugna la nota del 18.3.2021 n. 1585. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
Per il resto è inammissibile per carenza di interesse.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del carattere in rito della presente pronuncia.
TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 31.07.2025 n. 2801